AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.259
Data decisione, Autorità:
25.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00259
Lugano
25 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo
Anastasi
assistito
dal segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 giugno 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 6 giugno 2002 con cui il municipio di
__________ gli ha inflitto una multa di fr. 200.-- per il disturbo della
quiete pubblica arrecato dal "__________";
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con decisione 14 maggio 2002, il
municipio di __________ ha inflitto a , gerente del
"", una multa di fr. 200.-- per il disturbo alla quiete
pubblica arrecato dall'uso di strumenti e apparecchi musicali all'interno del locale;
che, stando al dispositivo della suddetta
decisione, avverso la stessa sarebbe data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo;
che contro la predetta pronuncia municipale
__________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento, per ragioni che non occorre qui esporre;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si
riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che,
prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina
d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, secondo il principio generale dell'art.
208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al
Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale
amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che tale regime è in particolare applicabile
anche alle contravvenzioni perseguite dai municipi in base alla LOC (art. 148
cpv. 2 e 3 LOC);
che, con la modifica dell'art. 72 LesPub
entrata in vigore il 24 agosto 2001, pure l'ordinamento ricorsuale dei
procedimenti contravvenzionali fondati sulla LEsPub è stato adeguato al regime
sopra descritto;
che la novella legislativa ha soppresso
l'eccezione, del tutto ingiustificata, ai rimedi di diritto sanciti dalla LOC,
di cui al pregresso art. 72 LEsPub, giusta il quale contro le decisioni emanate
dal municipio in materia contravvenzionale era dato ricorso direttamente al Tribunale
cantonale amministrativo;
che, nell'evenienza concreta, l'avversata
decisione municipale è pertanto in ogni caso impugnabile, in primo luogo, al
Consiglio di Stato;
che il ricorso va quindi dichiarato
irricevibile e gli atti vanno trasmessi d'ufficio al Consiglio di Stato per
competenza (art. 4 PAmm);
che, dato l'esito, non si prelevano né tasse
di giustizia né spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 72 LEsPub; 148 e 208 LOC; 3, 4, 18, 28,
31, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è irricevibile.
§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato
per competenza.
-
Non si
prelevano né tasse di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster