AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.383
Data decisione, Autorità:
21.01.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.383
Lugano
21 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 settembre 2002 della
__________,
contro
la decisione 20 agosto 2002, no. 3915, del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 3 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora
temporaneo, limitatamente al dispositivo no. 2 (tassa di giustizia e spese);
vista la risposta 22 ottobre
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22
maggio 2002 la __________, (Società) ha chiesto il rilascio di un permesso di
lavoro temporaneo a favore del cittadino italiano __________, al fine di impiegarlo
quale aiuto casaro;
che con decisione 3 luglio 2002, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato
la chiesta autorizzazione per motivi di ordine pubblico, in ragione del
comportamento tenuto in Svizzera dall'interessato;
che con risoluzione 20 agosto 2002 il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla Società istante
avverso la predetta risoluzione dipartimentale;
che, in sostanza, il Governo ha ritenuto
giustificato il diniego del permesso in quanto __________ è stato condannato
nel 1998 a quindici giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, oltre al
pagamento di una multa di fr. 300.-- ed all'espulsione dalla Svizzera per tre
anni, per aver organizzato, a scopo di lucro, l'entrata illegale in Svizzera di
cinque clandestini;
che il Consiglio di Stato ha posto a carico
della Società tassa di giustizia e spese relative alla suddetta decisione in
ragione di complessivi fr. 500.--;
che il dispositivo della risoluzione
governativa indicava che la stessa era impugnabile dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni dall'intimazione;
che il 9 settembre 2002 la Società ha
chiesto al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato una riduzione degli oneri
processuali;
che con decreto 1° ottobre 2002, l'autorità
adita ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo, per
competenza;
che all'accoglimento del gravame si oppone
il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;
considerato, in
diritto
che in materia di diritto degli stranieri è
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni
dalla notifica delle decisioni del Consiglio di Stato, nella misura in cui
queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);
che, in ambito di polizia degli stranieri,
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. 3 OG);
che lo straniero ha diritto all'ottenimento
di un permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II
60, consid. 1a);
che, in concreto, a mente del Consiglio di
Stato, l'interessato avrebbe, di principio, un diritto all'ottenimento di un
permesso di lavoro in virtù dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; cfr. FF 1999 VI 5978
e segg.);
che la questione a sapere se l'ALC
conferisca effettivamente un diritto al rilascio del chiesto permesso e, di
riflesso, se la competenza del Tribunale cantonale amministrativo sia effettivamente
fondata può, nella specie, rimanere indecisa, per le ragioni esposte nel
seguito;
che, per il resto, i presupposti processuali
risulterebbero adempiuti, essendo data la legittimazione ricorsuale dell'insorgente
(art. 43 PAmm) e certa la tempestività dell'impugnativa (art. 46 cpv. 1 PAmm),
ritenuto che quando un gravame è presentato ad un'autorità incompetente, gli
atti vengono trasmessi d'ufficio all'istanza competente ed i termini si
ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni alla prima autorità adita
(art. 4 cpv. 1 e 2 PAmm);
che, a quest'ultimo riguardo, va osservato
come la decisione governativa impugnata è stata spedita con invio raccomandato
il 23 agosto 2002 e ritirata dal rappresentante della Società il 28 agosto 2002
(cfr. attestazione postale agli atti), per modo che il termine quindicinale di
ricorso sarebbe giunto a scadenza il 12 settembre 2002, giorno in cui è stato
interposto il gravame, erroneamente, dinanzi al Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato;
che, giusta l'art. 28 PAmm, l'autorità
amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia
variante da fr. 10.-- a fr. 5'000.--, rispettivamente fr. 10'000.--, a seconda
della natura pecuniaria o meno del procedimento amministrativo;
che la tassa di giustizia va posta, di
regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di
copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, N. 2); la tassa applicata deve, in
particolare, risultare adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo
occasionato dall'impugnativa;
che nella determinazione della tassa di
giustizia l'autorità decidente fruisce di un ampio margine discrezionale, il
cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso soltanto
nella misura in cui configuri gli estremi di una violazione del diritto, sotto
il profilo di un abuso del potere d'apprezzamento (cfr. Borghi / Corti, loc.
cit.);
che, nelle concrete evenienze, la
soccombenza integrale dell'insorgente in sede governativa è pacifica ed
incontestata;
che l'evasione del gravame ha comportato
l'esame dei precedenti penali del cittadino straniero per cui è stata formulata
la richiesta e la loro contestualizzazione dal profilo della polizia degli
stranieri, segnatamente per quanto attiene ai motivi di ordine pubblico che
possono giustificare il diniego del permesso e la proporzionalità del provvedimento;
che tale esame si è risolto nella pronuncia
di un dettagliato e ponderato giudizio di sei pagine;
che, sulla scorta di quanto precede,
l'ammontare della tassa di giustizia stabilita dal Consiglio di Stato non
appare lesivo dei principi di equivalenza e di copertura dei costi né, tantomeno,
procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge
riserva all'istanza inferiore, in ordine alla sua determinazione;
che, nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso deve pertanto essere respinto;
che, date le particolarità della
fattispecie, l'estrema sinteticità dell'atto ricorsuale e le motivazioni
sollevate dall'insorgente, invero degne di considerazione, si rinuncia, a
titolo eccezionale, al prelievo di una tassa di giustizia in questa sede.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 OG; 10 LALPS; 3, 4, 28, 43, 46, 60
e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Nella
misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente
decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster