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Numero d'incarto:
52.2002.230
Data decisione, Autorità:
17.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00230
Lugano
17 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 maggio 2002 della
contro
la decisione 13 maggio 2002 con cui il municipio di
_______ ha deliberato alla ditta __________ i lavori da pittore relativi alla
manutenzione dell'autosilo comunale;
vista la risposta 21 giugno
2002 del municipio di _______;
preso atto che la ditta __________ non ha presentato
osservazioni nel termine assegnatole;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8 marzo il municipio di _______ ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla LCPubb, per l’aggiudicazione delle opere da pittore necessarie alla
manutenzione dell'autosilo comunale (FU n. __________ pag. __________ seg.).
Il bando di concorso stabiliva i seguenti
criteri d’aggiudicazione e fattori di ponderazione:
a) programma e modalità d'esecuzione 50%
b) prezzo 40%
c) compatibilità ambientale del materiale 10%
Il capitolato e modulo d’offerta chiedeva ai
concorrenti di allegare all'offerta un programma di lavoro dettagliato sui
tempi, le modalità e il personale impiegato per l'esecuzione degli stessi. Il
programma doveva tener conto della capienza dell'autosilo pubblico (70 posti
auto al piano -1 e 86 al piano -2) e di quella dell'autosilo privato, della
possiblità di sbarrare l'accesso all'autosilo per un mese al massimo, della necessità
di assicurare in permanenza la possibilità di posteggio per 40 abbonati dell'autosilo
pubblico e di altre esigenze che non occorre qui illustrare.
B. Al concorso hanno partecipato sei ditte, fra cui la ricorrente con
un’offerta di fr. 61'326.62 e la __________ con un’offerta di fr. 67'611.55.
La __________ ha allegato alla sua offerta
un programma di lavoro formulato in questi termini:
-
Personale da impiegare: 4
operai pittori
-
Tempo: dal 24.6 al al
31.7.2002 si esegue la lavatura, la ripresa di fondo, due riprese di pittura su
pareti e soffitti in beton come descritto nel modulo d'offerta.
Dal 19.8.2002 al 30.8.2002 si esegue la verniciatura su porte, telai, tubi,
zoccoli, strisce e lettere.
Al programma erano annessi 4 schizzi della
pianta dell'autosilo con l'indicazione delle fasi suindicate e delle relative
zone di lavoro.
Il programma di lavoro allegato dalla
__________ era invece il seguente:
fase
Piano
operai
previsti
giorni lavorativi
1
tutto il 2° piano interrato (-2)
in una sola volta ad eccezione delle
rampe (ev. sera)
4-5 pittori
9
Totale
9
2
tutto il 1° piano interrato (-1)
1° intervento - zona Nord
2° intervento - zona centrale
3° intervento zona Ovest
4 pittori
4 pittori
4 pittori
4
3
4
11
C. Il municipio ha valutato il programma dei lavori delle due ditte
comparenti secondo il seguente schema:
Personale impiegato
(max. 10 punti)
tempo d'esecuzione
(max. 5 punti)
organizzazione del lavoro
(max. 20) punti)
organizzazione posteggi
(max. 15 punti)
totale punti
(max. 50 punti)
personale 4 operai
2
sbarramento per 5 settimane
(24.6 - 31.7) ed in seguito ancora dal
19.al 30.8
3
le tappe del lavoro vanno oltre la data
indicata dal riassunto. Non viene precisato come, a che costo e con che personale
verrebbero eseguite le tappe notturne
9
nessuna indicazione sulla gestione dei
posteggi
0
14
personale 4-5 operai
4
tempo d'esecuzione 20 giorni lavorativi =
4 settimane
5
viene indicato il programma d'interventi a
tappe ma mancano indicazioni sul tinteggio delle rampe
15
nessuna indicazione sulla gestione dei
posteggi
0
24
Ponderato il prezzo secondo il cosiddetto
metodo romando (__________: 40 punti; __________: 36.28 punti) ed attribuito a
tutti i concorrenti lo stesso punteggio per il criterio "compatibilità dei
materiali" (10 punti), ne è scaturita la seguente graduatoria:
-
__________ 70.28
punti
-
__________ 64.00
punti
-
__________ 61.01
punti
__________ 55.34
punti
Con decisione 19 maggio 2002 il municipio ha
quindi deliberato i lavori alla __________ per l'importo di fr. 67'611.55.
D. Contro la predetta risoluzione, la __________ è insorta davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annulla-mento.
Eccepita l’insufficienza della motivazione
addotta per giustificare la delibera impugnata, l’insorgente censura la
valutazione delle offerte operata dal committente, rimproverandogli di essere incorso
in una violazione del diritto sotto il profilo dell’abuso di potere e
dell’inosservanza del principio della trasparenza. Adombra in particolare che
il municipio abbia voluto favorire una ditta locale.
E. All’accoglimento
del ricorso si è opposto il municipio, contestando in dettaglio le tesi della
ricorrente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
La __________ non ha presentato
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso, la __________ è legittimata a ricorrere.
Il ricorso, tempestivamente introdotto
contro un decisione impugnabile, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed
intimata alle parti. In quest'ordine di idee, l'art. 34 cpv. 2 LCPubb dispone a
sua volta che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i
motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti od offerte, i
criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto con l'avvertenza che
il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.
L'obbligo di motivazione è volto ad
assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la
comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare
l'esercizio del diritto di difesa dei concorrenti esclusi ed a permettere
all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato
(Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm,
n. 1).
Di principio, la motivazione di una
decisione con cui il committente procede all'aggiudicazione può essere
considerata sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della
bontà della scelta operata sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal
bando di concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una
spiegazione ragionevole delle valutazioni effettuate sulle offerte inoltrate
dai singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e
sollevare eventuali contestazioni. La motivazione della decisione di delibera
può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla
documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in
particolare i concorrenti delusi, devono tuttavia essere posti nella condizione
di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
Eventuali carenze di motivazione possono
essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che
il committente fornisca a posteriori la motivazione mancante e che
l'insorgente abbia la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da
questi addotti soltanto in sede di osservazioni al ricorso.
2.1. In concreto, la motivazione della
delibera impugnata emerge dalle osservazioni addotte dal municipio con la
risposta al ricorso e dalla documentazione allegata. La ricorrente si è
limitata a prenderne atto senza avvalersi della possibilità di replicare.
Si può quindi dedurne che abbia rinunciato
ad insistere sulla censura di violazione del diritto di essere sentito e che le
carenze di motivazione da essa denunciate possano considerarsi sanate.
- 3.1.
Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore
dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali
il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il
servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la
compatibilità ambientale e il valore tecnico.
3.2. Controversa, in concreto, è la
valutazione data dal committente al programma dei lavori presentato dalle due
ditte.
La ricorrente si limita ad una contestazione
generica della valutazione attribuita al suo programma senza confrontarsi né
con i punteggi assegnati all'aggiudicataria, né con quelli conseguiti dalle
altre ditte concorrenti.
La contestazione è infondata.
Dall'analisi dettagliata dei punteggi
assegnati ai singoli aspetti presi in considerazione dal committente per
valutare i programmi dei concorrenti non emergono elementi che permettano di rimproverare
al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento riservatogli dal
criterio in esame.
La valutazione del personale messo a
disposizione dalla __________ (4 operai: 2 punti su un massimo di 10)
raffrontata a quella della __________ (4-5 operai: 4 punti) appare corretta se
si considera che alla ditta __________ sono stati assegnati 6 punti per 5
operai, mentre la __________ ne ha conseguiti 10 prevedendo l'impiego di 7
operai e 2 apprendisti.
Analoghe considerazioni valgono per il tempo
d'esecuzione, ove si consideri che il miglior punteggio (5 punti su 5) è stato
conseguito dalle ditte (__________ e __________) che hanno previsto di
terminare i lavori nel giro di 4 settimane, mentre 4 punti sono stati assegnati
alla __________. che ha previsto di portarli a compimento sull'arco di 5
settimane. Attribuendo 3 punti alla ricorrente che ha previsto un tempo
complessivo superiore a 5 settimane, il municipio non ha certamente abusato del
potere d'apprezzamento di cui disponeva.
Né si può infine ravvisare una violazione
del diritto, sotto il profilo dell'abuso di potere, nel punteggio attribuito
alla voce "organizzazione del lavoro". La valutazione di questo
aspetto del programma di lavoro presentato dalla ricorrente (9 punti su un massimo
di 20), confrontata con quella assegnata al programma presentato dalla
__________ (15 punti) regge alla critica. La discrepanza riscontrabile tra le
date indicate dal descrittivo del programma presentato dalla ricorrente e
quelle che risultano dagli schizzi annessi permette senz'altro di attribuire
allo stesso un punteggio inferiore a quello assegnato al programma elaborato
dalla ditta aggiudicataria.
Ritenuto che il controllo dell'apprezzamento
da parte di questo tribunale deve limitarsi a rilevare l'esistenza di eventuali
abusi, ossia di valutazioni insostenibili, in quanto lesive dei principi fondamentali
del diritto, si deve negare che siano date le premesse per rivalutare il
punteggio attribuito alla ricorrente a quest'ultima voce. Ammettere il
contrario, rivedendo liberamente l'apprezzamento esercitato dal municipio, configurerebbe
una palese disattenzione dei limiti fissati dalla legge al potere di cognizione
di questo tribunale. Disattenzione tanto più inutile alla causa della
ricorrente, ove si consideri che anche ammettendo che i programmi siano
equivalenti dal profilo dell'organizzazione del lavoro e meritino entrambi 15
punti, il punteggio complessivo della ricorrente (70 punti) rimarrebbe
inferiore a quello assegnato alla __________ (70.28 punti).
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1000.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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