AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.334
Data decisione, Autorità:
14.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00334
Lugano
14 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Werner Walser e Ivano Ranzanici, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Stefano Bernasconi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 settembre 2002 di
__________,
__________,
__________,
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3884) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 24 aprile 2002 del municipio di __________ in materia edilizia
(trasferimento di indici);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
giugno 2001 i ricorrenti __________, __________ e __________, costituitisi in
un gruppo denominato __________, hanno chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire due case d'abitazione gemelle in località __________, su
fondi appartenenti in parte alla zona residenziale estensiva (Re, part. n.
__________ RF) ed in parte alla zona residenziale semi-estensiva (R2, part. n.
__________ RF).
La domanda, avversata da alcuni opponenti,
non è stata formalmente evasa, perché il 29 settembre 2001 gli stessi
ricorrenti hanno presentato una variante, che limitava l'intervento sui fondi
in questione all'edificazione di tre case (part. n. __________, casa singola
B1; part. n. __________ case doppie B2-3). Il formulario della domanda di
costruzione, alla voce caratteristiche della costruzione, indicava che
gli edifici sarebbero stati destinati a residenza primaria / secondaria:
Il modulo supplementare per la costruzione di più edifici specificava che la
casa B1 sarebbe stata adibita a residenza secondaria.
B. Il 27
ottobre 2001 il gruppo __________ ha inoltrato al municipio una domanda preliminare
per la costruzione di ulteriori 4 case mono- e bifamigliari (C1 - 4) sulla
parte più a monte della part. n. __________.
L'esame della domanda, avversata da due
opponenti, è stato sospeso su richiesta degli istanti.
C. Il 9
gennaio 2002 il municipio ha accolto la domanda di costruzione 29 settembre
2001, rilasciando la licenza per le case B1 - 3, ad esclusione dell'autorimessa
della casa B1. La licenza rinviava ai piani presentati, senza fissare
particolari vincoli circa la destinazione delle case.
Il 5 febbraio 2002 il municipio ha precisato
ai ricorrenti che la casa destinata a residenza secondaria avrebbe potuto
essere utilizzata come tale soltanto se tutte le tre case fossero state costruite.
D. In data
imprecisata i ricorrenti hanno informalmente chiesto al municipio di destinare
a residenza secondaria anche una delle due case (B2 e B3), trasferendo ad una
delle case C la relativa SUL vincolata a residenza primaria.
Con scritto 24 aprile 2002, il municipio ha
comunicato ai ricorrenti che l'operazione non poteva essere perfezionata perché
i fondi interessati (738 e 959) erano inclusi in zone d'utilizzazione diverse e
l'art. 38a LE ammette trasferimenti di quantità edificatorie soltanto tra fondi
appartenenti alla stessa zona di utilizzazione.
E. Con
giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione
dell'autorità comunale, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da
__________, __________ e __________.
Ravvisati nell'atto censurato gli estremi di
una decisione impugnabile, il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto
dell'autorità comunale, escludendo la possibilità di trasferire quantità edificatorie
fra i fondi in questione, siccome appartenenti a diverse zone d'utilizzazione.
F. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver rilevato come la licenza edilizia
9 gennaio 2002 sia silente circa la destinazione a residenza primaria o
secondaria delle case B, gli insorgenti contestano con dovizia di argomenti le
tesi del municipio, sostenendo che l'art. 38a LE non osterebbe al trasferimento
di quantità edificatorie vincolate a residenza primaria tra zone residenziali.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 15 cpv.1 e 2 LE, "una licenza preliminare può essere chiesta se
è necessario chiarire questioni generali, come costruzioni fuori delle zone
edificabili, nei nuclei storici e su grandi superfici" (cpv. 1). "È
applicabile la procedura ordinaria, salvo il caso in cui l’istante vi abbia
rinunciato" (cpv. 2); "in tale evenienza", soggiunge
la norma, "la licenza preliminare ha solo valore d’informazione, senza
effetti giuridici particolari".
Ove si prescinda dalla procedura ordinaria
di rilascio della licenza, l'informazione che viene rilasciata non costituisce
un atto impugnabile. L'inoppugnabilità della licenza preliminare rilasciata
senza esperire la procedura prevista dagli art. 4 seg. LE, oltre che dalla
natura meramente informativa dell'atto, deriva dalla stessa rinuncia a tale
procedura. La rinuncia non può infatti rimanere circoscritta alla fase di
pubblicazione e di raccolta del preavviso dell'autorità cantonale, ma deve
necessariamente comprendere anche i mezzi d'impugnazione da essa previsti.
- In
concreto, i ricorrenti hanno chiesto in via del tutto informale al municipio se
fosse possibile trasferire quantità edificatorie vincolate a residenza primaria
dalla part. __________, compresa nella zona R2, alla part. n. __________,
inclusa nella zona Re. L'autorità comunale con scritto 24 aprile 2002 ha negato
tale possibilità richiamandosi all'art. 38a LE, che ammette simili operazioni
soltanto all'interno della stessa zona d'utilizzazione.
Contrariamente all'indicazione figurante in
calce all'atto, contro lo stesso non era dato ricorso. Formulando la loro
domanda verbalmente, i ricorrenti avevano evidentemente rinunciato alla procedura
ordinaria di rilascio del permesso di costruzione. La determinazione del
municipio aveva quindi valore di semplice informazione priva di effetti
giuridici particolari (art. 15 cpv. 2 LE). Non costituiva pertanto un
provvedimento impugnabile. A torto il municipio ha indicato che contro lo
stesso era dato ricorso al Consiglio di Stato. Altrettanto a torto il Governo
l'ha considerato alla stregua di una decisione passibile di ricorso. L'art. 15
cpv. 2 LE esclude chiaramente la possibilità di dedurre davanti all'autorità di
ricorso le licenze preliminari, rilasciate previa rinuncia dell'istante ad
esperire la procedura prevista dagli art. 4 seg. LE. A maggior ragione deve
essere esclusa l'impugnabilità di determinazioni assunte sulla base di una
semplice richiesta informale, che non rivestono nemmeno la forma della licenza
preliminare.
- In quanto
rivolto contro il dispositivo del giudizio che conferma il provvedimento il ricorso
va quindi evaso ai sensi dei considerandi. L'impugnativa va invece accolta
nella misura in cui è rivolta contro il dispositivo che condanna i ricorrenti
al pagamento di una tassa di giustizia. La prassi considera in effetti
ingiustificato prelevare una tassa di giustizia quando l'esito del ricorso è determinato
dall'erronea indicazione dei mezzi d'impugnazione data dall'autorità decidente.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 15, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è evaso ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza, la decisione 20 agosto 2002 del
Consiglio di Stato (n. 3884) è annullata limitatamente al dispositivo n. 2.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster