AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.270
Data decisione, Autorità:
07.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00270
Lugano
7 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 giugno 2002 della
__________,
__________,
__________,
patr. da: avv. dott. __________,
contro
la decisione 11 giugno 2002 del Consiglio di Stato
(n. 2826) che annulla la licenza edilizia 4 aprile 2002 rilasciata loro dal
municipio di __________ per la costruzione di uno stabile d’appartamenti
sulle part. n. __________ e __________ RF;
viste le risposte:
2 luglio 2002 del
municipio di __________;
9 luglio 2002 del
Consiglio di Stato;
9 agosto 2002 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 31
dicembre 2001 la __________, __________ e __________ hanno chiesto al municipio
di __________ il permesso di costruire uno stabile di 15 appartamenti su due
fondi contigui (part. n. __________ e __________ RF) situati lungo via
__________.
L’edificio, dotato di un posteggio
sotterraneo per 19 veicoli, è strutturato su sei piani fuori terra. I primi due
(PT / 1° piano) sono suddivisi in 6 appartamenti duplex. Il 2° piano
comprende invece tre appartamenti, mentre il 3° ed il 4° sono strutturati analogamente
ai primi due (6 appartamenti duplex). L’ultimo piano (5°), mansardato e
dotato di ampie terrazze, comprende invece sei moduli costruttivi, destinati a "soffitta,
locale tecnico e corridoio", collegati agli appartamenti del piano
sottostante (4°) da scale interne e da uno spazio vuoto incombente sul
soggiorno. L'intervento comporta la demolizione parziale degli edifici che
sorgono a cavallo del confine tra la part. n. __________ e la part. n.
__________, di proprietà del resistente __________. Di questi edifici
rimarrebbe soltanto la porzione che insiste sul fondo di quest'ultimo.
Nel termine di pubblicazione __________ si è
si è opposto alla domanda di costruzione, contestando l'intervento dal profilo
delle distanze tra edifici, dell'indice di sfruttamento e dell'estetica.
Il 4 aprile 2002 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino qui resistente.
B. Con
giudizio 11 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che lo
stabile, sorgendo a 5 m dalle costruzioni, che rimarrebbero edificate sul
confine tra la part. __________ e la part. __________, violasse la distanza
minima di 6 m, prescritta dall'art. 6.2.2. NAPR, verso edifici realizzati prima
dell'entrata in vigore del PR 1977 in contrasto con le norme sulle distanze da
confine.
Lo stesso Governo ha inoltre ritenuto che la
costruzione superasse l'i.s. prescritto. Nel calcolo della SUL dell'i.s.
andrebbe, a suo avviso, computata anche la superficie delle
"soffitte" e dei "corridoi" del 5° piano, nonché le scale
interne degli appartamenti duplex.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
I ricorrenti sostengono anzitutto che la
costruzione debba rispettare unicamente la distanza minima di 5 m dal confine
prescritta dall'art. 6.2.1. NAPR. Lo si dedurrebbe dall'art. 39 cpv. 3 LE,
giusta il quale "la distanza tra edifici su fondi contigui è pari alla
somma delle distanze dallo stesso confine".
Contestano inoltre il sorpasso della SUL. Le
sei "soffitte", di 15 mq l'una, del 5° piano non sarebbero abitabili.
I sei "corridoi" antistanti, di 11.7 mq l'uno, andrebbero computati
soltanto per metà. Rientrerebbero pertanto nella riserva di SUL di 71.53 mq, ancora
disponibile. Anche se fossero da computare interamente, assieme agli
"atri" ed alle scale d'accesso, determinerebbero un sorpasso di
indice rientrante nel margine di tolleranza ammesso.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il
municipio si rimette per contro al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
__________ postula il rigetto
dell'impugnativa, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che
saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti, beneficiari della licenza annullata dal Consiglio di
Stato, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della vertenza emerge chiaramente dai piani annessi alla domanda di
costruzione. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare dunque atto a
procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
- 2.1. Per
edifici alti sino a m 16.50, l'art. 6.2.1. NAPR 1999 di __________ prescrive
una distanza minima di 5.00 m dal confine verso fondi privati.
La controversa costruzione dista 5.00 m dal
confine del fondo del resistente. È quindi conforme al diritto.
2.2. Le NAPR 1999 non fissano le distanze
tra edifici. Verosimilmente, il legislatore comunale ha ritenuto che questo parametro
edilizio risultasse indirettamente prescritto dalle norme sulle distanze dal
confine e dall'art. 39 cpv. 3 LE, giusta il quale, "la distanza minima
tra due edifici su fondi contigui è pari alla somma delle rispettive distanze
dallo stesso confine".
Siffatto modo di stabilire un parametro
edilizio d'importanza primaria come quello relativo alle distanze tra edifici è
più che opinabile, poiché omette di considerare che i cpv. 1 e 3 dell'art. 39
LE hanno più che altro valore di semplice definizione.
L'art. 39 cpv. 3 LE, segnatamente, stabilisce
in effetti soltanto che la distanza minima tra due edifici su fondi contigui è
pari alla somma delle rispettive distanze dallo stesso confine. Non stabilisce
anche che la distanza minima tra due edifici su fondi contigui deve essere
pari alla somma delle rispettive distanze dallo stesso confine, prescritte dal
diritto comunale (cfr. STA 20.12.89 in re S. = RDAT 1990 n. 37, criticata da
Scolari, Commentario, II ed., ad art. 39 LE, n. 1167).
2.3. L'insufficienza di questo modo di
regolare la questione, particolarmente evidente ove occorra individuare la
distanza applicabile nel caso di edifici posti sullo stesso fondo, non giova
tuttavia alla causa dei ricorrenti, poiché nel caso particolare di edifici
realizzati prima dell'entrata in vigore del PR 1977, che non rispettano le distanze
dal confine fissate dal PR 1999, la distanza minima tra edifici è espressamente
prescritta dall'art. 6.2.2. NAPR. Verso questi edifici, secondo questa norma,
oltre alla distanza da confine, deve essere rispettata anche una distanza
minima di 6.00 m.
2.4. Gli edifici che rimarrebbero sul fondo
del resistente, dopo la demolizione delle parti insistenti sul fondo dedotto in
edificazione, non supereranno l'altezza di m 10.50. Sorgendo sul confine fra i
fondi delle parti, non rispettano la distanza di 3.00 m prescritta dall'art.
6.2.1 NAPR. Trattandosi di edifici costruiti prima del 1977, che non sono
conformi alla distanza minima dal confine fissata dal PR in vigore, alla fattispecie
è di conseguenza applicabile l'art. 6.2.2.
Se ne deve quindi dedurre che, sorgendo a
5.00 m da questi edifici, la costruzione non può essere autorizzata, perché
viola la distanza minima tra edifici prescritta dalla norma suddetta.
Già da questo profilo, il ricorso non può
essere accolto.
Invano contestano i ricorrenti questa
deduzione richiamandosi alla sentenza di questo tribunale, pubblicata in RDAT
1990 n. 37, ed al relativo commento di Scolari (op. cit., ad art. 39 LE, n.
1171). In quel caso, infatti, le NAPR, oltre a non disciplinare le distanze tra
edifici, non contemplavano nemmeno una norma analoga all'art. 6.2.2. NAPR di
Bellinzona. La questione qui in esame non si era pertanto posta.
Né può essere accreditata la tesi dei
ricorrenti, riportata da Scolari (loc. cit.) con rinvio a Zimmerlin (Baugestez
des Kt. Aargau, §§ 163 - 165 N. 9), secondo cui "se la costruzione
preesistente ha una minore distanza dal confine, il nuovo fabbricato non deve
rispettare una distanza dal confine maggiore rispetto a quella prescritta; fino
alla sostituzione del vecchio stabile può essere ammessa senza arbitrio una
distanza tra edifici inferiore alla somma delle distanze da confine".
Lo esclude il chiaro tenore letterale dell'art. 6.2.2 NAPR, che regola la
questione in modo esaustivo, senza violare il principio della parità di
trattamento.
- 3.1. La
SUL è la superficie delle costruzioni utilizzata o utilizzabile per
l'abitazione o il lavoro (art. 38 cpv. 1 LE). Sono escluse dal computo le
superfici di determinati vani non utilizzati od utilizzabili per questi scopi,
come "le superfici (...) dei solai e delle lavanderie delle abitazioni,
(...) le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso di locali non
calcolabili nella SUL (...)".
3.2. In concreto, i ricorrenti hanno
anzitutto escluso dal computo la superficie delle sei "soffitte"
degli appartamenti del 5° piano (tot. 90 mq). I vani sono dotati di un ampio
lucernario (m 1.00 x 1.00) e sono facilmente accessibili. Sono quindi
abitabili. Fintanto che dispongono di un lucernario vanno computati nel calcolo
della SUL.
Il progetto non conteggia inoltre la
superficie dei sei "corridoi" (mq 11.7) e degli "atri" (mq
2.3) antistanti le soffitte. Si tratta di spazi collegati agli appartamenti
sottostanti da due rampe di scale e da una balconata che si affaccia sul
soggiorno. Dotati di porte-finestre, che permettono di accedere ad una vasta
terrazza, possono senz'altro essere utilizzati per l'abitazione. Sono quindi da
includere nel calcolo della SUL assieme alle relative scale d'accesso.
Interamente e non soltanto parzialmente, come pretendono i ricorrenti senza
alcuna valida ragione.
Complessivamente, considerata la superficie
degli spazi (corridoi, atri e scale) abitabili del 5° piano [(3.30 + 0.60) x
(3.55 + 2.00 + 0.10 + 0.05 + 0.60) x 6], senza tenere conto della superficie
delle "soffitte" e degli spazi vuoti sul soggiorno, la SUL va aumentata
di 142.47 mq.
Vanno inoltre aggiunte la superficie delle
scale interne dei duplex (mq 59.47), quella delle scale principali (mq
37.37) e quella degli ascensori (mq 10.80), dedotte in palese contrasto con
quanto dispone l'art. 38 cpv. 1 LE, che esclude dal computo soltanto la
superficie delle scale e degli ascensori che servono unicamente all'accesso di
locali non calcolabili nella SUL.
Con queste correzioni (+ 250.11 mq), di gran
lunga superiori alla riserva di SUL (mq 71.53) disponibile, appare evidente che
la licenza non può essere accordata nemmeno dal profilo dell'i.s.
A torto pretendono i ricorrenti di poter
beneficiare della ragionevole tolleranza ammessa in passato dalla
giurisprudenza di questo tribunale. A prescindere dal fatto che l'eccedenza
supera comunque i limiti indicati da quella giurisprudenza, trattandosi di
nuova costruzione che non pone particolari problemi a livello di progettazione,
non è contrario al principio di proporzionalità esigere il rispetto integrale
dell'i.s. fissato dalle NAPR. Diversamente, concedendo indiscriminatamente la
facoltà di superare tale limite, la ragionevole tolleranza assurge a regola.
Come la prassi ha ampiamente dimostrato.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando
la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa ed ai valori
in discussione, sono a carico dei ricorrenti in solido.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 39 LE, 6 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa
condizione rifonderanno fr. 2'000.- al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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