AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.190
Data decisione, Autorità:
30.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00190
Lugano
30 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 maggio 2002 di
contro
le decisioni 17 aprile 2002 (ni 1741 e 1742) del
Consiglio di Stato con le quali veniva accertata la natura non boschiva dei
fondi ni __________, __________, __________ e __________ di __________;
viste le risposte:
-
22 maggio 2002 della
__________;
-
27 maggio 2002 del
municipio di __________;
-
6 giugno 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che in
data 23 ottobre 2001 __________ ha chiesto l'accertamento formale della natura
boschiva dei mappali ni __________, __________, __________ e __________ RF di
__________;
che con
decisioni 17 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha accertato che i mappali in
questione erano di natura non boschiva (decisione no __________ per i mappali
no __________, __________ e __________ e no __________ per il mappale no
__________);
che contro tale decisione governativa
__________ è insorto con tempestivo ricorso chiedendone l'annullamento ed il
rinvio per riesame al Consiglio di Stato;
che a mente del ricorrente il Governo
avrebbe a torto negato la qualità boschiva dei fondi oggetto d'accertamento;
che in sede di osservazioni il Consiglio di
Stato ha postulato la reiezione del gravame;
che, dopo aver esperito il sopralluogo in
data 18.7.2002, con decisione 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha annullato
le decisioni impugnate, rilevando che non tutti i proprietari dei fondi interessati
erano stati coinvolti nella procedura d'accertamento;
che, procedendo in tal modo, il Consiglio di
Stato di fatto ha aderito alla domanda del ricorrente di annullare la decisione
impugnata, sicché è venuto meno l'oggetto del contendere;
che, giusta l'art. 50 PAmm l'istanza
inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria
decisione nel senso delle domande del ricorrente; in questo caso il tribunale
tratta il ricorso solo nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto;
che, nel caso invece in
cui l'autorità inferiore revoca la decisione dopo tale stadio procedurale, ma
prima della definizione giudiziale della controversia, il ricorso non diviene
privo d'oggetto;
che in questo caso il
rapporto processuale resta sottratto in linea di massima alla disponibilità
delle parti e l'atto impugnato dovrà essere sostituito dal giudizio dell'autorità
di ricorso la quale, di regola, non potrà ignorare l'esistenza della nuova decisione
che potrà essere valutata come proposta di accoglimento parziale o totale delle
domande ricorsuali (RDAT I/2000 no 12);
che, nel caso concreto, rilevato come la
procedura risulta viziata per il fatto che non sono stati coinvolti tutti i
proprietari interessati, in parziale accoglimento del ricorso le decisioni
impugnate sono da annullare, anche se per motivi diversi da quelli invocati dal
ricorrente;
che, stante l'esito del ricorso, non si
prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 42 LFo, 50, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Le decisioni 17 aprile 2002 (ni 1741 e 1742)
del Consiglio di Stato sono annullate.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster