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Numero d'incarto:
52.2002.341
Data decisione, Autorità:
28.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.341
Lugano
28 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2002 del
__________,
Contro
la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3871) che accoglie il ricorso inoltrato da __________ avverso la
decisione 6 febbraio 2002 con la quale il municipio di __________ gli ha ordinato
di modificare i parapetti della propria abitazione (part. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 15
luglio 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
ristrutturare la casa bifamigliare di sua proprietà sita al mappale __________
RF; il progetto prevedeva la modifica della sistemazione interna dei locali e
la realizzazione di un locale supplementare denominato “ripostiglio” a ridosso
della facciata nord-est dell’immobile; il 1. settembre 1999 il municipio ha
rilasciato al resistente la licenza edilizia;
che il 25
ottobre 2000 il municipio ha autorizzato il resistente a realizzare una nuova
apertura nella facciata nord-est e una terrazza sul tetto del locale “ripostiglio”;
che,
stando ai progetti annessi alle domande di costruzione, tutti i parapetti presentavano
un'altezza di 90 cm; misura non esplicitata, ma desumibile dai disegni mediante
misurazione;
che il 24
luglio 2001, nel corso della verifica della conformità della costruzione con i
piani approvati, l’ufficio tecnico comunale ha constatato che i parapetti erano
alti soltanto 90 cm, anziché un metro, come prescritto dalla norma SIA 358;
che il 6
agosto 2001, il municipio ha concesso l’abitabilità alla costruzione del resistente
alle seguente condizione:
“1. Modifica dei parapetti
dei balconi. In base alla norma SIA 358 gli stessi devono avere un’altezza
minima di ml 1 e non di ml 0,90.
La modifica dei parapetti deve essere
eseguita entro il 30.8.2001.
indicando
che contro la decisione era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorno
dall'intimazione;
che il 6
febbraio 2002, constatato che il resistente rimaneva passivo, il municipio ha
ingiunto al resistente di conformare i parapetti alla norma SIA entro 30 giorni
dall'intimazione del provvedimento;
che
__________ ha impugnato l'ingiunzione davanti al Consiglio di Stato, obiettando
che il progetto approvato prevedeva la realizzazione di parapetti alti 90 cm;
che il 20
agosto 2002, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando l'ordine
di rettifica; secondo il Governo, la norma SIA 358 non costituirebbe una base
legale sufficiente per imporre al ricorrente la modifica dell’altezza dei parapetti;
che
avverso tale risoluzione il comune è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l’annullamento; secondo l’insorgente, la norma SIA 358 costituirebbe
una norma edilizia suppletoria applicabile in ragione del rinvio degli articoli
24 LE e 30 RLE;
che il
Consiglio di Stato si è riconfermato nelle conclusioni poste a fondamento della
propria decisione senza formulare osservazioni; __________ ha invece postulato
la reiezione del gravame ribadendo la conformità della costruzione con i piani
approvati;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 cpv. 1
e 45 LE;
che la
legittimazione attiva del comune ricorrente e la tempestività del ricorso sono
certe (art. 21 cpv. 2 LE, 43 e 46 cpv. 1 PAmm); l’impugnativa è dunque
ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che ai
fini del giudizio occorre anzitutto verificare se la risoluzione 6 febbraio
2002 del municipio configuri effettivamente un provvedimento impugnabile come
ha ritenuto il Consiglio di Stato;
che per
costante giurisprudenza, contro i provvedimenti meramente confermativi di
precedenti risoluzioni cresciute in giudicato non è dato ricorso; ciò significa
fra l’altro che le decisioni rimaste inimpugnate non possono essere rimesse in
discussione contestando i provvedimenti confermativi successivamente resi per
sollecitarne l’attuazione (RDAT 1998 I n. 40, 1995 I n. 9, GAT n. 389,
Rhinow/Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. B II c);
che nel
caso concreto, il permesso di abitabilità 6 agosto 2001 rilasciato dal municipio
era subordinato alla condizione di conformare l’altezza dei parapetti alla
norma SIA 358 entro la fine di quel mese (punto 1);
che
benché fosse stato edotto circa i mezzi ed i termini per impugnare il provvedimento,
__________ ha rinunciato ad aggravarsi davanti al Consiglio di Stato; implicitamente
ne ha quindi accettato il contenuto;
che il
resistente è insorto davanti al Consiglio di Stato soltanto quando è stato confrontato
con la decisione che reitera l'ordine di modificare l’altezza dei parapetti
dell’abitazione per adeguarli alla norma SIA 358;
che la
decisione 6 febbraio 2002 diverge dall'ordine di rettifica del 6 agosto 2001
soltanto dal profilo del termine d'esecuzione; l'autorità decidente,
l'obbligato e la prestazione sono invece le stesse;
che di
conseguenza la decisione 6 febbraio 2002 va configurata come una semplice
diffida a dar seguito all’ordine impartitogli entro un nuovo termine; non
costituisce una conferma impugnabile dell’ordine, scaturita da un riesame della
sua legittimità;
che
trattandosi di un provvedimento confermativo di una precedente risoluzione del
municipio, cresciuta in giudicato, l’ordine di rettificare l’altezza dei
parapetti non può essere rimesso in discussione; il fatto che il resistente
potesse ritenersi autorizzato a realizzare dei parapetti alti 90 cm come ai
piani approvati avrebbe dovuto essere fatto valere nell'ambito di un ricorso
proposto contro l'ordine di rettifica del 6 agosto 2001;
che a
torto il Consiglio di Stato ha pertanto riesaminato la legittimità dell’ordine
di modificare i parapetti impartito dal municipio;
che sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto e la
decisione governativa annullata; spese e tassa di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm); non si assegnano ripetibili poiché il comune non è
assistito da un legale iscritto all’albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 43 LE; 2, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 20 agosto 2002 del
Consiglio di Stato (n. 3871) è annullata e riformata nel senso che il ricorso
di __________ è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 500.-- sono poste a carico di __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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