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Numero d'incarto:
52.2002.4
Data decisione, Autorità:
30.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00004
Lugano
30 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 dicembre 2001 di
tutti patr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 6115) che respinge l'istanza di restituzione in intero presentata dagli
insorgenti contro il lasso del termine per impugnare la licenza edilizia 4
luglio 2000 rilasciata in rinnovo dal municipio di __________ alla __________
per l'ampliamento dell'albergo omonimo;
vista la risposta 16 gennaio
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 6
febbraio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato alla __________ il
permesso di costruzione per ampliare l'Albergo __________ (part. __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ RF);
che su istanza 5 febbraio 1998 della
__________, il 15 aprile 1998 il municipio ha rinnovato la licenza;
che il 26 maggio 2000 la __________ ha
chiesto un ulteriore rinnovo del permesso;
che, senza ulteriori formalità, il 4 luglio
2000 il municipio ha accolto la domanda, prorogando di altri due anni il
termine di validità della licenza;
che nel corso del mese di novembre del 2001
la __________ ha inoltrato al municipio una domanda in variante della licenza 6
febbraio 1996, prorogata a due riprese nei termini summenzionati;
che nel periodo di pubblicazione della
domanda in variante, i qui ricorrenti, diventati tra il 1998 ed il 2001
proprietari di PPP costituite su fondi (part. __________ e __________) oggetto
della licenza in questione, hanno chiesto al Consiglio di Stato la restituzione
del termine per impugnare l'ultimo rinnovo della licenza, accordato a loro
insaputa dal municipio alla __________;
che con decisione 18 dicembre 2001 il
Consiglio di Stato ha respinto l'istanza senza contradditorio, ritenendola
manifestamente infondata;
che il Governo si è limitato in sostanza a
rilevare che ai fini del rilascio di una licenza interessante fondi costituiti
in PPP non occorre il consenso di tutti i condomini;
che contro il predetto giudizio governativo
i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendogli di annullarla e di restituire loro il termine per impugnare la
licenza edilizia 4 luglio 2000 accordata in rinnovo dal municipio di __________
alla __________;
che, in sostanza, i ricorrenti ribadiscono e
sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo davanti al
Consiglio di Stato, sottolineando in particolare l'esigenza del consenso di
tutti i condomini per chiedere il rilascio di un permesso di costruzione avente
per oggetto parti comuni;
che il Consiglio di Stato si è opposto
all'accoglimento del ricorso senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che certa è la legittimazione attiva dei
ricorrenti ad impugnare il giudizio con il quale il Consiglio di Stato ha
respinto, inaudita parte, l'istanza da essi inoltrata per ottenere la
restituzione del termine per impugnare la licenza 4 luglio 2000 rilasciata in
rinnovo dal municipio di __________ alla __________;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 12 cpv. 1 PAmm, la
restituzione contro il lasso dei termini è data per i motivi e nei termini
previsti dalla procedura civile (art. 137 seg. CPT);
che essa si propone con istanza all'autorità
competente che decide senza contradditorio (art. 12 cpv. 2 PAmm);
che competente a statuire sull'istanza di
restituzione contro il lasso dei termini è l'autorità competente a ricevere o
trattare l'atto omesso (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 12 PAmm, n. 2; Cocchi Trezzini, Codice dei procedura civile
ticinese, ad art. 137 CPC n. 6);
che giusta l'art. 137 CPC, la restituzione
in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo
patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di
chiedere un rinvio: (a) perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine
oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile
l'osservanza, rispettivamente,
(b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era
dovuto ad un fatto grave, che non poteva essere evitato;
che la restituzione in intero contro il
lasso dei termini presuppone, per sua natura, che il termine di cui è chiesto
il ripristino sia scaduto, ossia trascorso; "lasso" sta in effetti ad
indicare decorrenza;
che giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso
deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15 giorni
dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;
che, per principio, in caso di mancata o
irrita notificazione, il termine di ricorso inizia a decorrere, nei limiti del
principio della buona fede, soltanto al momento in cui l'interessato prende conoscenza
dell'atto impugnabile, (Borghi Corti, op. cit., ad art. 46 PAmm, n. 1);
che, nell'evenienza concreta, i ricorrenti
hanno chiesto al Consiglio di Stato di restituire loro il termine per impugnare
la decisione 4 luglio 2000 con cui il municipio di __________ ha rinnovato la
licenza edilizia accordata nel 1996 alla __________ per un intervento edilizio
avente per oggetto anche parti comuni dei fondi di cui sono nel frattempo
diventati comproprietari in PPP;
che tale licenza in rinnovo, rilasciata a
terzi, a loro insaputa ed in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, non è
mai stata intimata né ai ricorrenti, né a loro rappresentanti;
che, di conseguenza, il termine per
impugnarla ha iniziato a decorrere soltanto al momento in cui ne hanno preso
conoscenza;
che, non essendo a quel momento scaduto, non
poteva e non doveva nemmeno essere restituito;
che, stando così le cose, l'istanza di
restituzione in interno contro il lasso dei termini era improponibile;
che sulla scorta di queste considerazioni il
ricorso va senz'altro respinto, essendo del tutto irrilevante il fatto che il
Consiglio di Stato abbia respinto l'istanza anziché dichiararla improponibile;
che la tassa di giustizia è a carico delle
ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 31 PAmm);
visti gli art. 21 LE; 137 CPC, 3, 12, 28, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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