AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.314
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.314
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 27 agosto 2002 di
a)
b)
__________,
patrocinata da: avv. __________,
__________,
__________,
entrambi patrocinati da: avv. __________
Contro
la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3479), che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le
risoluzioni 18 e 27 marzo 2002 dell’Ufficio dei permessi, che sospendono per
un periodo di tre mesi l’autorizzazione a gestire l’Albergo “__________ ”,
__________ e la relativa patente d’esercizio;
viste le risposte:
3 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
10 settembre 2002
dell’Ufficio dei permessi;
ad entrambi i ricorsi;
preso atto della replica 10 ottobre 2002 di __________
e delle dupliche:
18 ottobre 2002
dell’Ufficio dei permessi;
22 ottobre 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Giusta
l’autorizzazione alla gestione d’esercizio pubblico n. 23 Cat. A1a), __________
è gestore e gerente dell’Albergo “__________ ” di __________ (part. n.
__________ RFD).
e __________, quali proprietari, sono titolari della patente d’esercizio dello
stabile in questione, che comprende tre locali d’esercizio per un totale di 134
posti e 25 camere con 42 posti letto.
B. Con istromento
notarile 25 aprile 1999 iscritto a registro, i proprietari hanno costituito un
diritto di compera cedibile a favore della ricorrente __________ e di
__________, continuando ad essere intestatari della patente d’esercizio.
Per
stessa ammissione dei ricorrenti negli allegati ricorsuali, a far tempo dal
1999 almeno la gestione finanziaria dell’Albergo è passata nelle mani della
__________, senza che tale modifica sia stata oggetto di autorizzazione da parte
dell’Uffico permessi (UP).
C. Sulla
scorta del periodo di monitoraggio effettuato dal 19 al 27 febbraio 2002 e del
susseguente controllo da parte delle autorità di polizia, l’UP ha ravvisato
l’avvenuta trasformazione dell’Albergo in un postribolo e, di conseguenza, con
decisioni 18 e 27 marzo 2002 ha sospeso per un periodo di tre mesi
l’autorizzazione a gestire l’esercizio pubblico (EP), rispettivamente la
relativa patente d’esercizio.
D. Contro
queste misure sono insorti davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti, postulandone
l’annullamento sulla scorta degli stessi argomenti addotti in questa sede e
riassunti di seguito.
E. Con unico
giudizio 9 luglio 2002, il Governo ha respinto i ricorsi inoltrati dai
ricorrenti contro le decisioni di sospensione della gerenza e della patente.
Disattese
le eccezioni di violazione del diritto di essere sentiti sollevate dai
ricorrenti e ritenuti attendibili gli accertamenti di polizia e in particolar
modo i verbali d’interrogatorio delle ragazze che alloggiavano nell’Albergo, il
Consiglio di Stato ha confermato che l’EP era stato trasformato in un bordello,
evidenziando il fatto che anche la gestione dello stesso era passata (senza
notificazione all’UP) dalle mani della ricorrente __________ alla __________
F. Con
separati ricorsi tanto __________, quanto __________ e __________ impugnano la
predetta decisione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento.
I due
gravami, d’identico contenuto, ripropongono in questa sede gli argomenti già
sviluppati davanti alla precedente autorità giudicante. In buona sostanza i
ricorrenti sostengono che l’EP non è diventato un postribolo e che l’attività
principale è rimasta quella propria di un Albergo. Inoltre, ravvisano nella
decisione impugnata una violazione del loro diritto di essere sentiti. A loro
dire il governo non si sarebbe pronunciato sulle censure ricorsuali e non
avrebbe esperito il sopralluogo richiesto, restringendo abusivamente il suo
potere d’apprezzamento in violazione dall’art. 56 PAmm e commettendo di
riflesso un diniego di giustizia. Sostenendo il carattere penale della misura
di sospensione, i ricorrenti reputano poi che il Consiglio di Stato, quale
autorità di ricorso, violi le garanzie d’indipendenza sancite dall’art. 6 cifra
1 CEDU. Infine, considerato che la decisione di sospendere la gerenza non è
ancora cresciuta in giudicato, la sospensione della patente ex art. 69a LEsPubb
sarebbe prematura e disattenderebbe i motivi che hanno spinto il legislatore ad
introdurre questa specifica normativa.
G. All’accoglimento
dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato e l’Ufficio permessi, che
contesta succintamente la tesi dei ricorrenti con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 71 cpv. 3 LEsPubb.
La legittimazione attiva degli insorgenti è certa. I ricorsi, tempestivi, sono
dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi sulla base degli atti (art.
18 PAmm), con unico giudizio (art. 51 PAmm).
La
richiesta di sopralluogo in contraddittorio postulata dai ricorrenti anche in
questa sede non appare invero idonea a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti di rilievo per il giudizio.
- 2.1.
Giusta l'art. 12 LEsPubb i locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati
per scopi estranei all'attività dell'esercizio.
Tanto dal
profilo della legislazione sugli esercizi pubblici, quanto dal profilo della legislazione
edilizia, l'utilizzazione di uno stabilimento alberghiero per l'esercizio non
occasionale della prostituzione configura un evidente abuso della destinazione
autorizzata. Lo scopo di un albergo è infatti quello di offrire a terzi
alloggio e ristoro (art. 9 RLEsPub). Non è quello di permettere a prostitute di
usufruire di un'infrastruttura per dispensare i loro servizi. Un albergo non
può fungere da bordello. Né un postribolo può ambire alla qualifica di albergo.
L'abuso
della destinazione alberghiera autorizzata sussiste quando prove o convergenti
indizi dimostrano che lo stabilimento è utilizzato in misura preponderante da
donne che vi alloggiano allo scopo precipuo di esercitarvi la prostituzione e
che la funzione alberghiera è ridotta al rango di attività subalterna, volta a
favorire l'esercizio del meretricio.
2.2. In
caso di violazione dell’art. 12 LEsPubb, l’art. 68 lett. a della stessa legge
prevede quale possibile sanzione la sospensione fino a 3 mesi
dell’autorizzazione a gestire. Tale misura può essere estesa ex art. 69a LEsPubb
anche ai titolari della patente, quindi ai proprietari dello stabile (art. 3
cpv. 1 lett. a).
A
differenza dell’ingiunzione di chiudere un esercizio pubblico che si configura
come un provvedimento volto a ristabilire una situazione conforme al diritto,
la sospensione dell’autorizzazione a gestire è una misura di natura repressiva,
volta essenzialmente a sanzionare un comportamento antigiuridico posto in essere
dal titolare della stessa autorizzazione.
La
sospensione tende quindi anzitutto a sanzionare una violazione della legge. La
valenza afflittiva del provvedimento emerge invero chiaramente dai suoi limiti
temporali, che non avrebbero ragione di essere se lo scopo fosse semplicemente
quello d’imporre il ripristino di una situazione conforme al diritto.
2.3.
Nell'evenienza concreta, la trasformazione dell’Albergo __________ in un postribolo
è provata in primo luogo dalle testimonianze delle ospiti. Contrariamente
all’opinione dei ricorrenti e visto che l’albergo in questione è munito di 25
camere, il fatto che delle 22 ospiti interrogate 17 hanno ammesso di
prostituirsi configura nel caso concreto la prova inconfutabile che l’EP è utilizzato
in misura preponderante da donne che vi alloggiano allo scopo preciso di
esercitarvi la prostituzione. Altrettanto inconfutabili sono le deduzioni che
possono essere tratte dagli accertamenti esperiti dalla polizia. Dalle
notifiche raccolte emerge chiaramente che, dal 1° luglio 1999 al 3 marzo 2002,
più dei 4/5 della clientela dell’Albergo __________ era costituita da giovani
donne sole, provenienti da paesi sudamericani o dall’est europeo, noti come
esportatori di operatrici del sesso.
Tali
elementi non solo costituiscono indizi convergenti verso la tesi dell’utilizzo
dell’Albergo come postribolo, ma provano esattamente questa circostanza, senza
che la polizia dovesse frugare nei sacchi della spazzatura alla ricerca di quel
gran numero di preservativi usati poi effettivamente rinvenuti.
A nulla
valgono le lunghe disquisizioni degli insorgenti a proposito degli altri
servizi di ristorazione che a loro dire sarebbero sempre stati assicurati anche
alla clientela esterna. L’attività alberghiera si configura in primo luogo come
l’offerta della possibilità di pernottamento e, se di tale prestazione ne
usufruiscono costantemente solo delle pubbliche mogli, lo scopo per il quale è
stata rilasciata l’autorizzazione d’esercizio viene manifestamente disatteso.
2.4. La
decisione impugnata appare immune da violazioni del diritto anche laddove il
Consiglio di Stato ha ritenuto corretto che i destinatari dei provvedimenti di
sospensione dell’autorizzazione a gestire, rispettivamente della sospensione
della patente, dovevano essere i ricorrenti.
Giusta
gli art. 53 LEsPubb e 81 RLEsPub, al gerente incombe la responsabilità del buon
funzionamento dell’EP sotto tutti i punti di vista, quindi anche dal profilo
dell’uso conforme dei locali ex art. 12 LEsPubb. Ne deriva che la ricorrente
__________, nella sua qualità di gerente dell’Albergo __________, era responsabile
dell’uso dei locali conformemente all’autorizzata attività alberghiera.
Indifferente invece ai fini del giudizio la circostanza secondo la quale la
gerente non avrebbe percepito una percentuale sulle prestazioni sessuali
elargite dalle clienti dell’Albergo.
Quanto
invece ai ricorrenti __________, l’art. 69a LEsPubb prevede la possibilità di
estendere il provvedimento di sospensione anche alla patente. Il solo fatto che
i ricorrenti sono proprietari dello stabile - e quindi detentori della patente
d’esercizio (art. 3 LEsPubb) -, permette d’ingiungere loro tale provvedimento,
prescindendo dall’esistenza di diritti iscritti a registro fondiario in favore
di altre persone, quale potrebbe essere il diritto di compera a favore di
__________ e __________.
Inoltre,
contrariamente all’opinione degli insorgenti, la contestuale sospensione della
patente non necessita la crescita in giudicato della sospensione
dell’autorizzazione a gestire l’EP in questione. La ratio legis dell’art.
69a LEsPubb è anche quella di evitare che un cambio di gerenza durante le more
di causa vanifichi l’effetto della sanzione. Eventualità che si sarebbe potuta
verificare nella presente fattispecie.
3.3.1. I ricorrenti rimproverano al Consiglio di Stato di aver
ristretto il suo potere cognitivo siccome, da un lato, non si sarebbe pronunciato
sulle censure sollevate in sede di ricorso e, dall’altro lato, avrebbe omesso
di esperire il sopralluogo richiesto: così facendo, il Governo sarebbe incorso
in un diniego formale di giustizia non permettendo loro di dimostrare un
cambiamento della situazione. Inoltre, i ricorrenti ravvisano nella sanzione di
sospensione dell’art. 68 LEsPubb un carattere penale. Appellandosi al diverso
potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo rispetto a quello di
cui gode la precedente istanza, chiedono pertanto che la decisione del Servizio
dei ricorsi del Consiglio di Stato venga annullata dal momento che, essendo
quest’ultimo un’autorità di ricorso governativa, disattenderebbe le garanzie
d’indipendenza sancite dall’art. 6 cifra 1 CEDU.
A
torto.
3.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un’autorità commette un diniego
formale di giustizia se si accontenta di un sindacato nell’ottica limitata dell’arbitrio,
allorché le compete una più estesa facoltà cognitiva (DTF 115 Ia 6, consid. 26;
101 Ia 57).
Quanto
invece all’art. 6 cifra 1 CEDU invocato dai ricorrenti, la circostanza che una
sanzione è stata inflitta da un’autorità amministrativa non si oppone, di
massima, all’applicazione di questa disposizione (cfr. DTF 115 Ia 150 riguardo
al decreto penale; 115 Ia 409 in tema di multa edilizia). Se effettivamente si
tratta di causa penale, l’interessato ha quindi diritto a un esame giudiziario
completo, ciò che presuppone un libero esame dei fatti litigiosi come pure
della colpa. Per contro, qualora i fatti determinanti non fossero litigiosi, la
limitazione del potere d’esame riguardo all’accertamento dei fatti non è
decisiva (cfr. DTF 119 Ia 419 seg. Consid. 5; 117 Ia consid. 2d).
Giusta l’art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo è proponibile per violazione del diritto. Il secondo
capoverso della medesima norma precisa esemplificativamente:
"Costituisce
in particolare violazione del diritto:
– l’errata
o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente
da essa;
– l’apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto;
– l’eccesso
e l’abuso di potere; la violazione di una norma essenziale di procedura".
L’art.
62 PAmm consente inoltre d’impugnare dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
ogni accertamento inesatto od incompleto dei fatti rilevanti per la decisione.
Contrariamente all’opinione dei ricorrenti, al Tribunale cantonale
amministrativo, cui possono essere addotti fatti nuovi e possono essere
indicati mezzi di prova nuovi (art. 63 cpv. 1 PAmm), spetta pertanto un potere
cognitivo completo alla stessa stregua del Consiglio di Stato (art. 56 e 57
PAmm; sentenza TF 7.6.1995 N°.- 1P.479/1994 in re F., apparsa in RDAT II –
1995, N. 19).
3.3.
Nell’evenienza concreta, ritenuto che la sospensione dell’autorizzazione a gestire
non mira a ristabilire una situazione conforme al diritto ma è un provvedimento
di natura repressiva per l’avvenuta violazione di norme essenziali della LEsPubb,
l’asserita modifica della situazione avrebbe all’occorrenza consentito ai
ricorrenti di richiedere all’UP una riconsiderazione del provvedimento durante
le more di causa (cfr. art. 116 cpv. 3 RLEsPub). Per contro non permette
d’esigere dall’autorità di ricorso una visita in loco. Ciò sia per
l’inevitabile inefficacia del provvedimento che in questo tipo di contenzioso
deve avvenire di sorpresa, sia per il fatto che la sospensione
dell’autorizzazione a gestire configura la sanzione per un’infrazione già consumata.
Un sopralluogo a posteriori non permetterebbe (e non avrebbe permesso al
Consiglio di Stato) d’inficiare gli accertamenti precedentemente effettuati,
siccome il periodo di violazione sul quale si basa la decisione di sospensione
è chiaramente delimitato nel tempo.
Di
conseguenza non è possibile ravvisare nel giudizio impugnato un diniego di giustizia
e, visto che il sopralluogo non doveva essere esperito e che i fatti alla base
della decisione impugnata sono stati riveduti da questo Tribunale con pieno
potere cognitivo, i ricorsi non possono essere accolti nemmeno da questo profilo.
La questione della qualifica giuridica della sanzione amministrativa della
sospensione dell’autorizzazione a gestire può quindi essere lasciata aperta,
senza che ci si debba pronunciare ora sul carattere penale della stessa
sostenuto dai ricorrenti o, piuttosto, sul possibile carattere civile della
sospensione dell’autorizzazione, nell’accettazione datagli dal Tribunale federale
in applicazione dell’art. 6 cifra 1 CEDU.
Accertata
la clamorosa ed evidente violazione della LEsPubb che si è protratta almeno dal
luglio 1999 al marzo 2002, la sospensione per un periodo di 3 mesi
dell’autorizzazione a gestire, rispettivamente della patente d’esercizio,
appare sicuramete proporzionata.
- In esito
alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno quindi respinti.
L’UP va
comunque invitato a prendere posizione sull’avvenuto cambio del gestore
risultante dagli atti, senza che questo Tribunale debba già ora pronunciarsi in
merito, considerata l’assenza di un preciso ordine di chiusura dell’esercizio
pubblico per questo motivo.
La tassa
di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 12, 28, 53, 68, 69a, 71 LEsPubb; 9,
79, 80, 81, 116 RLEsPub; 3, 18, 28, 51, 56, 57, 60, 61, 62, 63 PAmm; 6 cifra 1
CEDU;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa e
le spese di giustizia di complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico dei ricorrenti
in ragione di ½ ciascuno; __________ e __________ rispondendone in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Versione An
statuendo sui ricorsi 27 agosto 2002 di
a)
b)
__________,
patrocinata da: avv. __________,
__________,
__________,
entrambi patrocinati da: avv. __________
Contro
la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3479), che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le
risoluzioni 18 e 27 marzo 2002 dell’Ufficio dei permessi, che sospendono per
un periodo di tre mesi l’autorizzazione a gestire l’albergo __________,
Bellinzona e la relativa patente d’esercizio pubblico;
viste le risposte:
3 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
10 settembre 2002
dell’Ufficio dei permessi;
ad entrambi i ricorsi;
preso atto della replica 10 ottobre 2002 di __________
e delle dupliche:
18 ottobre 2002 dell’Ufficio
dei permessi;
22 ottobre 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti __________ e __________ sono proprietari dell'albergo __________ di
Bellinzona e titolari della relativa patente d’esercizio pubblico. La
ricorrente __________, detta __________, è invece titolare della relativa
autorizzazione a gestire, nonché gerente. È inoltre beneficiaria, assieme ad
__________, di un diritto di compera, costituito nel 1999 a carico del fondo.
L'albergo comprende tre locali d’esercizio
per un totale di 134 posti e 25 camere con 42 posti letto.
B. Tra il 19
ed il 27 febbraio 2002 la polizia comunale e quella cantonale hanno effettuato
una serie di controlli discreti sull'attività dell'albergo, rilevando che le
camere erano occupate in prevalenza da donne straniere. Nei sacchi dei rifiuti
sono state rinvenuti in grande quantità preservativi usati e stoviglie monouso.
È inoltre risultato che l'albergo era frequentato da numerosi uomini che vi
accedevano soprattutto dall'entrata secondaria, ma non vi pernottavano.
Il 27 febbraio 2002 l'autorità di polizia ha
interrogato la gerente dell'albergo, i proprietari, il personale di servizio,
le ventiquattro donne straniere che occupavano le camere e due uomini che si
stavano accompagnando con due di loro.
La gerente ha ammesso che l'albergo era
frequentato in prevalenza da giovani donne sole, provenienti da paesi
sudamericani e dell'est, che vi soggiornavano come turiste. Al pari dei due camerieri
ha tuttavia affermato di non interessarsi di come trascorressero il tempo nelle
loro camere.
I proprietari hanno ammesso di aver soltanto
sentito dire che l'albergo era diventato un bordello.
La maggior parte (19/24) delle clienti
dell'albergo ha ammesso di utilizzare le camere per prostituirsi. Le notifiche
di polizia confermano che a partire dal 1999 l'albergo era frequentato soprattutto
da giovani donne sole, provenienti da paesi sudamericani o dell'est, noti come
esportatori di prostitute (460 donne su 581 clienti).
Dagli accertamenti è inoltre emerso che
l'albergo non disponeva di un regolare servizio di cucina e che la gerente era
diventata dipendente della __________, incaricata della gestione finanziaria
dell'albergo.
C. Fondandosi
sulle risultanze degli accertamenti esperiti, di cui semmai si dirà ancora più
avanti, con decisioni 18 e 27 marzo 2002 l'Ufficio dei permessi (UP) ha sospeso
per un periodo di tre mesi l’autorizzazione a gestire e la relativa patente
d’esercizio pubblico, ritenendo che l'albergo fosse stato destinato ad attività
estranee a quelle autorizzate.
D. Con unico
giudizio 9 luglio 2002, il Governo ha respinto confermato le decisioni, respingendo
i ricorsi contro di esse inoltrate dalla gerente e dai proprietari dell'albergo.
Disattese le eccezioni di violazione del
diritto di essere sentiti sollevate dai ricorrenti, il Consiglio di Stato ha
ritenuto attendibili gli accertamenti esperiti dall'autorità di polizia. Ne ha
quindi dedotto che l'esercizio pubblico era stato effettivamente trasformato in
un bordello.
F. Con
separati ricorsi, tanto __________, quanto __________ e __________ impugnano la
predetta decisione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento.
Con gravami, analogamente motivati, i
ricorrenti ripropongono in questa sede le tesi sollevate senza successo davanti
al Consiglio di Stato, negando, in particolare, che l'esercizio pubblico sia
diventato un postribolo. L’attività principale sarebbe rimasta quella propria
di un albergo.
I ricorrenti rimproverano al Consiglio di
Stato di aver fatto proprie acriticamente le tesi dell'autorità dipartimentale,
violando in tal modo il loro diritto di essere sentiti e restringendo
abusivamente il suo potere cognitivo. Trattandosi di un provvedimento amministrativo
di natura penale, soggiungono, il Governo avrebbe dovuto statuire sulle
impugnative con pieno potere di cognizione.
I ricorrenti __________ contestano da parte
loro che siano date le premesse per estendere alla patente la sanzione inflitta
alla gerente.
G. All’accoglimento
dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato e l’Ufficio permessi, che
contesta succintamente la tesi dei ricorrenti con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 71 cpv. 3 LEsPubb.
La legittimazione attiva degli insorgenti è certa. I ricorsi, tempestivi, sono
dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi con unico giudizio (art. 51
PAmm), senza esperire ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
In particolare, non occorre procedere al
sopralluogo sollecitato dalla ricorrente __________ al Consiglio di Stato. Una
visita dell'albergo non appare invero atta a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, che verte essenzialmente
sulle modalità di gestione dell'esercizio pubblico prima dell'intervento
dell'autorità di polizia. Immune da violazioni del diritto è quindi anche la
valutazione anticipata negativa effettuata dal Governo circa la concludenza
della prova richiesta.
- 2.1.
Giusta l'art. 12 LEsPubb i locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati
per scopi estranei all'attività dell'esercizio.
Tanto dal profilo della legislazione sugli
esercizi pubblici, quanto dal profilo della legislazione edilizia,
l'utilizzazione di uno stabilimento alberghiero per l'esercizio non occasionale
della prostituzione configura un evidente abuso della destinazione autorizzata.
Lo scopo di un albergo è infatti quello di offrire a terzi alloggio e ristoro
(art. 9 RLEsPub). Non è quello di permettere a prostitute di usufruire di
un'infrastruttura per dispensare i loro servizi. Un albergo non può fungere da
bordello. Né un postribolo può ambire alla qualifica di albergo.
L'abuso della destinazione alberghiera
autorizzata sussiste quando prove o convergenti indizi dimostrano che lo
stabilimento è utilizzato in misura preponderante da donne che vi alloggiano
allo scopo precipuo di esercitarvi la prostituzione e che la funzione
alberghiera è ridotta al rango di attività subalterna, volta a favorire l'esercizio
del meretricio.
2.2. In
caso di violazione dell’art. 12 LEsPubb, l'UP può sospendere fino a tre mesi
dell’autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico (art. 68 LEsPubb). La
sospensione dell’autorizzazione a gestire fondata sull'art. 68 lett. a LEsPubb
non si configura come una misura volta a ristabilire una situazione conforme al
diritto, ma come un provvedimento di natura repressiva, finalizzato a
sanzionare un comportamento trasgressivo posto in essere dal titolare
dell'autorizzazione. La valenza afflittiva del provvedimento emerge chiaramente
dai suoi limiti temporali, che non avrebbero ragione di essere se lo scopo
fosse soltanto quello di ristabilire una situazione conforme al diritto.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, le notifiche di polizia, relative al periodo 1999 -
2002 e le deposizioni rese dalle clienti dell'albergo, interrogate dalla
polizia in occasione dell'intervento di cui si è detto in narrativa, provano al
di là di ogni ragionevole dubbio che l’albergo __________ era stato trasformato
in un postribolo con la connivenza della gerente __________, qui ricorrente.
Dalle notifiche di polizia acquisite agli
atti emerge in effetti chiaramente che, nel periodo considerato, oltre l'80%
della clientela dell’albergo __________ era costituita da giovani donne sole,
provenienti da paesi sudamericani o dall’est europeo, noti come esportatori di
operatrici del sesso. Tali accertamenti non costituiscono semplici indizi, ma
vere e proprie prove, atte a suffragare la deduzione che lo stabilimento
alberghiero era utilizzato come postribolo con l'interessata connivenza della gerente.
Le ammissioni delle ospiti interrogate confermano ampiamente questa deduzione.
La connivenza della gerente è dimostrata dalla sua indisponibilità ad accogliere
nell'albergo famiglie con prole "poiché il locale è frequentato da
ragazze attraenti e vestite in modo appariscente" (cfr. verbale
d'interrogatorio __________ 28.2.02 pag. 5). Il fatto che un'esigua minoranza
delle ospiti dell'albergo interrogate neghi di prostituirsi non permette di
giungere ad opposta conclusione. Né permette di accreditare le tesi difensive
il fatto che un centinaio di notifiche di polizia delle oltre cinquecento
acquisite agli atti appartengano ad uomini soli. La gerente, interrogata dalla
polizia, ha in effetti ammesso che "se qualche amico delle ragazze dovesse
passare la notte nell'albergo viene regolarmente notificato. Se vi sono camere
libere prende una camera al costo di fr. 50.-". Indicativo al riguardo
è il fatto che nessuna notifica di polizia è riconducibile a coppie regolari od
a famiglie con prole.
3.2. Invano rimproverano i ricorrenti al
Consiglio di Stato di essere incorso in un diniego di giustizia, sotto il
profilo della violazione del diritto di essere sentiti, per aver illecitamente
ristretto il suo potere di cognizione, limitandosi a fare proprie le considerazioni
sviluppate dall'UP sulla base degli accertamenti esperiti dalla polizia. La
censura è priva di fondamento.
È ben vero che l’art. 56 PAmm, impone al
Consiglio di Stato di esaminare liberamente tutte le questioni di fatto e di
diritto della decisione impugnata, statuendo sui ricorsi con pieno potere cognitivo
(Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm, n. 1 seg.). Altrettanto vero è che il Consiglio di Stato commette un diniego formale di giustizia se si riduce ad esercitare
un sindacato nell’ottica limitata dell’arbitrio (DTF 115 Ia 6, consid. 26; 101
Ia 57).
Per rapporto ai fatti addebitati ai
ricorrenti, il Governo non ha tuttavia limitato il suo potere di cognizione
all'arbitrio, ma l'ha esercitato compiutamente. Esso ha in effetti esaminato
liberamente e dettagliatamente le prove addotte dall’UP e traendone il convincimento
che l’attività principale dello stabilimento fosse riconducibile a quella di un
postribolo, piuttosto che a quella di un albergo. Nel rifiuto di assumere
ulteriori prove, genericamente sollecitate dagli insorgenti, non è ravvisabile
alcuna limitazione del potere di cognizione. Il rifiuto è soltanto la
conseguenza della valutazione anticipata negativa, operata dal giusdicente,
circa la concludenza degli accertamenti auspicati. Di fronte alle chiare ed
inequivocabili risultanze delle notifiche di polizia e delle deposizioni della
maggior parte delle clienti dell’albergo, non presta quindi il fianco a
critiche, dal profilo dell'esercizio del potere cognitivo, il rifiuto del
Consiglio di Stato di approfondire gli accertamenti al fine di stabilire in che
misura l’esercizio pubblico disponesse di un regolare servizio di cucina ed
assicurasse la pulizia delle camere o il cambio della biancheria. Anche se
dovesse risultare che l'albergo dispone di un ineccepibile servizio di cucina e
di pulizia, le conclusioni circa la sua attività non cambierebbero. Di
conseguenza, il rifiuto di approfondire questi aspetti, non viola nemmeno
l'obbligo di accertare i fatti d'ufficio sancito dall'art. 18 PAmm.
- Per quanto
riguarda la ricorrente __________, la sospensione dell'autorizzazione a gestire
l'esercizio pubblico per la durata di tre mesi appare ampiamente giustificata.
L'infrazione addebitatale, perfezionata in tutti i suoi elementi oggettivi e
soggettivi, è senz'altro grave. L'abuso, sistematico e generalizzato, si è
invero protratto sull'arco di un paio d'anni. La colpa della gerente, più che
connivente, è d'altro canto assai rilevante. Nessuna attenuante può esserle
riconosciuta.
Esaminata con potere di cognizione pieno, in
considerazione della sua rilevanza penale (art. 6 CEDU), il provvedimento censurato
resiste perfettamente alle critiche. Va quindi confermato.
- 5.1.
Secondo l'art. 69a LEsPubb, i provvedimenti di cui agli art. 68 e 69 possono
avere effetto anche sulla patente. L'estensione alla patente degli effetti
derivanti dalla sospensione dell'autoriz-zazione a gestire è stata introdotta
al fine di conferire efficacia alla sanzione, evitando che potesse essere
vanificata mediante un semplice cambio del gestore. La formulazione potestativa
della norma induce a ritenere che l'estensione alla patente degli effetti in
questione non sia automatica, ma debba concretizzarsi in un atto esplicito,
mediante il quale anche la patente viene temporaneamente privata d'efficacia.
Diversa sarebbe la conclusione se la norma stabilisse che la sospensione
dell'autorizzazione a gestire ha effetto anche sulla patente.
La stessa natura potestativa della norma,
porta a ravvisare anche nella sospensione della patente indotta dalla
sospensione dell'autorizzazione a gestire un provvedimento di natura
afflittiva, che deve essere giustificato dalla necessità di sanzionare un
comportamento non conforme alla legge, assunto dal titolare della patente. Anch'essa
presuppone pertanto che si possa addebitare al titolare della patente una
violazione, commessa per dolo o per negligenza, dei doveri impostigli dalla
legislazione sugli esercizi pubblici. La responsabilità del titolare della
patente non è di natura oggettiva. Non dipende dalla causa, ma dalla colpa. È
analoga a quella penale (contavvenzionale) del proprietario del fondo in
materia edilizia (art. 46 LE; cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art. 46 LE,
n. 1339).
5.2. Nell'evenienza concreta, i ricorrenti
__________ hanno concesso alla ricorrente __________ e ad __________ un diritto
di compera sull'albergo __________, da esercitare entro il 30 aprile 2004. Il
possesso dell'immobile è stato ceduto ai beneficiari di tale diritto a far
tempo dal 15 aprile 1999, data in cui esso è stato costituito. Da allora i
ricorrenti __________ si sono sostanzialmente disinteressati della gestione
dell'albergo. Pur avendo raccolto voci circolanti in città secondo cui era diventato
un postribolo, non hanno intrapreso alcunché nei confronti della titolare dell'autorizzazione
a gestire, "poiché vincolati dal diritto di compera" (cfr.
verbale d'interrogatorio __________ 7.3.02 pag. 2). Omettendo di verificare il
fondamento delle dicerie, essi hanno quantomeno accettato l'eventualità che la
gerente dell'albergo utilizzasse l'esercizio pubblico per attività estranee
agli scopi della patente, di cui erano rimasti titolari, diventandone conniventi.
È ben vero che non si poteva ragionevolmente
pretendere che rescindessero il contratto che li legava alla ricorrente __________.
Non appare tuttavia fuori luogo esigere che prendessero almeno le distanze
dall'abuso, di cui avevano avuto notizia, ingiungendo alla gerente di
ripristinare un'utilizzazione conforme alla legge.
Rimanendo passivi, i ricorrenti __________
si sono invece esposti al rimprovero di tollerare l'abuso.
Tenuto conto della situazione in cui sono
venuti a trovarsi loro malgrado, la colpa di questi ricorrenti non appare
tuttavia tale da giustificare una sospensione della patente per la durata di
tre mesi. In mancanza di accertamenti più approfonditi, il loro atteggiamento,
a mente di questo tribunale, può giustificare al massimo una multa. Sanzione
che questo tribunale non può tuttavia irrogare perché gliene manca la
competenza.
- Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, il ricorso di __________ va respinto,
mentre quello di __________ e __________ va accolto. La decisione governativa
impugnata va quindi annullata e riformata nel senso che la sospensione dell'autorizzazione
a gestire è confermata, mentre quella della patente è annullata.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente __________, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Le
ripetibili dovute ai ricorrenti __________ sono invece poste a carico dello
Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 12, 28, 53, 68, 69a, 71 LEsPubb; 9,
79, 80, 81, 116 RLEsPub; 3, 18, 28, 51, 56, 57, 60, 61, 62, 63 PAmm; 6 cifra 1
CEDU;
dichiara
e pronuncia:
- 1.1. Il
ricorso di __________ è respinto.
1.2. Il
ricorso di __________ e __________ è accolto. sp6
§ Di conseguenza,
la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di
Stato (n. 3479) è annullata e riformata nel senso che:
1.2.1.
la decisione 18 marzo 2002 dell'UP (n. 39/2002)
è confermata.
1.2.1.
la decisione 18 marzo 2002 dell'UP (n. 39/2002)
è annullata.
-
La tassa e
le spese di giustizia di complessivi sono poste a carico della ricorrente
__________ nella misura di fr. 1'000.-.
-
Lo Stato
rifonderà ai ricorrenti __________ e __________ fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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