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Numero d'incarto:
52.2002.471
Data decisione, Autorità:
01.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.471
Lugano
1 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in
sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenuto;
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 della
contro
la decisione 5 novembre 2002 (no. 5203) del
Consiglio di Stato, che annulla la licenza edilizia 11 luglio 2002 rilasciata
dal municipio di __________ alla __________ per l’ampliamento della casa monofamigliare
esistente al mappale __________ RFD di __________ di proprietà di __________
e __________;
viste le risposte:
10 dicembre 2002 del
Consiglio di Stato;
2 gennaio 2003 del
comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4
settembre 2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di ampliare l’abitazione di __________ e __________ (part. no. __________ RFD,
zona R2a), una casa monofamiliare dotata di un tetto a due falde asimmetriche.
Il progetto prevedeva di prolungare di circa 2 m la falda N del tetto,
accorciando nel contempo di circa 1.70 m quella S e innalzandola di circa m
2.10, parallelamente a quella esistente. Il colmo sarebbe quindi risultato più
alto di circa 1 m e traslato verso S di m 1.80, permettendo l'ingrandimento
della camera al piano mansardato e l'aggiunta di un nuovo bagno, così come la
creazione di un balcone non sporgente rivolto a S.
Alla
domanda di costruzione si sono opposti i vicini __________ e __________
(proprietari dei contermini mappali __________ e __________), il primo contestando
l'altezza dell'edificio, superiore di un metro a quella massima consentita di m
7.50, il secondo l'estetica dell'intervento, che avrebbe alterato le
caratteristiche architettoniche della casa interessata, contigua e identica
alla sua.
In esito
all'esperimento di una conciliazione, il 29 aprile 2002 la __________ ha in
parte modificato il progetto, contenendo in particolare la sopraelevazione
della falda S del tetto in m 1.76. __________ si è tuttavia opposto anche a
questa variante, ribadendo le sue censure di natura estetica e criticando l'altezza
della costruzione.
Raccolto
il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, l'11 luglio 2002 il municipio
di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione di
__________.
B. Con
giudizio 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo
l’impugnativa contro di esso presentata dall’opponente.
In
sostanza il Governo ha ritenuto che la variante non rispettasse l’altezza
massima degli edifici (m 7.50) prescritta dalle NAPR di __________, atteso che
l’altezza della costruzione doveva essere calcolata “dal terreno sistemato
al livello superiore (punto più esterno) raggiunto dalla gronda (teorica) in
corrispondenza del filo della facciata”. Donde un'altezza dell'edificio di
m 8.20 comportante l'annullamento della controversa licenza siccome lesiva
dell’art. 39 NAPR.
C. Contro il
predetto giudizio governativo la __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando l’annullamento.
L’insorgente
contesta il calcolo dell’altezza adottato dal Governo. L’altezza dell’edificio
andrebbe misurata dal terreno sistemato al punto più alto del cornicione di
gronda o dal parapetto e nel caso concreto misurerebbe di conseguenza m. 7.25,
risultando perfettamente entro i limiti sanciti dalle NAPR.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni, e __________, il quale adduce motivazioni che verranno riprese
ove necessario più avanti.
Il
municipio di __________ condivide invece l'impugnativa, richiamandosi al contenuto
della risposta inoltrata al Consiglio di Stato.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell’insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine. Il giudizio può quindi essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
-
L'altezza
è uno dei parametri mediante i quali vengono definite le possibilità edificatorie
di un fondo. I limiti d'altezza servono a contenere le ripercussioni che gli
ingombri verticali delle costruzioni ingenerano sui fondi contermini e sul
paesaggio.
Di
principio, l'altezza delle costruzioni è limitata in funzione dell'altezza
delle facciate. Lo si deduce chiaramente dall'art. 40 cpv. 1 LE, che impone di
misurare l'altezza degli edifici dal terreno sistemato al punto più alto del
filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Criterio di
misurazione, questo, che esclude dal computo gli ingombri costituiti dai tetti
a falde, considerando che l'impatto esercitato sui fondi circostanti e sul
quadro del paesaggio dagli ingombri verticali degli edifici è determinato
anzitutto dallo sviluppo delle loro facciate verso l'alto.
Ciò non
significa che gli ingombri costituiti dai tetti a falde sfuggano a qualsiasi
limite d'altezza. Anche l'altezza dei tetti può essere limitata, sia
direttamente, fissando l'altezza massima dei colmi e delle gronde, sia
indirettamente, stabilendo pendenze massime delle falde.
- 3.1. Il
punto di misurazione superiore dell’altezza delle costruzioni è determinato dal
chiaro tenore dell’art. 40 LE. Se il tetto è a falde fa stato il filo superiore
del cornicione di gronda. Per principio, questo punto di misurazione si situa
in corrispondenza del perimetro esterno delle costruzioni, riferimento
quest’ultimo, al quale viene fatto capo anche per misurare le distanze (RDAT
II-1996 n. 35).
Effettivamente,
il punto superiore di misurazione può non corrispondere con gli ingombri
verticali esistenti (gronde, colmi, corpi tecnici). In questi casi le eventuali sporgenze sono prese in considerazione
soltanto nel caso in cui una norma lo imponga. La legislazione cantonale
prevede quest’eventualità limitatamente ai soli attici (cfr. l’art. 43 RLE),
per il resto i comuni sono liberi di prevedere o meno dei parametri edilizi
volti a contenere ulteriormente l’ingombro verticale.
3.2.
Nell’evenienza concreta, le NAPR di __________ indicano che nella zona R2a
l'altezza massima degli edifici non può essere superiore a m 7.50 (cfr. art. 39
NAPR). Il comune non ha regolamentato in modo specifico né l’altezza dei colmi,
né quella delle gronde, limitandosi a stabilire per i tetti una pendenza massima
del 50% (art. 30 cifra 1 NAPR). Fatta eccezione per i corpi tecnici, che
fruiscono di un disciplinamento particolare (vedi art. 21 NAPR), le costruzioni
non soggiacciono a ulteriori restrizioni di altezza.
3.3. La
pendenza del tetto in contestazione rispetta quella massima prescritta (fatto
peraltro non contestato).
Quanto
all'altezza dell'edificio, essa va calcolata giusta i parametri dei combinati
art. 40 LE e 39 NAPR, pertanto dal terreno sistemato al filo superiore del
cornicione di gronda del perimetro esterno dell’edificio. Dai piani allegati,
in corrispondenza della facciata sud, l’altezza così misurata risulta
chiaramente inferiore ai 7.50 m. previsti dall’art. 39 NAPR. Il progetto non
comporta dunque alcuna contraddizione con le norme vigenti ed è conforme al
piano regolatore.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e il giudizio
del Consiglio di Stato annullato. La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 43 RLE; 2, 3,18, 28, 31,
43, 46, 61 PAmm; 30, 39 NAPR di __________;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1 la
decisione 5 novembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 5203) è annullata,
1.2
la licenza edilizia 11 luglio 2002 rilasciata al ricorrente dal municipio
di __________ è confermata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del resistente __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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