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Numero d'incarto:
52.2002.418
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.418
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Carlo Brochetta, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 8 ottobre 2002 del Consiglio di Stato,
no. 4775, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 11 luglio 2002 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese;
viste la risposta 5 novembre
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 luglio
1971 __________, classe 1953, ha ottenuto la licenza di condurre per la
categoria B.
Il suo comportamento alla guida è stato
sanzionato a più riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente:
6 settembre 1973 ammonimento
per aver superato il limite di velocità di 60 km/h (89/84 km/h);
16 agosto 1974 revoca
della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di due mesi, per
aver effettuato, alla guida di una vettura, un'incauta manovra di sorpasso,
collidendo di striscio con un incrociante veicolo;
4 ottobre 1977 ammonimento
per aver superato il limite di velocità di 60 km/h (80/83 km/h);
- aprile 1981 revoca
della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di due mesi, per
aver superato il limite di velocità di 130 km/h (170/163 km/h);
19 gennaio 1983 ammonimento
per aver superato il limite di velocità di 100 km/h (127/121 km/h);
10 gennaio 1992 revoca
della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di un mese e
quindici giorni, per aver superato il limite di velocità di 50 km/h (99/94
km/h);
26 novembre 1993 ammonimento
per aver superato il limite di velocità di 50 km/h (79/74 km/h);
15 luglio 1999 revoca
della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di tre mesi, per
aver superato il limite di velocità di 120 km/h (198/178 km/h) e circolato con
autovettura malgrado la revoca della licenza di condurre;
17 febbraio 2000 revoca
della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di sei mesi, per
aver superato il limite di velocità di 80 km/h (133/127 km/h).
B. a. Il 7
febbraio 2002 __________, alla guida della vettura "Volvo" targata TI
__________, ha circolato nell'abitato di __________ a "velocità
eccessiva e pericolosa nonostante il vigente limite segnalato di 60 km/h".
A seguito di tale evento, il 26 aprile 2002
la Sezione della circolazione, considerando le osservazioni 12 marzo 2002
presentate dall'insorgente, gli ha inflitto una multa di fr. 300.--.
b. Esaminati gli atti, con risoluzione 11
luglio 2002, n. 1839, la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la
licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese, per la grave
infrazione commessa, in correlazione con i precedenti.
Tale risoluzione è stata resa sulla base
degli art. 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4 cpv. 1 ONC.
C. Con
giudizio 8 ottobre 2002, no. 4775, l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame
presentato dal ricorrente e confermato il provvedimento impugnato. Rilevato che
l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti
compiuto in sede penale e considerato che, nel caso di specie, il limite di
velocità massima consentita è stata superato di almeno 15 km/h, il Governo,
visti i precedenti dell'insorgente, ha giudicato corretto, adeguato e
proporzionato alle circostanze il provvedimento adottato nei suoi confronti.
D. Contro tale
decisione __________ è insorto davanti a questo Tribunale, postulando in via
principale l'annullamento della decisione di revoca e in subordine l'inflizione
di un semplice ammonimento. In tale ottica ripropone, in particolare, quanto
sollevato dinnanzi all'istanza inferiore, segnatamente che la sua velocità al
momento dell'infrazione non poteva essere superiore ai 75 km/h. Delle sue
ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto indispensabile, nei considerandi
successivi.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato
dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm).
-
Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno
potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione
disciplinare (art. 70 PAmm).
-
3.1. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi
(art. 16 cpv. 2 1. periodo LCStr). Nei casi di lieve entità, può essere
pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 2. periodo LCStr). La revoca della licenza
a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi
colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di
recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di
fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata minima
legale del provvedimento è di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr.).
3.2. Per
consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 20 km/h
della velocità massima consentita nelle località comporta, di principio, il
ritiro (facoltativo) della licenza di condurre (STF 124 II 475, consid. 2a, p.
478, e riferimenti ivi citati). Nondimeno, questa soglia minima si applica
quando, cumulativamente, le condizioni di circolazione sono favorevoli e il
conducente gode, in quanto tale, di un'ottima reputazione. A dipendenza delle
circostanze concrete è quindi possibile adottare maggior rigore (STF 124 II 97,
consid. 2b, p. 99; 124 II 475, consid. 2a, p. 474; 123 II 37, consid. 1e, p.
41).
-
Nel caso
di specie, il ricorrente ha riconosciuto di aver superato di 15 km/h la velocità
massima consentita nell'abitato di __________. In forza della giurisprudenza testé
citata, simile infrazione implicherebbe, di per sé, l'inflizione di un semplice
ammonimento. Tuttavia, l'addebito mosso all'insorgente si appalesa di media
gravità se si considera che l'infrazione è stata commessa in condizioni
ambientali sfavorevoli (di notte) e che i precedenti a carico dell'interessato
(quattro ammonimenti e cinque revoche) lasciano denotare una preoccupante
predisposizione all'inosservanza delle norme della circolazione. Questa
valutazione trae pure origine dal fatto che l'infrazione in esame è avvenuta a
meno di due anni dalla quinta revoca (di sei mesi) inflittagli per eccesso di
velocità, ciò che permette di dubitare del reale effetto che tale sanzione ha
avuto sullo stile di guida dell'insorgente. Quello in esame non può dunque
essere considerato come un semplice caso di lieve entità ai sensi dell'ultimo
periodo dell'art. 16 cpv. 2 LCStr. Ricordato che la revoca della licenza a
titolo di ammonimento ha carattere repressivo, preventivo ed educativo, il
provvedimento adottato dalla Sezione della circolazione e condiviso dal Governo
appare, in definitiva, del tutto conforme al diritto, al principio di
proporzionalità ed alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri in
casi analoghi alla fattispecie.
-
In esito a
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto. La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 Pamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU, 16 cpv. 2, 17 cpv. 1
litt. a, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4 cpv. 1 ONC, 30 cpv. 2 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr.,
1 segg. Pamm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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