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Numero d'incarto:
52.2002.426
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.426
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 ottobre 2002 di
__________,
Contro
la decisione 15 ottobre 2002, no. 4850, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la
risoluzione 18 luglio 2002, con la quale la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo
indeterminato;
visto la risposta 12 novembre
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
classe 1955, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della
categoria B nel 1981. Da allora è stato oggetto delle seguenti misure
amministrative in ambito di circolazione stradale:
03.09.1993: ammonimento per
non aver concesso la precedenza ad un veicolo prioritario, con il quale ha
inseguito colliso;
30.04.1998: ammonimento per
aver circolato in autostrada con una vettura trainante un rimorchio che
superava il peso massimo consentito, aver perso la padronanza di guida e rovesciato
il rimorchio;
20.08.2001: revoca di 4
mesi per circolazione in stato di ebrietà (1.71-2.10‰).
B. Il 22 marzo
2002 il ricorrente è stato sorpreso a circolare in stato di ebrietà con un
tasso alcolico dell'1.37-1.51 ‰. La licenza di condurre gli è stata immediatamente
ritirata.
C. Emergendo
importanti indizi di dedizione al bere, con decisione 18 luglio 2002 la Sezione
della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e
cautelativo a tempo indeterminato. Parimenti gli è stato ordinato di sottoporsi
a perizia presso Ingrado Centro di cura dell'alcolismo e ad una valutazione
medico-internistica. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto
sospensivo.
D. Il 15
ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato
dall'insorgente conto la summenzionata decisione, ritenendo la misura
amministrativa adottata legittima e giustificata.
E. Contro tale
decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento. In concreto non sarebbero dati gli estremi per
procedere alla revoca della licenza di condurre a titolo preventivo, ritenuto
che non vi è alcuna prova di una sua dipendenza dal consumo di bevande
alcoliche, rispettivamente di una sua inidoneità alla guida. Sostiene infine di
necessitare della licenza di condurre per recarsi a far visita ai suoi figli,
in quanto sarebbe difficoltoso effettuare tale spostamento con i mezzi
pubblici.
F. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle
argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una
revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo tribunale si limita
alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle
istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono essere
perciò esaminate sotto questi profili.
- 2.1. La
licenza di condurre può essere rilasciata soltanto se, tra l'altro, il
richiedente non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono
diminuire l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le
licenze ed i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni
legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più
adempiute (art. 16 cpv. 1 1. frase LCStr).
Le revoche a scopo di sicurezza servono a
proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il
conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o
caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre
incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre può essere revocata
subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati
appurati (art. 35 cpv. 3 OAC).
2.2. La revoca della licenza di condurre a
titolo preventivo e cautelativo rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile
ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i
motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con
riferimenti).
Un provvedimento di questo genere si
giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la
sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti
i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le
autorità devono poter intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza
del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R.
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III vol.,
n. 1996; DTF 122 II 364 consid. 3a).
- Nel caso
in rassegna, il provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e
preventivo appare del tutto giustificato dalle circostanze.
3.1. Come si è accennato precedentemente,
nell'agosto 2001 __________ è stato oggetto di una misura di revoca della licenza
di condurre della durata di quattro mesi per aver circolato in stato di
ebrietà. Appena quattro mesi dopo lo scadere di tale provvedimento, egli è
stato sorpreso nuovamente ubriaco alla guida della propria vettura. La misura
amministrativa inflittagli non ha dunque sortito alcun effetto. Il sospetto di
una dipendenza dal consumo di bevande alcoliche appare, inoltre, ancor più
giustificato in considerazione della strenua opposizione da lui dimostrata nel
sottoporsi ad una perizia presso Ingrado Centro di cura dell'alcolismo e ad una
valutazione medico-internistica. Se, come egli sostiene, non è dedito al bere,
non ha alcun motivo di temere i risultati di tali esami.
3.2. Alla
luce delle suddette considerazioni si può quindi affermare che esiste il fondato
sospetto che __________ non sia idoneo alla guida a causa del consumo di
bevande alcoliche. Le argomentazioni contenute nel presente gravame non consentono
di mutare conclusione.
È dunque a giusta ragione che la Sezione
della circolazione ha disposto il ritiro della licenza di condurre a titolo
preventivo e cautelativo, nell'attesa che venissero esperite le necessarie indagini
volte ad accertare la sua dipendenza o astinenza dal consumo di alcol. Soltanto
allora potrà essere deciso in merito ad un provvedimento definitivo.
-
Il
ricorrente non può appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi
famigliari. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una
revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non entra invece in
considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire
essenzialmente circa l'idoneità di una persona alla guida di veicoli (art. 33
OAC; M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo
1982, p. 195).
-
Il ricorso
va pertanto respinto e la decisione impugnata annullata. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c e16 cpv. 1 LCStr; 30
cpv. 1, 33 e 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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