Municipality has standing; government decision annulled and remanded

52.2002.357Outro Tribunal20 de dez. de 2002Granted

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The commune appealed a State Council decision that had declared inadmissible its challenge to a patriziato notice closing a forest road. The administrative court held that the commune, not the municipal organ acting in its own name, was the true appellant; the filing documents and their headings showed representation of the commune. The court therefore annulled the State Council decision and remanded the matter for a new merits decision, without addressing good-faith arguments. No court fee or expenses were charged, and the patriziato was ordered to pay CHF 600 in party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 9 lit. c, 80, 106 and 110 LOC; Art. 43, 65 cpv. 2, 28 and 31 PAmm; standing of a commune versus its municipal executive and consequences of an erroneously attributed appeal. Only the commune, as public-law corporation with legal personality and party capacity, is entitled to sue or appeal in its own name; the municipality is merely its executive organ and may act only as representative of the commune. Whether an appeal is filed by the commune or by the municipality must be determined from the content and appearance of the filing as a whole. If the lower authority has not addressed the merits, annulment of the inadmissibility ruling and remittal for a new decision are required. Successful appellants may obtain party compensation; court fees may be waived according to the outcome.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.357

Data decisione, Autorità: 20.12.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.357

Lugano 20 dicembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 settembre 2002 del


patr. da: avv. __________,

Contro

la decisione 27 agosto 2002, no. 4082, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata contro il comunicato 23 luglio 2002 con cui l'ufficio patriziale di __________ informa circa la chiusura della strada forestale sui monti di __________, in località __________;

viste le risposte:

  • 23 settembre 2002 dell'ufficio patriziale di __________;

  • 30 settembre 2002 dell'ufficio patriziale di __________;

  • 1° ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 9 dicembre 1999 l'assemblea patriziale di __________ ha risolto di posare una barriera in località __________ per regolamentare il traffico sulla strada forestale dei monti;

che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 23 luglio 2002 l'ufficio patriziale di __________ ha invitato il municipio di __________ a voler esporre all'albo comunale un avviso indicante la chiusura della strada forestale dei monti a far tempo dal 9 agosto seguente, nonché le modalità per l'ottenimento delle chiavi della barriera posata da parte degli aventi diritto;

che con scritto 30 luglio 2002 indirizzato all'ufficio patriziale di Ludiano e trasmesso in copia, tra l'altro, al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, il comune di __________, per il tramite del suo municipio, ha chiesto al patriziato di __________ di revocare il suddetto comunicato e di intimargli una decisione formale motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;

che, sollecitato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, il 5 agosto 2002 il comune di __________ ha confermato che la suddetta presa di posizione andava trattata quale formale ricorso;

che con giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame per difetto di legittimazione attiva, siccome l'impugnativa sarebbe stata presentata dal municipio di __________, sprovvisto della qualità di parte, anziché dal comune;

che contro il predetto giudicato governativo il comune di __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio;

che, secondo l'insorgente, già in prima istanza il ricorso sarebbe stato presentato a nome del comune; la ricevibilità andrebbe comunque ammessa in virtù del principio della buona fede, poiché la comunicazione 5 agosto 2002 del Servizio dei ricorsi poteva suscitare nelle autorità comunali legittime aspettative in tal senso;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dall'ufficio patriziale di __________, mentre l'ufficio patriziale di __________ ne postula l'accoglimento; delle argomentazioni addotte si dirà, se del caso, nel seguito;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art 146 cpv. 1 LOP;

che la legittimazione attiva del comune ricorrente è, almeno in questa sede, certa (art. 43 PAmm);

che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 151 cpv. 2 LOP), è ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, come ricorda il Consiglio di Stato, solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte;

che al municipio va invece negata la legittimazione attiva, in quanto è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC), senza capacità giuridica e di esser parte; il municipio non può quindi interporre ricorso in nome proprio, ma solo in nome del comune (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a, art. 110 cpv. 1 lett. l LOC; STF 5 marzo 1999 in re municipio di __________, in RDAT II-99 N. 48 e, da ultimo, STA 25.9.02 in re municipio di __________);

che, nel caso concreto, la lettera 30 luglio 2002, considerata quale atto ricorsuale, non contiene assolutamente indicazioni che lascino supporre che l'impugnativa sia stata inoltrata a nome del municipio;

che una siffatta deduzione non può essere tratta nemmeno dallo scritto di conferma 5 agosto 2002 al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

che, al contrario, le intestazioni ed i timbri apposti in calce ad entrambi gli atti evidenziano la funzione di rappresentanza del comune svolta dal municipio;

che l'avversata decisione governativa va pertanto annullata, senza che occorra esaminare l'ammissibilità del gravame dal profilo della tutela della buona fede;

che, non essendo l'istanza inferiore entrata nel merito delle censure addotte con l'impugnativa interposta dinanzi ad essa, gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm), non senza richiamare alle parti la decisione 16 agosto 2001 di questo Tribunale sulla medesima vertenza (inc. no. 52.01.35);

che, dato l'esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm);

che il patriziato __________i __________ deve invece essere condannato a pagare al comune ricorrente, che si è avvalso del patrocinio di un legale, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 146 e 151 LOP; 9, 80, 106 e 110 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 27 agosto 2002, no. 4082, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Il Patriziato di __________ rifonderà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the commune had standing to appeal the State Council's inadmissibility decision

Decisão extraída

The commune had standing before the administrative court; the municipal organ lacked standing only when acting in its own name, but the filing was attributable to the commune.

Fundamentação extraída

Only the commune has legal personality and party capacity. The wording and stamps on the filed letters did not show an appeal in the municipality's own name; they showed representation of the commune by the municipality.

Questão jurídica principal

Whether the State Council's inadmissibility decision should be annulled and the case remanded

Decisão extraída

Yes. The decision had to be annulled and the file returned to the State Council for a new decision on the merits.

Fundamentação extraída

Because the lower authority had not examined the substantive grievances at all, remittal was required under the procedural code.

Questão jurídica principal

Costs and party compensation

Decisão extraída

No court fee or expenses were charged; the patriziato had to pay the appellant CHF 600 in party compensation.

Fundamentação extraída

Given the outcome, court costs were waived and reasonable legal expenses were awarded to the successful commune.

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