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Numero d'incarto:
52.2002.310
Data decisione, Autorità:
07.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00310
Lugano
7 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 agosto 2002 di
__________,
contro
la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3467) che annulla la licenza edilizia rilasciatagli dal municipio di
__________ per la posa di una piscina prefabbricata nel giardino di casa
(part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 23
ottobre 2001 il ricorrente __________ ha notificato al municipio di __________
l’intenzione di posare nell’angolo NE del giardino di casa (part. n. __________
RF; zona R3) una piscina prefabbricata di 30 mc (m 7.10 x 3.66 x 1.30); la
documentazione allegata alla notifica prevede fra l’altro di erigere una staccionata,
alta m 1.20 oltre il muro di sostegno, che sovrasta il fondo sottostante di
proprietà del vicino __________ (part. n. __________ RF); la notifica non
indicava invece come la piscina sarebbe stata riempita e vuotata;
che nel termine di pubblicazione il vicino qui
resistente si è opposto alla notifica, contestandola dal profilo
dell’applicabilità della procedura adottata, della sufficienza del progetto,
delle distanze dal confine, dell’indice d’occupazione e delle disposizioni
sull’area verde minima;
che in risposta all’opposizione il
ricorrente ha precisato che si sarebbe trattato di un impianto a circuito
chiuso, non allacciato né alla rete idrica, né alle canalizzazioni; per la
vuotatura, sarebbe stata utilizzata una piccola pompa elettrica, mobile, collegata
provvisoriamente al pozzo di scarico delle acque nere;
che con decisione 19 settembre 2002, resa
senza interpellare l’autorità cantonale, il municipio ha respinto l’opposizione,
rilasciando la licenza richiesta alla condizione che le acque di scarico
fossero smaltite con l’ausilio di una pompa ed immesse in un pozzo di raccolta
delle acque luride;
che con giudizio 9 luglio 2002 il Consiglio
di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di
essa inoltrata dal vicino opponente;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
la domanda di costruzione, peraltro carente, soggiacesse alla procedura
ordinaria di rilascio del permesso, perché riguarda un’opera che comporta una
modifica rilevante della sistemazione del terreno ed ingenera ripercussioni
sostanzialmente nuove sulle opere d'urbanizzazione; questa conclusione si
imporrebbe anche in considerazione della pergola realizzata abusivamente e
dell’art. 5 cpv. 2 RLE, che vieta di suddividere le domande allo scopo di
eludere la procedura ordinaria;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento e postulando il ripristino della licenza accordatagli;
con lunga ed articolata motivazione l’insorgente nega in sostanza che la
domanda di costruzione per un impianto come quello in esame sia soggetta alla
procedura ordinaria di rilascio del permesso; contesta di aver voluto eludere
la procedura ordinaria omettendo di chiedere il permesso per costruire la
pergola; rimprovera infine al Consiglio di Stato di non aver esperito un
sopralluogo e di aver erroneamente ritenuto che il suo fondo non sia allacciato
alla rete delle canalizzazioni;
che il Consiglio di Stato si oppone al
ricorso senza formulare osservazioni; il municipio ne postula invece
l’accoglimento, rilevando fra l’altro che il fondo è allacciato alla rete delle
canalizzazioni;
che il vicino opponente contesta a sua volta
in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall’art. 21 LE; certa è la legittimazione attiva
dell'insorgen-te, titolare della licenza annullata; il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e
dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalle fotografie
agli atti; il sopralluogo chiesto dall’insorgente non appare dunque atto a
procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio;
che giusta l’art. 11 LE, "la procedura
della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza quali (...)
costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni del
terreno (...)"; l’art. 6 cpv. 1 cifra 6 RLE precisa, a titolo esemplificativo,
che la costruzione di muri e di piscine familiari (...) è soggetta alla procedura
di notifica, "in quanto queste opere non ingenerino ripercussioni
sostanzialmente nuove sull’uso ammissibile del suolo, sulle opere
d’urbanizzazione o sull’ambiente";
che la procedura di notifica si distingue da
quella ordinaria soprattutto perché non prevede il coinvolgimento dell’autorità
cantonale; per principio, la decisione sulla domanda di costruzione spetta unicamente
al municipio;
che, stando ai materiali legislativi, "la
procedura di notifica si applica ai casi bagattella, ove è scontata
l’applicazione del solo diritto di competenza comunale" (cfr. rapporto
della commissione speciale del Gran Consiglio per la pianificazione del
territorio del 26 febbario 1991 pag. 17 ad art. 11 LE, citato da Scolari, Commentario,
IIa ed., ad art. 11 LE, n. 840); non sono di conseguenza considerati
"lavori di secondaria importanza" gli interventi che
richiamano l’applicazione del diritto di competenza dell’autorità cantonale;
che questa tesi, fatta propria da questo
tribunale (STA 27.10.95 in re __________ e lc), è contestata dalla dottrina, a
mente della quale l’art. 11 cpv. 1 LE, nel caso di lavori di secondaria importanza,
avrebbe delegato ai municipi l’applicazione del diritto rimesso al giudizio
dell’autorità cantonale (Scolari, op. cit., ibidem, n. 839 seg.);
che ai fini del presente giudizio non
occorre verificare se la giurisprudenza di questo tribunale debba essere
confermata, poiché l’intervento in contestazione, sicuramente d’importanza
secondaria, richiama semmai soltanto indirettamente l’applicazione di norme del
diritto di competenza dell’autorità cantonale;
che, contrariamente a quanto assume il
Consiglio di Stato enfatizzando la portata dell’intervento, nella posa di una
piccola piscina prefabbricata (m 7.10 x 3.66 x 1.30) non si può ragionevolmente
ravvisare un‘opera suscettibile di ingenerare ripercussioni sostanzialmente
nuove sull’uso ammissibile del suolo, sulle opere d’urbanizzazione o
sull’ambiente;
che, a dispetto di quanto assume il Governo,
l’impianto, illustrato da una documentazione contenente tutte le indicazioni
atte a renderne chiaramente comprensibili la natura e l'estensione (art. 11
cpv. 1 RLE), non esige alcun allacciamento stabile alla rete delle canalizzazioni;
che si tratta in effetti di un impianto a
circuito chiuso, di ridotte dimensioni, che verrebbe vuotato una volta per
stagione, immettendo le acque residue, con l’aiuto di una pompa elettrica
mobile, nella rete delle canalizzazioni alla quale il fondo è peraltro allacciato;
che, nella misura in cui si voglia ritenere
che anche l'immissione stagionale delle acque della piscina nella rete delle
canalizzazioni richiami l’applicazione della LPAc e debba pertanto essere
sottoposta al giudizio dell’autorità cantonale (SPAA), appare comunque
palesemente contrario al principio di proporzionalità annullare la licenza
accordata dal municipio per esigere che la domanda venga ripresentata nelle
forme previste per la procedura ordinaria;
che il Consiglio di Stato avrebbe potuto
facilmente chiarire questa semplice questione sulla base della documentazione
annessa alla notifica, contenente tutte le indicazioni atte a rendere
chiaramente comprensibili la natura e l'estensione dell’intervento (art. 11
cpv. 1 RLE), esigendo dall’Ufficio domande di costruzione, segnatamente dalla
SPAA, una presa di posizione chiarificatrice che andasse oltre la banale
affermazione di non aver esaminato la domanda, perché era stata trattata
secondo la procedura di notifica;
che, non avendo di certo il ricorrente
inoltrato una notifica allo scopo di eludere la procedura ordinaria (art. 5
cpv. 2 RLE), separando di proposito la costruzione della pergola dalla posa
della piscina, il giudizio censurato va pertanto annullato, siccome viziato da
formalismo eccessivo (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 11 LE, n. 846);
che in esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione
governativa impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché,
raccolto l'avviso della SPAA, si pronunci sulle censure sollevate dal vicino opponente
in relazione alla conformità dell'intervento con il diritto edilizio materiale;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico del ricorrente
proporzionalmente al grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 21 LE; 6 RLE; 3, 18, 28, 31, 43,
55, 50, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di
Stato (n. 3467) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuovo giudizio.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il
ricorrente rifonderà fr. 300.- al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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