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Numero d'incarto:
52.2002.337
Data decisione, Autorità:
18.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00337
Lugano
18 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2002 di
__________,
rappr. da __________,
contro
la risoluzione 20 agosto 2002 (n. 3916) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 24 giugno 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20
settembre 1999, la cittadina iugoslava __________ (1958), già divorziata, si è
sposata nel proprio Paese d'origine con il connazionale __________ (1955),
titolare di un permesso di dimora in Svizzera.
Entrata in Svizzera il 19 aprile 2000 per
vivere insieme al marito, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora
annuale ex art. 38 OLS, in seguito rinnovato, l'ultima volta fino al 18 aprile
2003. Nel contempo, essa ha iniziato a lavorare come aiuto cucina presso un
ristorante di __________.
Il 22 maggio 2002 __________ è deceduto.
B. Il 24
giugno 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza
presentata il 10 giugno 2002 da __________ volta ad ottenere la modifica dei
dati relativi allo stato civile nel permesso di dimora, fissandole un termine
con scadenza il 31 agosto 2002 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha in sostanza ritenuto che lo
scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso
(ricongiungimento famigliare) era venuto a mancare a seguito del decesso del marito.
La decisione è stata resa in applicazione
degli art. 4, 9, 12 e 16 LDDS; 38 e 39 OLS; 8 ODDS.
C. Con
giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Il Governo ha in sostanza confermato la
revoca del permesso in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS. Ha rilevato in
particolare che l'interessata non poteva invocare la propria attività lucrativa
per continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione di
lavorare era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non
costituiva lo scopo della sua dimora.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sintesi, la ricorrente ritiene che la
decisione di revoca del suo permesso di dimora sia sproporzionata e critica il
Governo per non aver sufficientemente tenuto conto del suo grado di integrazione
in Svizzera, dove ha sempre tenuto un comportamento ineccepibile, che essa
lavora e non è assoggettata alle misure limitative.
Chiede che sia concesso l'effetto sospensivo
al gravame.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. A ben guardare, la decisione 24 giugno
2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione si configura alla stregua
di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 18 aprile 2003, che
__________ deteneva a quel momento.
Contro questo genere di provvedimenti è, in
linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG).
Di conseguenza, anche la competenza di
questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente
è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'art. 9
cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra
l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua
concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di
autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo
scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità
(art. 10 cpv. 3 ODDS).
-
Entrata
nel nostro Paese il 19 aprile 2000 per vivere con il marito __________,
__________ ha ottenuto un permesso di dimora in virtù degli art. 38 e 39 OLS, disposizioni
che danno facoltà all'autorità competente di autorizzare uno straniero a ricongiungersi
in Svizzera con il proprio coniuge al beneficio di un permesso di dimora.
Con il decesso di __________ avvenuto il 22
maggio 2002 è pertanto venuto meno lo scopo del soggiorno della ricorrente in
Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio
di un'autorizzazione di soggiorno.
Non permette quindi di mutare il giudizio il
fatto che essa abbia iniziato a lavorare in costanza di matrimonio e che non
sia stata sottoposta ai contingenti massimi per esercitare un'attività lucrativa
(art. 12 cpv. 2 OLS).
In questo senso, sono dunque dati gli
estremi per la revoca del suo permesso di dimora giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b
LDDS.
- Occorre
ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso
pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1. In materia di ritiro dei permessi
accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio
margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale
- soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o
in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).
4.2. Durante il suo soggiorno in Svizzera,
__________ non ha violato l'ordine pubblico e ha sempre lavorato. D'altro
parte, la ricorrente risiede nel nostro Paese soltanto da poco più di due anni.
Essa ha inoltre tutti i suoi legami famigliari, sociali e culturali in
Iugoslavia, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Ticino per
vivere insieme al marito. Il suo rientro nel proprio Paese d'origine appare pertanto
esigibile.
4.3. La Sezione dei permessi e
dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate,
revocando il permesso di soggiorno alla ricorrente. Difatti, la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura intrapresa.
4.4. Infine, l'interessata non può
prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una
convenzione internazionale o di un trattato tra la Svizzera e la ex Iugoslavia,
da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di
dimora e non procedere alla revoca.
4.5. Sulla scorta di quanto precede, il
ricorso va respinto.
Visto l'esito del gravame, la relativa
domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
- La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 LDDS; 8, 10 ODDS; 38, 39 OLS; 100
cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47,
60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________ (10 dicembre 1958),
cittadina iugoslava, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 15
gennaio 2003 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale
degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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