AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.417
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.417
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2002 di
__________,
patrocinato dall'avv. __________,
Contro
la decisione 1. ottobre 2002, no. 4685, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la
risoluzione 18 luglio 2002, con la quale la Sezione della circolazione gli ha
revocato a tempo indeterminato la licenza di circolazione;
vista la risposta 7 novembre
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
classe 1972, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 10
agosto 1990. L'8 gennaio 1993 è stato oggetto di un ammonimento per superamento
del limite di velocità e dal 26 novembre 1999 al 25 maggio 2000 di una misura di
revoca della licenza di condurre per guida in stato di ebrietà (tasso di alcolemia
accertato: 2.50-3.55‰).
B. Il 3
ottobre 2001, verso le 5.30, in territorio di __________ il ricorrente è stato
sorpreso alla guida in stato di ebrietà (tasso di alcolemia: 2.22-2.86‰).
Nell'affrontare una curva, sorpreso dal sopraggiungere di una vettura sulla sua
corsia di marcia, ha perso la padronanza di guida ed è fuoriuscito dal campo
stradale, abbattendo una ringhiera. La licenza di condurre veicoli a motore non
ha potuto essergli sequestrata, in quanto l'insorgente ha dichiarato di averla
smarrita. L'interessato è stato diffidato dal mettersi nuovamente alla guida di
veicoli a motore.
C. a)
Ritenendo dati importanti indizi di dedizione al bere, con decisione 29 novembre
2001 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente, a titolo
preventivo, la licenza di condurre giusta gli art. 16 cpv. 1 LCStr e 35
cpv. 3 OAC. Parimenti gli è stato ordinato di sottoporsi ad una perizia.
b) Con decreto d'accusa 17 dicembre 2001
l'insorgente è stato ritenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà
giusta l'art. 91 cpv. 1 LCStr, nonché di violazione degli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 e 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1
e 7 cpv. 1 ONC. __________ è stato condannato a 90 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni ed al pagamento di una multa
di fr. 1'200.--. La decisione non è stata impugnata.
D. Il 13
aprile 2002 il lic. __________ ha presentato il referto peritale richiesto
dall'autorità cantonale. Lo stesso è poi stato completato il 24 giugno 2002
sulla base del certificato medico prodotto da parte dell'interessato dopo vari
solleciti. Sulla scorta delle conclusioni dell'esperto, il 18 luglio 2002 la
Sezione della circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre veicoli
a motore a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame verrà concesso
prima dell'aprile 2003 e subordinando la riammissione alla guida alla
presentazione di un rapporto peritale e di un certificato medico attestanti,
dopo un periodo di controllo di 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la
scomparsa di qualsiasi dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. La risoluzione
è stata resa in applicazione degli art. 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1,
17 cpv. 1 bis e 3 LCStr.
E. Il 1.
ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da
__________, ritenendo che alla luce degli atti e della perizia fossero dati gli
estremi per una revoca della licenza di durata indeterminata ai sensi dell'art.
17 cpv. 1 bis LCStr. Considerati i suoi precedenti quale conducente, le
clausole relative alla riammissione alla guida, compreso il termine di prova
prima di un riesame, sono state ritenute adeguate alle circostanze. L'Esecutivo
cantonale ha infine respinto la domanda di concessione dell'assistenza
giudiziaria, in quanto l'impugnativa era priva di ogni possibilità di successo.
F. Contro
questa decisione l'interessato insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo la pronuncia di una
revoca a scopo di ammonimento. In via subordinata postula di rinviare gli atti
al Consiglio di Stato per nuova decisione. Domanda infine di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Lamenta innanzitutto una violazione del
suo diritto di essere sentito: la decisione impugnata non sarebbe infatti
sufficientemente motivata, poiché alcune censure sollevate nell'impugnativa non
sono state considerate. L'accertamento dei fatti sarebbe carente e
l'apprezzamento delle prove in atti inesatto. L'Esecutivo cantonale avrebbe
infatti posto in rilievo alcune affermazioni del perito al di fuori del
contesto in cui sono state formulate ed omesso di valutare globalmente le risultanze
istruttorie. Secondo il ricorrente non sarebbero dati gli estremi per una
revoca di sicurezza, non essendo presente alcuna dipendenza dal bere bensì
soltanto un consumo occasionale smodato di alcol. Contesta infine il diniego
della concessione dell'assistenza giudiziaria, ritenute le sue modeste entrate
e le concrete possibilità di esito favorevole del ricorso.
G. Il
Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10
LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di
un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento
erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2
PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze
inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm), ciò che il ricorrente
precisamente contesta.
- L'insorgente
lamenta una violazione del diritto di essere sentito.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati anzitutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto
di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata
una decisione ed il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di
conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare
offerte di prova (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109
consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b). La procedura amministrativa cantonale è
retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio
gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua
iniziativa le prove necessarie, senza essere vincolata dalle domande delle
parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, l'autorità può procedere al cosiddetto
apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte la cui assunzione
non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il
giudizio (DTF 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b; Rep. 1980 p. 7;
Borghi, GAT, N. 364). L'autorità amministrava può quindi rifiutarsi di assumere
le prove considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio
(DTF 112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.2. Il diritto di
ottenere una decisione motivata, che è componente essenziale del diritto di
essere sentito, è garantito dall'art. 26 cpv. 1 PAmm, il quale si limita
però a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa
altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione. Quest'ultima deve
pertanto rispettare le esigenze che discendono direttamente dal diritto di
essere sentito e che costituiscono una garanzia sussidiaria minima: l'ampiezza
della motivazione va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze
della fattispecie e degli interessi della persona colpita ed applicando i
principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 n. 1 e citazioni).
In linea di massima, le autorità devono pronunciarsi sulle allegazioni delle
parti nei considerandi, riferendosi agli argomenti che esse hanno sollevato;
una motivazione può comunque essere sufficiente quando l'autorità menziona,
almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto
che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto
della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione con
conoscenza di causa presso un'istanza superiore. Non occorre invece che
l'autorità si pronunci su tutti gli argomenti che potrebbe esaminare, bastando
che si occupi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio ed atte ad
influire sulla decisione di merito, purché non manifestamente inconsistenti
(Borghi/Corti, ibid., n. 2a e citazioni, 3d e citazioni).
2.3. Il ricorrente lamenta il fatto che
l'autorità non avrebbe preso in considerazione una serie di censure ed
allegazioni sollevate nella propria impugnativa (cfr. ricorso 17 ottobre 2002,
cifra 10, pag. 5). A torto. Il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione
sulla perizia Ingrado. Richiamato il rapporto peritale, il Governo ne ha messo
in luce i tratti essenziali e le conclusioni, che depongono a sfavore dell'insorgente.
In tali condizioni, il fatto che l'Esecutivo
cantonale non abbia preso puntualmente posizione sulle singole censure
contenute nel ricorso, non costituisce violazione del diritto di essere sentito
del ricorrente. Le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato, benché
scarne, sono comunque sufficienti a fare capire all'insorgente che il Governo,
richiamandosi alla giurisprudenza federale, ha considerato prevalente la
perizia Ingrado rispetto alle censure proposte dall'interessato, sulle quali
non si è ulteriormente soffermato in quanto ritenute in concreto ininfluenti
sull'esito del gravame.
La motivazione della decisione impugnata
adempie ai requisiti minimi garantiti dal diritto costituzionale.
2.4. Il ricorrente si duole pure poiché non
sono state assunte le prove da lui indicate nella propria impugnativa.
Come è stato menzionato precedentemente, in
virtù dell'apprezzamento anticipato delle prove, l'autorità può rinunciare a
quelle offerte la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo
chiarimento rilevante per il giudizio. Il Governo ha respinto la richiesta di
assumere dei testi, non meglio indicati, e di sentire oralmente l'insorgente.
L'Esecutivo cantonale ha motivato il proprio diniego asserendo che sulla scorta
delle prove in atti non riteneva necessario procedere a tali audizioni (decisione
impugnata, consid. 6, pag. 4). Sebbene succinta, tale motivazione è sufficiente.
D'altra parte in questa sede l'insorgente non ha riproposto la domanda di
assunzione delle prove chieste in precedenza.
-
A norma
dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre
dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di
tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di
condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo
a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania
oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di
prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo
di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase
LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può
essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può
essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata
minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova
connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono
essere ridotti.
-
4.1. Le
autorità inferiori hanno fondato la misura di revoca sulle risultanze del
referto del lic. __________. Nel caso specifico, il ricorrente mette in dubbio
le conclusioni tratte dal Consiglio di Stato sulla base di tale perizia, che, a
suo dire, sarebbero state pronunciate senza sufficienti approfondimenti e
travisando le affermazioni formulate dal perito.
4.2. L'esperto ha avuto un colloquio
personale con l'interessato, l'ha sottoposto a diversi test ed ha tenuto conto
delle risultanze del certificato medico del dr. __________ (cfr. perizia, pag.
3 e 4), il quale non ha rilevato alcuna stigmate clinica che potesse far
sospettare un abuso etilico. Non ha potuto invece consultare i risultati degli
esami a cui si era sottoposto in passato il ricorrente, in quanto quest'ultimo
ha dichiarato di averli persi.
Ripercorsi i fatti del 3 ottobre 2001,
l'esperto ha ricordato come in occasione del suo interrogatorio da parte della
polizia cantonale l'insorgente ha giustificato l'incidente occorsogli con il sopraggiungere
nel senso opposto di una vettura che invadeva la sua corsia. Colto di sorpresa
avrebbe reagito bruscamente, perdendo la padronanza del veicolo. Pur sapendo di
aver bevuto troppo e di essere ubriaco, l'interessato si riteneva in grado di
guidare. In un primo momento ha tentato di sottrarsi alla prova del sangue per
cercare di mitigare le conseguenze di una possibile revoca della licenza di
condurre. Posto davanti alla prospettiva di trascorrere una notte in cella, vi
ha poi acconsentito.
Da un punto di vista psicologico, il perito
ha sottoposto il ricorrente a diversi esami (MAST-01, scala dell'alcolismo,
scala del craving, scale di controllo dell'attendibilità delle affermazioni).
Sulla base dei risultati emersi, il perito ha concluso che "appare
principalmente presente un consumo smodato occasionale, con una marcata elevazione
della tolleranza alcolemica, che notoriamente deriva dal ripetuto e frequente
consumo elevato nel tempo o da un periodo amnestico non breve o ripetuto di
abuso alcolico abituale; esso sembra essere principalmente legato alle situazioni
di convivialità e associato a degli aspetti di impulsività. In sostanza si tratta
di un consumo alcolico problematico che solleva gravi sospetti sulla sua capacità
di impegnarsi nel garantire sempre la propria idoneità quando si pone alla
guida di veicoli a motore.
Per quanto concerne la guida sicura,
appare presente un'eccessiva sottovalutazione della pericolosità degli eccessi
alcolici per la guida. Dopo i recenti eventi avrebbe maturato una maggiore
prudenza. Dà però l'impressione più che altro di un atteggiamento di eccessiva
sottovalutazione della pericolosità personale degli eccessi alcolici per la
guida: nonostante la coscienza della pericolosità teorica dell'ebrietà alla
guida, sembrerebbe quasi che ciò valesse però solo per gli altri."
4.3. La perizia del lic. __________ appare
fondata ed attendibile, l'argomentazione puntuale e scrupolosa. Il referto che
verte sull'idoneità dell'interessato alla guida, è chiaro e approfondito. Non
vi è motivo di ritenere che il giudizio della Sezione della circolazione prima
e del Consiglio di Stato poi sia stato in alcun modo lacunoso o incompleto,
come sostenuto dal ricorrente. Neppure può essere rimproverato alle istanze
inferiori un apprezzamento inesatto delle prove o di non aver valutato nel loro
complesso le prove in atti. Nel proprio esame il perito ha infatti tenuto in
considerazione anche i risultati delle analisi cliniche cui si è sottoposto
l'interessato. Pertanto è a giusta ragione che le autorità inferiori hanno
aderito alla prognosi chiaramente negativa formulata dall'esperto.
-
Il
ricorrente si duole poiché il Consiglio di Stato non ha tenuto in
considerazione l'esito dei regolari controlli a cui si è sottoposto. La censura
è infondata. La Sezione della circolazione ed il Consiglio di Stato hanno
statuito sull'idoneità alla guida che il ricorrente presentava nell'ottobre
-
I risultati degli esami da lui richiamati saranno determinanti per
stabilire se riammetterlo o meno alla guida di veicoli a motore.
-
Rimane da
esaminare se la durata del periodo di prova è proporzionata alla fattispecie.
6.1. La revoca della licenza a scopo di
sicurezza per motivi che non siano medici deve sempre essere pronunciata per
una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un
periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1
bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3
LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo,
la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però
che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova
fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un
periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il
rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta
"Sperrfrist-
wirkung; cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des
Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2180 segg., in particolare n. 2185;
FF 1986 III pag. 199).
6.2. Prima dei fatti qui in discussione il
ricorrente è stato oggetto di un ammonimento e di una revoca della licenza di
condurre per guida in stato di grave ebrietà. Va pure considerato che il 3 ottobre
2001 l'insorgente presentava un tasso alcolico elevato (2.22-2.86‰) e che ha
causato un incidente della circolazione (con o senza la concausa di un altro
conducente) che solo per pura fortuna non ha coinvolto terze persone,
limitandosi a produrre danni materiali.
In simili circostanze, la durata fissata
dall'autorità dipartimentale e confermata dal Consiglio di Stato appare
adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato
prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per
raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della
circolazione stradale. La decisione censurata non procede da un esercizio
abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità
competente in ordine alla commisurazione della durata della misura adottata.
- Il ricorso
va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. Pure la domanda di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio va respinta, perché il gravame non
presentava possibilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 14 LAg). La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost.; 14 cpv. 2 lett. c e
d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3, 23 cpv. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv.
1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 e 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7
cpv. 1 ONC; 33 cpv. 1 e 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm; 14 LAg;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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