AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.431
Data decisione, Autorità:
06.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.431
Lugano
6 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 15 ottobre 2002, n.4851, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 8 agosto 2002 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di
condurre veicoli a motore;
vista la risposta 12 novembre
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è stato oggetto in passato di due revoche della licenza di condurre: la prima
di cinque mesi nel 1999 per guida in stato di ebrietà (0.90 - 1.18 ‰) e perdita
della padronanza del veicolo; la seconda di sei mesi nel 2000 per aver
nuovamente perso la padronanza del veicolo ed essersi allontanato senza
conformarsi ai suoi doveri in caso di infortunio.
B. Il 16
febbraio 2002 in territorio di Lamone l'insorgente ha perso la padronanza dell'automobile
di cui era alla guida in stato di ebrietà (1.93 - 2.38‰), sbandando oltre la
linea di sicurezza e collidendo contro un veicolo incrociante. Per questo fatto
la Sezione della circolazione gli ha revocato, a titolo preventivo e
cautelativo (art. 35 cpv. 3 OAC) la licenza di condurre veicoli a motore a
tempo indeterminato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia presso Ingrado,
centro di cura dell'alcolismo.
C. Con
decisione 8 agosto 2002, la Sezione della circolazione, preso atto del rapporto
peritale 20 luglio 2002, ha revocato al ricorrente la licenza di condurre
veicoli a motore a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe
stato concesso prima del mese di febbraio 2004, e subordinando la riammissione
alla guida al superamento di un esame psico-tecnico, nonché alla presentazione
di un rapporto di Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti,
dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e
la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica da bevande alcoliche.
D. Il 15
ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da
__________ avverso la decisione dipartimentale. In sostanza, secondo il
Governo, il rapporto peritale Ingrado ha ravvisato nel ricorrente un consumo
alcolico problematico tale da non permettere di ritenere realmente e
costantemente garantita la sua idoneità alla guida. Considerata la recidiva,
l'esecutivo cantonale ha ritenuto dati i presupposti della decisione impugnata
ed adeguate le clausole relative alla riammissione alla guida ed alla fissazione
del termine di prova.
E. Contro tale
pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento e chiedendo che gli venga revocata la licenza a
titolo d'ammonimento per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi.
Pur non
contestando l'accertamento dei fatti del 16 febbraio 2002, il ricorrente censura
le conclusioni peritali. In particolare, ritiene che il perito non avrebbe
considerato i risultati (tutti negativi) delle analisi di controllo alcolemico
a cui si sottopone settimanalmente dal mese di maggio 2002. Lamenta una
violazione del diritto di essere sentito, in quanto la Sezione della circolazione
avrebbe statuito nel merito senza trasmettergli il rapporto peritale 20 luglio
2002 allestito da Ingrado. Inoltre, pone in discussione le qualifiche del
perito e precisa che nemmeno sarebbe dato di sapere se a quest'ultimo sia stato
deferito il giuramento o la promessa. Altre argomentazioni saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi successivi.
F. Il
Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una
revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita
alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera
delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
- L'insorgente
si duole anzitutto di una violazione del diritto di essere sentito, ravvisata
nel fatto che, contrariamente a quanto sancito dall'art. 35 cpv. 1 OAC, la
Sezione della circolazione avrebbe statuito nel merito senza concedergli la
possibilità di formulare osservazioni in merito al rapporto peritale 20 luglio
2002 di Ingrado. Tale rimprovero va esaminato prioritariamente, poiché il
diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale la cui
disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 120
Ib 379 consid. 3b).
2.1. La
natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati anzitutto
dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono
le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU (DTF 125 I 257 consid.
3a, 119 Ia 136 consid. 2c), norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi
su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una
decisione ed il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere
i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di
prova rilevanti (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid.
2a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.2. Nel
caso in esame è assodato che la risoluzione 8 agosto 2002 della Sezione della
circolazione è stata presa senza riconoscere al ricorrente la facoltà di esprimersi
in merito alle conclusioni del rapporto peritale 20 luglio 2002 di Ingrado. In
questo senso dev'essere ravvisata una violazione procedurale ai sensi dell'art.
35 cpv. 1 OAC. Nondimeno, dottrina e giurisprudenza ritengono che simile
violazione possa essere sanata in seconda istanza quando l'autorità di ricorso
chiamata a statuire dispone di un potere di cognizione perlomeno equivalente a
quello dell'autorità di prime cure (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, 3. ed., no. 2.5 lett. e ad art. 23 LCStr e riferimenti
ivi citati). Orbene, considerato che in casi di questa natura il Consiglio di
Stato, a differenza del Tribunale cantonale amministrativo, fruisce di pieno
potere cognitivo che gli consente di esaminare liberamente non solo le
questioni di fatto e di diritto della controversia sottoposta alla sua
cognizione, ma anche di rivedere ogni problema di apprezzamento e di opportunità
(Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 56
PAmm) e ritenuto che il ricorrente ha impugnato la decisione dipartimentale
previa ricezione del rapporto peritale 20 luglio 2002 di Ingrado, il vizio
procedurale deve considerarsi sanato. Non vi sono dubbi che l'insorgente ha
potuto rendersi pienamente conto della portata del referto peritale e del
giudizio di prime cure; ne fa fede l'impugnativa introdotta sia davanti al
Governo, sia in questa sede. La lamentela avanzata dall'insorgente va pertanto
respinta.
2.3. Quanto alle censure relative al
giuramento ed alle qualifiche del perito, risulta dalla decisione 25 aprile
2002 della sezione della circolazione che __________ è laureato in psicologia
(psicologo della circolazione SPC). Autore di numerose perizie recepite senza
obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono
validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. Inoltre, la
validità delle sue perizie è stata pure confermata a più riprese dall'Istituto
di medicina legale dell'Università di Zurigo, divisione per la medicina del
traffico. Peraltro il ricorrente avrebbe dovuto proporre la ricusa del perito
al momento in cui, con la menzionata decisione, gli è stato conferito
l'incarico. __________ è invece passato ad atti successivi, sottoponendosi alla
perizia, sicché la ricusa del perito non è più ammissibile (art. 29 cpv. 4
CPC). In punto alla problematica del giuramento del perito, va anzitutto
rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al perito non
va deferito il giuramento o la promessa. Tale formalità presente ancora nel previgente
CPC, è infatti stata abolita nell'ambito della riforma del 1971. Il perito è
invece da richiamare aIl' "obbligo
di prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità
attenendosi al compito che gli è stato affidato. Egli lo avverte della pena comminata
dall’art. 307 CPS" (art. 249 cpv. 3 CPC). Scopo della norma è rendere
attento il perito dell'importanza del proprio ufficio. La mancata indicazione
della comminatoria non rende in ogni modo nulla la perizia, a maggior ragione
nel caso di specie dove trattasi di perizia volte a stabilire il grado d'idoneità
a condurre del conducente oggetto di un provvedimento amministrativo di
sicurezza per consumo d'alcool, dove i periti sono designati dal Consiglio di
Stato sulla scorta dell'art. 51 della RLACS. Comunque, anche questa censura
andava sollevata subito e non solo al momento in cui il ricorrente ha preso
atto dell'esito della perizia, risultatagli sfavorevole.
-
A norma
dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre
dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di
tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di
condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo
a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania
oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di
prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo
di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase
LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può
essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può
essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata
minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova
connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono
essere ridotti.
-
4.1. Le
autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della
perizia 20 luglio 2002 del lic. __________, comprensiva della valutazione medico-internistica
17 luglio 2002 del dr. __________. In particolare, il perito ha rilevato che
"dalle risposte date al MAST-01 risulta un importante numero di elementi
oggettivi ammessi e/o dichiarati che indicano la presenza di una seria
problematica etilistica". Pur riconoscendo che " la scala del craving
indica inoltre l'assenza attuale di difficoltà nel resistere agli inviti e al
desiderio di consumare bevande alcoliche, dichiaratamente presenti invece prima
dell'ultimo incidente", il perito ha concluso il proprio referto
rilevando la presenza di "un consumo smodato occasionale ma frequente e
di facile occorrenza. Esso sembra essere legato alle situazioni di convivialità
e socialità e facilitato dalle sue scarse difese caratteriali. Anamnesticamente
vi sarebbe anche già stato un periodo di abuso. In ogni caso, si tratta in
sostanza di un consumo alcolico problematico tale da non permettere di ritenere
realmente e/o costantemente garantita l'idoneità alla guida, come il suo
curriculum di conducente chiaramente dimostra". Infine, per quanto
concerne la guida sicura, il perito ha rilevato la presenza di "un'eccessiva
sottovalutazione della pericolosità degli eccessi alcolici per la guida, in un
quadro di scarsa attenzione alla sicurezza stradale e alle norme di prudenza
(velocità, rispetto delle condizioni stradali, ebrietà). Già dalla prima misura
di ammonimento avrebbe maturato un atteggiamento di prudenza verso la
pericolosità dei consumi alcolici alla guida e ora sarebbe ulteriormente aumentata.
Immutato per contro il suo atteggiamento generale, che appare essere
strettamente legato alla nuova, grave recidiva nonostante si fosse già reso
protagonista di due incidenti in soli 4 anni".
4.2. A
mente di questo tribunale, la perizia del lic. phil. Ballerini appare fondata
ed attendibile ed il suo impianto puntuale e scrupoloso. In particolare, dagli
atti non emergono motivi stringenti per scostarsi dalle risultanze peritali,
peraltro suffragate dalle conclusioni tratte dal dr. __________, medico curante
che segue il ricorrente dal lontano 1986. Il fatto che il perito suggerisca di
allontanare l'insorgente dalla guida ed auspichi una revoca di sicurezza per
metterlo alla prova dei fatti conferma la bontà della scelta delle autorità
inferiori di confermare la revoca di sicurezza a tempo indeterminato in
rassegna. Scelta confortata dalla recidiva nella guida in stato di grave
ebrietà, che attesta che la prima revoca della licenza di condurre non ha raggiunto
il suo scopo educativo e preventivo. Il fatto che dal 5 maggio 2002 il ricorrente
si sottopone settimanalmente a delle analisi (tutte con esito negativo) presso Ingrado
può essere indizio di seri propositi, ma ancora non dimostra che egli abbia definitivamente
raggiunto quel grado di affidabilità che il perito pone in discussione. In tali
condizioni, solo il tempo potrà confermare l'esistenza di un reale cambiamento.
Pertanto la fissazione di un periodo di prova di almeno 12 mesi, del tutto
conforme alla prassi, appare senz'altro giustificata.
4.3. Da
quanto esposto discende che il referto è chiaro e sorretto da una motivazione
coerente. Inoltre, dalla documentazione agli atti non emergono motivi rilevanti
per scostarsi dalle conclusioni peritali. In simili circostanze non si può
rimproverare all'Esecutivo di aver aderito alle conclusioni peritali. Le
condizioni menzionate ai combinati art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv.
1bis e 3 LCStr, sono dunque adempiute, per cui il provvedimento di revoca a
tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione, come pure le
condizioni poste per la riammissione alla guida, che appaiono adeguatamente
rapportate alle particolarità del caso, si rivela giustificato.
- Visto
quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 29 Cost., 14 cpv. 2 lett. c,
16, 17 cpv. 1bis e 3, 23 LCStr, 35 OAC, 10 LALCStr, 18, 43, 46, 56, 61 e 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 1'600.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
2.3. Quanto alle censure relative al
giuramento ed alle qualifiche del perito, risulta dalla decisione 25 aprile
2002 della sezione della circolazione che __________ è laureato in psicologia
(psicologo della circolazione SPC). Autore di numerose perizie recepite senza
obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono
validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. Inoltre, la
validità delle sue perizie è stata pure confermata a più riprese dall'Istituto
di medicina legale dell'Università di Zurigo, divisione per la medicina del
traffico. Peraltro il ricorrente avrebbe dovuto proporre la ricusa del perito
al momento in cui, con la menzionata decisione, gli è stato conferito
l'incarico. __________ è invece passato ad atti successivi, sottoponendosi alla
perizia, sicché la ricusare del perito non è più ammissibile (art. 29 cpv. 4
CPC). Altrettanto dicasi in punto alla problematica del giuramento del perito,
va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al
perito non va deferito il giuramento o la promessa. Tale formalità presente
ancora nel previgente codice, è infatti stata abolita nell'ambito della riforma
del 1971.Il perito è invece da richiamare aIl' "obbligo di prestare la sua opera secondo scienza e coscienza
e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che gli è stato affidato.
Egli lo avverte della pena comminata dall’art. 307 CPS" (art. 249 cpv.
3 CPC). Scopo della norma è rendere attento il perito dell'importanza del
proprio ufficio. La mancata indicazione della comminatoria non rende in ogni
modo nulla la perizia, a maggior ragione nel caso di specie dove trattasi di
perizia volte a stabilire il grado d'idoneità a condurre del conducente oggetto
di un provvedimento amministrativo di sicurezza per consumo d'alcool, dove i
periti sono designati dal Consiglio di Stato sulla scorta dell'art. 51 della
RLACS. Comunque, anche questa censura andava sollevata subito e non solo al
momento in cui il ricorrente ha preso atto dell'esito della perizia,
risultatagli sfavorevole.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster