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Numero d'incarto:
52.2002.183
Data decisione, Autorità:
20.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00183
Lugano
20 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 aprile 2002 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 9 aprile 2002 (n. 1617) del Consiglio
di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione
8 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio
rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione di dimora, limitatamente al
dispositivo n. 3 (ripetibili);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 8 novembre 2000, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda
del cittadino tunisino __________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso
di domicilio, negandogli implicitamente il rinnovo del suo permesso di dimora,
per preponderanti motivi di interesse pubblico. L'autorità ha rilevato che il
ricorrente aveva commesso diversi delitti e denotato l'incapacità di adattarsi
all'ordinamento elvetico, accumulando tra l'altro diversi debiti (art. 4, 10
cpv. 1 lett. a/b, 16 LDDS e 8, 11, 16 ODDS).
B. a) Il
Consiglio di Stato con risoluzione 21 marzo 2001 e, a sua volta, il Tribunale
cantonale amministrativo con giudizio 20 giugno 2001, hanno confermato la
suddetta risoluzione dipartimentale.
b) Con sentenza 29 gennaio 2002, il
Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato
da __________ e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per
nuovo giudizio, invitandolo a una nuova e attenta ponderazione degli interessi
dopo aver chiarito i fatti determinanti.
c) Con giudizio 11 marzo 2002 il Tribunale
cantonale amministrativo ha annullato la risoluzione governativa del 21 marzo
2001 e ha rinviato gli atti al Consiglio di Stato, affinché procedesse ad
ulteriori accertamenti al fine di determinare la natura e l'intensità del
legame coniugale esistente tra il ricorrente e sua moglie e valutare nel
contempo l'evoluzione della loro situazione finanziaria.
d) Con risoluzione 13 dicembre 2000
l'Esecutivo cantonale ha a sua volta annullato la decisione dipartimentale
dell'8 novembre 2000 e ha retrocesso gli atti alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione per nuova decisione, previa completazione dell'istruttoria.
Il Governo ha assegnato al ricorrente un importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili
(dispositivo n. 3).
C. Contro la
predetta risoluzione governativa, __________ si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di aumentare ad almeno fr.
2'000.– l'indennità riconosciutagli dal Consiglio di Stato a titolo di
ripetibili. Sostiene che la trattazione di tutta la causa e la preparazione
dell'impugnativa avrebbero richiesto al proprio patrocinatore almeno sette ore
di lavoro per un onorario di fr. 1'600.–, cui vanno aggiunte le spese vive per
alcune centinaia di franchi e l'IVA.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il
Dipartimento delle istituzioni si rimette invece al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
- 1.1.
Contro le decisioni sulle spese processuali e le ripetibili è dato lo stesso
rimedio di diritto previsto per impugnare il merito della causa (cfr. art. 101
lett. b OG e contrario). In concreto, la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data, dal
momento che la decisione dipartimentale, che rifiuta di rilasciare un permesso
di domicilio rispettivamente di rinnovare l'autorizzazione di dimora all'insorgente,
è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo
(cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e contrario; 10 lett. a LALPS).
1.2. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- In
applicazione dell’art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale
amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al
versamento di un’indennità alla controparte.
Il divieto d’arbitrio sancito dall’art. 29
Cost esige che l’indennità sia equa e ragionevole (RDAT 1987 n. 72). Questo non
significa tuttavia che la parte vincente ha il diritto di vedersi riconoscere
la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio: il soccombente deve rifondere
alla controparte soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla
conveniente tutela degli interessi che ha fatto valere in giudizio.
Sebbene l’art. 31 PAmm, contrariamente
all’art. 150 CPC, non contenga nessun esplicito riferimento alle norme
tariffarie, per determinare l’ammontare delle ripetibili l’autorità
amministrativa deve comunque appoggiarsi alla TOA, valutando l’onorario che il
patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente. In tal senso occorre
pertanto aver riguardo alla complessità e all’importanza nonché al valore e
all’estensione della pratica, alla competenza e alla responsabilità
dell’avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e
patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT
II -1994 n. 12).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il ricorrente sostiene che la trattazione della
pratica e la preparazione del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato avrebbero
richiesto al suo patrocinatore almeno sette ore di lavoro a fr. 230.– l’ora,
equivalenti ad un onorario di fr. 1’600.–, cui vanno ancora aggiunte le spese
vive e l'IVA al 7.6%. Ritiene pertanto che l’indennità assegnatagli dal Governo
non copra, se non per infima parte, le spese di patrocinio che egli dovrà
affrontare per aver dovuto ricorrere a un legale al fine di tutelare i propri
interessi.
3.2. La vertenza sottoposta al giudizio del
Consiglio di Stato concerneva il rifiuto di rilasciare un permesso di
domicilio, rispettivamente di rinnovare l'autorizzazione di dimora al
ricorrente.
Si tratta, a non averne dubbio, di una
tematica che non presentava particolari difficoltà di studio degli atti e del
diritto applicabile. Tanto meno per un legale esperto qual è il patrocinatore
dell'insorgente. Ne fanno fede l'atto ricorsuale inoltrato al Consiglio di
Stato, che consta di sette pagine e mezzo, e la replica di altre tre pagine e
mezzo.
3.3. Sulla scorta di queste premesse, questo
Tribunale ritiene che il dispendio di tempo occorso per lo studio della pratica
e la redazione del ricorso e della replica non abbia superato le cinque ore di
lavoro. Vista la prassi attualmente in vigore presso il Consiglio di
moderazione, che prevede una tariffa oraria di fr. 220.– all'ora, l'onorario
presumibile può essere valutato in fr. 1'100.–, somma alla quale vanno aggiunti
ulteriori fr. 400.– per le presumibili spese vive e l'IVA.
3.4. Visto che l'indennità riconosciuta dal
Consiglio di Stato all'insorgente è palesemente inferiore all'importo
determinato in questa sede, il ricorso dev'essere parzialmente accolto, riformando
di conseguenza il dispositivo impugnato.
- Visto
l'esito del gravame, parte della tassa di giudizio è posta a carico del
ricorrente e va a compensare parzialmente l'importo che lo Stato del Cantone
Ticino gli verserà a titolo di ripetibili, tenendo conto del reciproco grado di
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101
lett. b OG; 3, 18, 28, 31, 60 , 61 e 63 PAmm; 10 lett. a LALPS;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 3 della
risoluzione 9 aprile 2002 (n. 1617) del Consiglio di Stato è modificato nel
modo seguente:
"3. Lo Stato del Canton Ticino è tenuto a rifondere al ricorrente
fr. 1'500.– (millecinquecento) a titolo di ripetibili."
-
La tassa di
giudizio è parzialmente a carico del ricorrente, al quale lo Stato del Cantone
Ticino rifonderà a saldo fr. 300.– a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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