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Numero d'incarto:
52.2002.447
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.447
Lugano
27 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 novembre 2002 di
contro
la decisione 15 ottobre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 4841), che dichiara irricevibile in quanto tardiva l’impugnativa 31
maggio 2000 presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 maggio 2000 con
cui l’amministrazione patriziale di __________ ha revocato la decisione 28
febbraio 2000 mediante la quale aveva approvato la distinta spese da questi
presentata;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28
febbraio 2000 l’amministrazione patriziale di __________ ha approvato la distinta
delle spese, presentata dal vicepresidente __________ __________, per le
prestazioni effettuate nel corso del 1999.
La decisione è stata nuovamente discussa e
confermata nella seduta del 9 marzo 2000, alla quale il ricorrente ha
partecipato.
Con scritto 13 marzo 2000, l'esecutivo
patriziale ha invitato il ricorrente a fornire alcune informazioni
complementari al più tardi entro il 3 aprile.
Non avendo ottenuto riscontro all’invito,
nella seduta del 2 maggio 2000, alla quale il ricorrente non ha preso parte,
l’esecutivo patriziale ha revocato la decisione 28 febbraio 2000 con cui aveva
approvato la distinta spese, chiedendo ad __________ __________ di produrre
entro il 12 maggio 2000 i complementi d'informazione richiesti. La decisione di
revoca, datata 3 maggio 2000, è stata trasmessa all'insorgente con invio raccomandato,
privo dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
L’atto non è stato ritirato durante il
periodo di giacenza presso l’ufficio postale. Alla scadenza del termine di
deposito è quindi stato rinviato al mittente, che l'ha consegnato "brevi
manu" al ricorrente nel corso della seduta del 22 maggio 2000.
__________ ha impugnato il provvedimento
davanti al Consiglio di Stato con ricorso 31 maggio 2000.
B. Con
giudizio 15 ottobre 2002, l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame in
ordine, reputandolo tardivo.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
ricorrente aveva preso conoscenza della decisione 3 maggio 2000 nel corso della
seduta del 9 maggio 2000, durante la quale ha potuto visionare il registro
delle risoluzioni. La mancata indicazione dei termini e delle vie di ricorso
sarebbe stata irrilevante in quanto il ricorrente non poteva ignorarli in
ragione della sua appartenenza all'esecutivo patriziale.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ __________ si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
rinvio degli atti al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio. Il ricorrente
rileva che la decisione 3 maggio 2000 gli è stata consegnata soltanto il 22
maggio 2000. In buona fede avrebbe pertanto ritenuto di disporre di un nuovo
termine di 15 giorni per ricorrere. Contesta recisamente di aver preso
conoscenza della decisione di revoca nel corso della seduta del 9 maggio 2000,
attraverso la lettura del verbale delle risoluzioni.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni. Ad identica conclusione perviene l’amministrazione patriziale, contestando
partitamente le tesi del ricorrente.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono date giusta gli art. 146, 151 LOP, 43
PAmm. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti (art. 18 Pamm).
-
2.1.
Giusta l'art. 14 cpv. 1 PAmm, l'intimazione degli atti avviene a giudizio
dell'autorità competente, mediante invio postale semplice o raccomandato.
Quando il tentativo di consegnare un invio raccomandato da parte della Posta si
rivela infruttuoso, viene lasciato nella bucalettere o nella casella postale
del destinatario un invito a ritirarlo entro sette giorni. Se non viene
ritirata prima, la raccomandata è considerata validamente notificata il settimo
giorno di giacenza presso l'ufficio postale, in conformità con le Condizioni
generali della Posta (cifra 2.3.7, lett. b, versione gennaio 2003). Questa
regola vale tuttavia soltanto nella misura in cui il destinatario doveva
prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta notificazione
fittizia o "Zustellfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa;
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14
con rif.).
2.2. La distinta spese presentata
dall'insorgente è stata approvata dall’amministrazione patriziale il 28
febbraio 2000. Benché già approvata, il 9 marzo 2000 è stata nuovamente
discussa e confermata. Il 13 marzo 2000 l’esecutivo patriziale ha chiesto al ricorrente
una serie di ulteriori informazioni al riguardo. Non gli ha tuttavia
prospettato che avrebbe revocato la decisione di approvazione qualora non le
avesse ottenute. In tali circostanze, non si può ritenere che l'insorgente
dovesse attendersi, secondo le regole dalla buona fede, di ricevere una
decisione di revoca della risoluzione 28 febbraio 2000 da parte
dell’amministrazione patriziale. Non avendo motivo di prevedere di ricevere un
invio raccomandato da parte di un'autorità e non essendo quindi tenuto a
vigilare affinché gli potesse essere recapitato, il principio della
notificazione fittizia, secondo cui una decisione è validamente notificata il
settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, non trova pertanto
applicazione alla fattispecie.
Il termine di ricorso per impugnare la
decisione 3 maggio 2000 non ha quindi iniziato a decorrere alla scadenza del
periodo di giacenza dell'invio raccomandato presso l'ufficio postale.
- Giudicata
irrilevante la questione della notificazione fittizia, l'Esecutivo cantonale ha
comunque ritenuto che il termine di ricorso avesse iniziato a decorrere dalla
seduta del 9 maggio 2000, durante la quale il ricorrente avrebbe consultato il
registro delle risoluzioni, prendendo così conoscenza della risoluzione di
revoca in oggetto. Il ricorso, datato 31 maggio e giunto a destinazione il 2
giugno 2000, sarebbe pertanto tardivo.
Il Consiglio di Stato ha fondato la sua
deduzione esclusivamente sulle allegazioni contenute nella risposta al ricorso
inoltrata dall'amministrazione patriziale. Dagli atti non emerge tuttavia alcun
elemento che permetta di accreditare questa tesi. Il verbale è silente al
riguardo. Nulla permette dunque di concludere che durante la seduta del 9
maggio 2000 il ricorrente l'abbia effettivamente consultato, venendo in tal modo
a conoscenza delle risoluzioni adottate nel corso della seduta del 2 di quello
stesso mese. La circostanza, peraltro recisamente contestata dal ricorrente,
non è quindi provata. Nemmeno in questa sede l'amministrazione patriziale
fornisce indicazioni concrete, atte a suffragarla. Se ne deve quindi dedurre
che il termine per impugnare la decisione 3 maggio 2000 non abbia iniziato a
decorrere nemmeno a partire dal giorno successivo alla seduta del 9 maggio
2000.
- La
decisione 3 maggio 2000 è stata consegnata brevi manu al ricorrente
soltanto nel corso della seduta del 22 maggio 2000, alla quale questi ha preso
parte. Soltanto a partire da quel momento il termine di ricorso ha quindi
cominciato a decorrere.
Il ricorso, datato 31 maggio 2000 e
pervenuto al Consiglio di Stato il successivo 2 giugno, era quindi tempestivo.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
la decisione governativa censurata e rinviando gli atti all'istanza inferiore,
affinché statuisca nel merito dell’impugnativa inoltratale da __________
__________.
Dato l’esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono invece poste a carico del
patriziato secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 146, 151 LOP; 14, 18, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 15 ottobre 2002 (n. 4841) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato affinché si pronunci nel merito del ricorso 31 maggio 2000 inoltratogli
da __________ __________.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il
patriziato di __________ rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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