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Numero d'incarto:
52.2002.453
Data decisione, Autorità:
06.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.453
Lugano
6 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 novembre 2002 del
Comune di __________
contro
la decisione 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 5037) che annulla la risoluzione 22 ottobre 2002 con cui il municipio di
__________ ha sospeso per due anni l'esame della domanda di costruzione
inoltrata da __________ e __________ per l'edificazione di una tettoia aperta
sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, dopo
vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 12 giugno 2002 __________ e
__________ hanno chiesto al municipio di __________, sotto forma di semplice
notifica, il permesso di costruire una tettoia aperta, larga m 3.20 e lunga
6.00, a ridosso della loro casa d'abitazione (part. n. __________ RF; zona R2);
che il manufatto disterebbe m 4.00 dalla
casa che sorge sul fondo (part. n. __________ RF) contermine sul lato W, di
proprietà di __________ e __________, rispettivamente m 1.00 dal confine;
che la domanda, pubblicata, non ha suscitato
opposizioni; i vicini hanno anzi esplicitamente dichiarato di aderirvi;
che con risoluzione 12 luglio 2002 il
municipio ha sospeso la decisione sulla domanda, ritenendola in contrasto con
l'intenzione di modificare l'art. 11 delle norme di attuazione del PR appena
approvato (7.5.2002), disciplinante l'edificazione di costruzioni accessorie;
che con giudizio 22 ottobre 2002 il
Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro
di esso inoltrato da __________ e __________;
che il Governo ha in pratica ritenuto che a
__________ non sia in atto alcuno studio pianificatorio che si opponga alla
realizzazione dell'opera; l'intenzione del municipio di completare l'art. 11
NAPR con un capoverso volto ad imporre alle costruzioni accessorie di
rispettare di una distanza di 3.00 m dagli edifici esistenti sullo stesso fondo
deve concretizzarsi secondo la procedura retta dagli art. 32 LALPT;
che il comune di __________ impugna il
predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente rileva in sostanza come
l'emendamento prospettato dal municipio, essendo riferito ad una semplice norma
di attuazione, non richieda l'allestimento di alcun progetto concreto di piano;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni, mentre gli istanti in licenza si rimettono
al giudizio di questo tribunale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 65 cpv.3 LALPT), la
legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono
pacificamente date; il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in
mancanza di una zona di pianificazione l’autorità cantonale o il Municipio deve
sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di
costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto;
che lo studio pianificatorio è considerato
in atto, ai sensi dell’ articolo 65 LALPT, quando esista un progetto sommario
di piano (art. 24 RLALPT);
che una domanda di costruzione è in
contrasto con uno studio pianificatorio in atto quando l’esecuzione dell’opera
intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso
(art. 25 cpv. 1 RLALPT);
che esiste contrasto, soggiunge l'art. 25
cpv. 2 RLALPT, segnatamente nel caso:
a. di costruzione
di edifici e impianti su sedimi riservati ad attrezzature o costruzioni
d’interesse pubblico quali scuole, ospedali, cimiteri, strade, aree per lo
svago e la ricreazione, per la protezione delle acque, della natura e del paesaggio;
b. di sfruttamento
del suolo non compatibile con la destinazione prevista dal progetto di piano
oppure quando l’ indice di sfruttamento o di edificabilità viene superato in
modo sostanziale;
che differenze nelle altezze, nelle distanze
e nell’indice di occupazione, conclude l'art. 25 cpv. 3 RLALPT, non
giustificano, di regola, una decisione di sospensione, tranne nel caso di grave
contrasto con il contenuto del progetto di piano o d’imminenza della
pubblicazione del piano stesso;
che contrariamente a quanto assume il
Consiglio di Stato, nell'evenienza concreta, l'intenzione del municipio di
completare l'art. 11 NAPR con una cifra 4 che imponga alle costruzioni accessorie
di rispettare una distanza minima di 3.00 m da edifici situati sullo stesso
fondo, potrebbe al limite configurarsi come un progetto sommario di piano;
che il municipio ha invero manifestato
quest'intenzione già in sede di approvazione del PR davanti al Consiglio di
Stato, chiedendo al Governo di completare d'ufficio la norma in questione;
invito, che l'Esecutivo cantonale ha declinato, rinviando l'autorità comunale
alla procedura di variante di PR;
che, comportando l'adeguamento di una norma
di attuazione, non si può evidentemente pretendere che l'intento pianificatorio
si traducesse nell'elaborazione di un progetto concreto di piano;
che, tutt'al più, qualora non vi fossero
altre correzioni da apportare al piano, si sarebbe potuto pretendere che dopo
l'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato (7.5.2002) il municipio
elaborasse senza indugi una variante da sottoporre al consiglio comunale;
che non mette tuttavia conto di approfondire
tali questioni, poiché la difformità che ha indotto il municipio a sospendere
la domanda di costruzione a norma dell'art. 65 LALPT non è comunque tale da
giustificare il provvedimento in esame;
che la disattenzione della distanza di 3.00
m da edifici principali, che il municipio intende introdurre nell'art. 11 NAPR,
non è comunque tale da intralciare o compromettere il conseguimento degli
obbiettivi perseguiti dal PR;
che secondo l'art. 25 cpv. 3 RLALPT
differenze nelle distanze non giustificano, di regola, l'adozione di un
provvedimento fondato sull'art. 65 LALPT; il municipio non ha addotto alcunché
per dimostrare il contrario;
che a maggior ragione si impone questa
conclusione ove si consideri:
-
che molti PR non impongono alle costruzioni accessorie di
rispettare alcuna distanza verso edifici principali;
-
che l'emendamento previsto dal municipio appare oltre tutto
contraddittorio, poiché imporrebbe il rispetto di una distanza di 3.00 m da
edifici posti sullo stesso fondo, ma continuerebbe a permettere di edificare
costruzioni accessorie in contiguità verso edifici senza aperture;
-
che la maggior parte dei numerosi edifici circostanti è dotata di
manufatti analoghi a quello in esame;
che, stando così le cose, il ricorso va
senz'altro respinto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 11 NAPR
di __________; 3, 18, 28, 31, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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