AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.355
Data decisione, Autorità:
23.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.355
Lugano
23 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Werner Walser e Raffaello Balerna quest'ultimo in
sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenuto;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2002 di
contro
la decisione 27 agosto 2002 del Consiglio di Stato
(n. 4054) che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la
risoluzione 7 maggio 2002 con la quale il consiglio consortile del Consorzio
acquedotto della __________ __________ ha approvato il verbale della seduta 8
maggio 2002;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in
data 8 maggio 2001 si è tenuta una seduta del consiglio consortile del Consorzio
acquedotto della __________ __________ (__________);
che la segretaria non ha redatto seduta
stante il verbale perché le discussioni sono state registrate con l'apposita
apparecchiatura;
che in data 22 ottobre 2002 la delegazione
consortile ha comunicato a __________ __________ __________, membro del
consiglio consortile, che a causa di un difetto dell'apparecchiatura di
registrazione taluni interventi dei consiglieri, tra cui i suoi relativi al
consuntivo dell'anno 2000, non erano decifrabili perché mascherati da un forte
rumore di sottofondo e di conseguenza il verbale avrebbe riportato solo quanto
registrato, precisando che le domande dell'interessata erano in ogni modo desumibili
dalle riposte date dal presidente della delegazione consortile;
che con scritto 5 novembre 2001 __________
__________ __________ ha chiesto di poter ascoltare la cassetta relativa alla
registrazione della seduta e che le fosse concessa la facoltà di sottoporre
nuovamente le domande al fine della corretta redazione del verbale;
che, dopo aver interpellato la sezione degli
enti locali, la delegazione consortile non ha dato seguito a tale richiesta;
che in data 17 aprile 2002 il consiglio
consortile __________ è stato convocato alla seduta del 8 maggio successivo;
che la trattanda n. 2 dell'ordine del giorno
prevedeva l'approvazione del verbale della seduta del 7 maggio 2001;
che, dopo aver respinto la richiesta di
__________ __________ __________ intesa ad inserire le domande nel verbale e
l'ulteriore richiesta di ascoltare la cassetta, il consiglio consortile ha approvato
il verbale con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti;
che __________ __________ __________ ha
impugnato la predetta risoluzione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo di annullarla;
che a mente dell'insorgente il fatto
d'averle impedito di ascoltare la registrazione e di completare il verbale
costituirebbe una violazione del diritto;
che con risoluzione del 27 agosto 2002 il
Consiglio di Stato ha respinto il gravame;
che il Governo ha dapprima costatato che al
membro del consiglio consortile è preclusa la facoltà di verificare il
contenuto della registrazione nel periodo che intercorre tra l'incisione e la
lettura del verbale nella seduta successiva, rilevando poi che l'unico organo
competente a decidere circa l'audizione della registrazione e il completamento
del verbale è il consiglio consortile, la cui decisione negativa non può essere
censurata trattandosi di scelta autonoma e non arbitraria;
che contro questa decisione __________
__________ __________ ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che a mente dell'insorgente, le domande da
lei poste sono da assimilare alle interpellanze, che devono essere riportate a
verbale, sicché l'omissione della verbalizzazione comporta una violazione del
principio della fedeltà del verbale;
che la delegazione consortile ed il
Consiglio di Stato postulano la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto.
che,
giusta l'art. 38 della Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom), per quanto
riguarda i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili sono applicabili
per analogia le norme del titolo ottavo della legge organica comunale (LOC);
che
pertanto la competenza di questo Tribunale è data (art. 38 LCCom e art. 208
cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) ed è pure data la
legittimazione a ricorrere dell'insorgente, direttamente toccata dalla
decisione del Consiglio di Stato che respinge il suo ricorso imponendole la
tassa di giustizia;
che il ricorso, ricevibile in ordine, può
essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, per
quanto riguarda la legittimazione a ricorrere contro la risoluzione del consiglio
consortile del 8 maggio 2002, va rilevato che i consorzi di comuni sono corporazioni
di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) aventi personalità giuridica (art. 9
LCCom), i cui membri sono (e possono essere) solo i comuni medesimi (art. 1
cpv. 1 LCCom), per cui la legittimazione ricorsuale contro le decisioni degli
organi consortili può essere riconosciuta unicamente ai comuni ed a chi
dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC;
che, di
conseguenza, va di principio negata la legittimazione ricorsuale al singolo
cittadino di un comune consorziato, poiché egli non fa parte del consorzio, di
cui non può essere membro (RDAT 1994 I n. 15);
che la
cosiddetta actio popularis è data solo contro le decisioni rese da organi comunali,
non invece da quelli consortili (cfr. Rampini, interesse legittimo e giurisdizione
amministrativa, in RDAT 1978, pag. 204 segg. cifra 2);
che in
materia di consorzi retti dalla LCCom non c'è spazio alcuno per l'applicazione
dell'art. 209 lett. a LOC, in difetto d'analogia tra lo statuto del cittadino
(ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11 cpv. 2 LOC)
verso il comune e quello dello stesso cittadino verso un consorzio di cui fa
parte il comune medesimo (RDAT 1994 I n. 15);
che è
titolare di un interesse legittimo ai sensi della giurisprudenza chi dimostra
di essere toccato in modo particolare e diretto dalla decisione impugnata e di
appartenere a quella limitata
cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato da un
rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire portatore
di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi dell'illegittimità dell'atto
per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a
rimuovere (O. RAMPINI, RDAT 1978 pag. 213 e 218-19; RDAT 1985 n. 2 consid. 2);
che alla
ricorrente, membro del consiglio consortile chiamato a deliberare sul verbale
contestato, va riconosciuto siffatto interesse;
che
il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la
violazione del diritto;
che
costituiscono in particolare violazione del diritto l’errata o la mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61 PAmm);
che giusta l'art. 17 LCCom, il consiglio
consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo
secondo, capitolo terzo, della LOC;
che il segretario è responsabile della
registrazione e della redazione del verbale (art. 62 LOC e 7 RALOC);
che per la redazione del verbale è ammessa
la possibilità di far capo a mezzi tecnici di registrazione, quali gli incisori
(art. 7 RALOC), nel qual caso solo le risoluzioni adottate devono essere
verbalizzate seduta stante (Ratti, Il Comune, vol. I pag. 492 segg.);
che, per legge, il verbale deve contenere la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente
ai risultati delle votazioni (art. 24 cpv. 1 lettera c LOC) e il riassunto
delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 24 cpv. 1 lettera d LOC);
che dalla finalità del verbale, che è quella
di riflettere in modo veritiero e fedele l'andamento delle discussioni (RDAT
1977 n. 3) non è lecito dedurre il diritto di ottenere una verbalizzazione integrale
dei singoli interventi (TRAM 27.3.1992 in re P contro comune di M);
che, nel caso concreto, __________ __________
__________ si duole del fatto che le domande da lei poste in merito ai conti
consuntivi dell'anno 2000 non sono state verbalizzate;
che il consiglio consortile ha respinto le
sue richieste di ascoltare la registrazione e di completare il verbale con l'inserimento
delle domande;
che, seppure le domande non sono riportate
formalmente, gli interventi della ricorrente - la quale, come già detto, non ha
il diritto di esigere una verbalizzazione integrale dei propri interventi -
sono in ogni modo genericamente desumibili dalle risposte date dal presidente
della delegazione consortile, riportate a verbale con l'indicazione che sono
state da lei sollecitate;
che, in siffatta situazione, la decisione
del consiglio consortile approvare il verbale considerandolo riassunto
sufficiente della discussione è sicuramente sostenibile, tanto più che la
veridicità del contenuto non è stata contestata, e non procede da un eccesso
del potere d'apprezzamento di cui gode l'organo legislativo consortile;
che la decisione del Consiglio di Stato che
conferma la risoluzione contestata va quindi confermata;
che, per i motivi che precedono, il ricorso
dev'essere respinto;
che tasse
e spese di giustizia, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LCCom; 24, 62, 208 e 209 LOC; 3, 18,
28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster