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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.332
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.332
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 settembre 2002 di
__________,
Contro
la decisione 27 agosto 2002 (no. 4080) del Consiglio
di Stato che respinge il suo ricorso contro le decisioni 31 maggio 2002
dell'assemblea patriziale di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
l'assemblea patriziale ordinaria di __________ è stata convocata per il giorno
26 aprile 2002 alle ore 20.00 nel Salone Comunale di __________, mediante avviso
di convocazione - contenente pure l'elenco delle trattande - pubblicato
all'albo comunale;
che, a dipendenza delle contestazioni
sollevate in punto alla regolarità della convocazione, l'assemblea è stata
rinviata al 30 aprile 2002;
che la nuova convocazione è stata anch'essa
pubblicata all'albo comunale, con l'indicazione che l'assemblea era riconvocata
"per deliberare sulle trattande di cui al precedente avviso";
che, presenti 20 cittadini patrizi aventi
diritto di voto, l'assemblea patriziale ha evaso le trattande all'ordine del
giorno;
che le relative risoluzioni sono quindi
state pubblicate a norma dell'art. 76 della legge organica patriziale (LOP) a
far tempo dal 6 giugno 2002;
che con tempestivo ricorso __________ ha
postulato l'annullamento delle decisioni assembleari, sostenendo che entrambe
le convocazioni dell'assemblea sarebbero avvenute in dispregio dell'art. 72
LOP, i patrizi non essendo stati avvisati personalmente, ritenuto pure che la
seconda convocazione neppure indicava le trattande;
che con decisione 27 agosto 2002 il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame: rilevato che la
lamentata inosservanza delle prescrizioni legali regolanti la convocazione non
comportava la nullità delle delibere bensì solo la loro annullabilità, il
Governo ha poi argomentato che, avendo l'insorgente omesso di sollevare la censura
dell'errata convocazione all'inizio dei lavori assembleari, egli non poteva più
prevalersene in sede ricorsuale, ostandovi il principio della buona fede;
che __________ ha impugnato la predetta
risoluzione avanti il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia
dichiarata nulla e che siano pure annullate le decisioni dell'assemblea Patriziale;
che il ricorrente, oltre a riproporre
l'argomento dell'irritualità della convocazione, censura ancora il fatto che al
termine dell'assemblea il verbale non è stato letto né approvato seduta stante
come richiesto dall'art. 76 LOP;
che, con le rispettive osservazioni, il
Consiglio di Stato e il Patriziato di __________ hanno postulato la reiezione
dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale essendo data
(art. 146 LOP), la legittimazione del ricorrente certa (art. 147 LOP) e il
ricorso tempestivo (art. 46 PAmm), lo stesso è ricevibile in ordine;
che, per costante giurisprudenza, chi
impugna le deliberazioni di un'assemblea appellandosi ad un vizio di
convocazione, omettendo di segnalare il vizio medesimo prima dell'adozione
delle risoluzioni stesse e lasciando procedere l'assemblea nei propri incombenti,
viola il principio della buona fede, perdendo di conseguenza irrimediabilmente
il diritto di prevalersene davanti alle autorità ricorsuali;
che, nel caso concreto, risulta che
__________ non solo ha omesso di eccepire l'irritualità della convocazione in
occasione dell'assemblea, ma ha attivamente partecipato alle discussioni ed
alle votazioni;
che, di conseguenza, nella misura in cui, a
fronte di queste costatazioni, la risoluzione impugnata disconosce al
ricorrente la facoltà di prevalersi di tale vizio per ottenere l'annullamento
delle decisioni assembleari, la stessa appare sicuramente corretta e il ricorso
manifestamente destituito di fondamento;
che, per la prima volta in questa sede, il
ricorrente censura tuttavia ancora il fatto che al termine dell'assemblea il
verbale non è stato letto, né approvato seduta stante come richiesto dall'art.
76 LOP;
che, giusta l'art. 76 LOP - norma ripresa
dall'art. 25 LOC regolante l'assemblea comunale - il verbale assembleare viene
letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal
segretario e dagli scrutatori;
che, in concreto, il verbale non fa menzione
alcuna della lettura del verbale stesso all'assemblea e della sua approvazione
da parte della medesima, risultando invero che lo stesso è stato letto ed
approvato unicamente dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori;
che le disposizioni che impongono la
lettura, l'approvazione e la firma del verbale di un'assemblea quale quella
patriziale (art. 76 LOP) costituiscono delle formalità essenziali giusta l'art.
150 lett. e LOP, la cui inosservanza comporta automaticamente l'annullamento di
tutte le deliberazioni prese dall'assemblea (__________, Il Comune Vol. I pag.
472 seg., riguardante il verbale dell'assemblea comunale, retto da norme
sostanzialmente uguali);
che il principio della buona fede non
impedisce nel caso concreto a __________ di eccepire la mancata approvazione
del verbale da parte dell'assemblea, ritenuto che tale problematica è ben
distinta dall'irritualità della convocazione;
che pertanto il ricorso dev'essere accolto e
le delibere dell'assemblea 30 aprile 2002 annullate;
che si prescinde dal prelievo di una tassa
di giustizia, mentre non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato
da un legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 67 segg. e 150 LOP, 146 LOP, 28, 31,43,
46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la
decisione 27 agosto 2002 (no. 4080) del Consiglio di
Stato;
1.2. le
decisioni 31 maggio 2002 dell'assemblea patriziale di
__________.
- Non si
prelevano tasse né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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