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Numero d'incarto:
52.2002.31
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.00031
Lugano
4 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2002 di
contro
la decisione 7 gennaio 2002 del Consiglio di Stato,
no. 55, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata da __________ avverso
la decisione 6 settembre 2001, con cui il municipio di __________ ha
autorizzato a posteriori alcuni lavori eseguiti al rustico esistente sulla
part. __________ RF __________, fuori zona edificabile;
viste le risposte:
-
5 febbraio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
7 febbraio 2002 del
Dipartimento del territorio, UDC;
-
8 febbraio 2002 del
Municipio di __________;
-
11 febbraio 2002 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario di un rustico che sorge sul mappale no. __________ del comune di
__________, situato fuori zona edificabile e del terreno che lo circonda
(particella no. __________). Il 20 febbraio 1998 il ricorrente ha ottenuto la licenza
edilizia per riattare l'edificio trasformandolo in abitazione secondaria,
rifacendo il tetto e la sua copertura in tegole ed aggiungendo un corpo
sotterraneo a S-O (m 4.00 x 1.20, pari a mq 4.80) per la formazione dei servizi
igienici.
B. Nell'esecuzione
dei lavori il proprietario si è scostato dai piani approvati, innalzando l'edificio,
rifacendo la copertura del tetto in piode e realizzando il locale servizi (m
1.60 x 3.10, pari a mq 4.96) a N-O, interrandolo solo parzialmente con la
formazione di un terrapieno sorretto da un muro. Ha inoltre edificato una
sostra per il deposito della legna sfruttando un muro esistente a confine con
la part. __________.
C. Il 25
luglio 2001 __________ ha presentato una domanda di costruzione in sanatoria
per i lavori eseguiti senza permesso. Respinta l'opposizione della vicina
__________, il 6 settembre 2001 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia
alle condizioni imposte dal dipartimento e concedendo per la sostra una deroga
alla distanza minima dal bosco.
D. Con
risoluzione 7 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il
ricorso presentato dall'opponente. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto conforme
al diritto la licenza edilizia per le opere attinenti il rustico, mentre l'ha
annullata per quanto concerne la sostra. Il Governo ha considerato che
l'ampliamento effettuato a lato dell'edificio ed il modico innalzamento del
tetto realizzato in piode anziché in tegole lascerebbero sostanzialmente
invariato l'aspetto del rustico. La sostra non può invece prevalersi di
un'ubicazione vincolata o di motivi atti a giustificare una deroga alle distanze
dal bosco.
E. Contro tale
decisione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulando l'integrale annullamento della licenza edilizia ed il ripristino conformemente
alla licenza edilizia 20 febbraio 1998. Ha sostenuto che il locale servizi a
lato del rustico è stato realizzato in aggiunta all'ampliamento sotterraneo già
autorizzato nel 1998 e creando un nuovo muro di sostegno del terrapieno.
L'aumento di superficie sarebbe quindi superiore del 30%, l'aumento di
volumetria inammissibile ed i tratti essenziali della costruzione sarebbero
snaturati. Il colmo del tetto sarebbe stato alzato di ben 1 m e non solo di
30-40 cm come ammesso dal Governo.
F. Il
Municipio di __________ ed il Consiglio di Stato hanno chiesto la reiezione del
gravame senza formulare particolari osservazioni, mentre il Dipartimento del
territorio si è rimesso al giudizio di questo tribunale. Ad identica
conclusione è giunto il resistente __________. Delle argomentazioni addotte si
dirà, per quanto d'interesse, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo , la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE,
43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
In questa
sede oggetto del contendere sono unicamente l'innalzamento del tetto e la sua
esecuzione in piode anziché in tegole e lo spostamento del nuovo locale servizi
a lato del rustico con realizzazione di un terrapieno. Infatti il cambiamento
di destinazione dell'edificio ed il suo ampliamento di circa 5 mq corrispondono
per importanza e dimensioni a quanto il resistente era stato autorizzato a
realizzare con la licenza edilizia 20 febbraio 1998. Essendo la stessa ormai
ampiamente cresciuta in giudicato, essa non può più essere rimessa in
discussione per evidenti ragioni di tutela della buona fede e di sicurezza del
diritto.
-
3.1. Edifici
o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia
(art. 1 cpv. 1 LE). I permessi rilasciati a posteriori per opere
realizzate senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto non si
differenziano da quelli rilasciati preventivamente. Anche nell’ambito del
rilascio di un permesso destinato a sanare il difetto di un valido titolo
autorizzativo, l’autorità statuisce soltanto sulla conformità, per rapporto
alle normative edilizie concretamente applicabili, delle opere raffigurate sui
piani presentati con la domanda. L'autorità non si pronuncia, per contro, sulla
legittimità delle opere effettivamente eseguite. Se i piani non corrispondono
alle opere eseguite abusivamente, la licenza eventualmente rilasciata non pone
rimedio al permesso mancante. L'abuso formale continua a sussistere fintanto
che l'autorità non si pronuncia sulla conformità di una domanda di costruzione
corredata da piani e da relazioni corrispondenti alle opere effettivamente
riscontrabili sul terreno (cfr. STA inedita 9.5.2001 in re S., consid. 2).
3.2. Di principio, il permesso di costruire
o trasformare edifici o impianti può essere rilasciato soltanto se essi sono
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
Il manufatto in contestazione è situato fuori della zona edificabile. Di conseguenza,
non rispondendo alla funzione della zona di situazione, gli interventi non
possono di principio beneficiare di un permesso ordinario.
- Occorre
pertanto esaminare se i lavori in contestazione possono beneficiare di un
permesso di costruzione eccezionale giusta l'art. 24 segg. LPT.
4.1. In deroga al principio della conformità
di zona, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate
autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o
impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a
condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona
edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett.
b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (art. 24 LPT).
Nell'evenienza concreta, le opere realizzate
non possono beneficiare di un'autorizzazione retta dall'art. 24 LPT, poiché non
soddisfano il requisito dell'ubicazione vincolata. Nulla impediva infatti la
loro esecuzione all'interno della zona edificabile e neppure esistevano valide
ragioni che imponevano la loro realizzazione sul fondo in questione. Di
conseguenza, non sono date le premesse per autorizzare l'intervento sotto il
profilo dell'art. 24 LPT già per la mancanza del requisito dell'ubicazione vincolata,
senza che sia necessario esaminare se vi si oppongono pure interessi preponderanti.
4.2. Come giustamente rilevato dal
resistente, l'art. 24c LPT non torna applicabile alla fattispecie, in quanto la
norma concerne soltanto edifici o impianti, costruiti o trasformati a suo tempo
in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori
di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della
zona (art. 41 OPT). Il cambiamento di destinazione da stalla in residenza secondaria
è stato attuato con il riattamento del 1998, pertanto la sua non conformità di
zona non è da ricondurre ad una modifica legislativa.
4.3. Secondo l'art. 24d cpv. 2 LPT il
diritto cantonale può autorizzare il cambiamento totale di destinazione di
edifici e impianti degni di protezione se sono stati sottoposti a protezione dall'autorità
competente e se la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata
in altro modo. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se l'edificio o
l'impianto si presta all'utilizzazione prevista (art. 24d cpv. 3 lett. a LPT).
Ritenuto che l'utilizzo di una stalla quale abitazione secondaria non soddisfa
il requisito dell'idoneità dell'utilizzazione, neppure l'art. 24d cpv. 2 LPT
torna applicabile alla fattispecie.
4.4. Resta da esaminare se l'intervento in
discussione può essere autorizzato sulla base dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Giusta
tale disposto i cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la
modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi
tipici del paesaggio. Ciò presuppone, in particolare, che il paesaggio e gli
edifici formino un'unità degna di protezione e siano stati posti sotto protezione
nell'ambito di un piano di utilizzazione (lett. a). L'oggetto protetto non è
infatti costituito soltanto dagli edifici del paesaggio ma anche dal paesaggio
stesso, che va posto sotto protezione nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione.
Il 30 gennaio 2002 il Consiglio federale ha
approvato la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore cantonale. Il
Ticino non si è tuttavia ancora dotato di un piano di utilizzazione. Sebbene
l'edificio in parola sia annoverato nell'inventario dei rustici nella categoria
1a, ossia come edificio meritevole di conservazione dove è ammesso il
cambiamento di destinazione, questo non è ancora sufficiente per autorizzare
interventi edilizi sulla base dell'art. 39 OPT. Ciò sarà il caso solo dopo che
il nostro cantone si sarà dotato di un piano di protezione del paesaggio. Fino
ad allora non potranno essere rilasciate autorizzazioni edilizie ai sensi della
norma appena citata.
Sulla scorta di queste considerazioni il
ricorso va pertanto accolto e la licenza edilizia impugnata annullata.
- La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico del resistente (art. 28 PAmm). Il
comune di __________ è dispensato dal pagamento di tale onere, in quanto non è
insorto a tutela d'interessi propri (cfr. RDAT I-1993 N. 19; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 3 ad art. 28). Non si assegnano
ripetibili in quanto l'insorgente non si è avvalsa del patrocinio di un
avvocato (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 2 lett. a, 24, 24c, 24d LPT; 39
e 41 OPT; 1 e 21 LE; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la
decisione 7 gennaio 2002 del Consiglio di Stato;
1.2. la
licenza edilizia 6 settembre 2001 del comune di __________ rilasciata a
__________.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico di
__________. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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