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Numero d'incarto:
52.2002.163
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00163
Lugano
30 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 aprile 2002 del
Comune di __________
contro
la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di Stato
(n. 1313) che annulla la decisione 5 giugno 2001 con cui il municipio di
__________ ha rilasciato al comune la licenza edilizia per la posa di un
contenitore per rifiuti domestici su via __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 giugno 2001 il comune di __________ ha chiesto al municipio il
rilascio del permesso in sanatoria per un contenitore collettivo di rifiuti
domestici del tipo Molok, che aveva posato senza particolari formalità sul campo
stradale di via __________, in prossimità dell’intersezione con via __________,
davanti all'ingresso dello stabile d’appartamenti di proprietà della comunione
ereditaria fu __________ (part. n. __________ RF).
L’impianto è costituito da un cilindro del
diametro di m 1.60, alto m 2.70 e chiuso da un coperchio ribaltabile, che è
stato interrato nel sedime della strada, a 25 cm dal ciglio, rispettivamente
dal confine del fondo suddetto, in modo da sporgere dal suolo per un’altezza di
m 1.10. Perpendicolarmente al ciglio della strada, di qua e di là del
contenitore, sono inoltre state posate due transenne metalliche.
Alla domanda si è opposta la comunione
ereditaria qui resistente, ravvisando una violazione delle norme di PR sulle
distanze nel fatto che il contenitore è stato posato ad appena 25 cm dal
confine del suo fondo verso la strada, rispettivamente a m 2.05 dallo stabile
d’appartamenti.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio
(SPAA), il 15 gennaio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l’opposizione dei vicini.
L’autorità comunale ha in sostanza ritenuto
che l’impianto non soggiacesse alle distanze applicabili alle costruzioni.
C. Con giudizio 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il
provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di esso inoltrata
dall’opponente.
Aderendo alla tesi della ricorrente, il
Governo ha invece ritenuto che l’impianto fosse una costruzione principale e
che fosse tenuta al rispetto della distanza minima di 4.00 m dal confine, prescritta
dall’art. 7 NAPR. Ha inoltre negato che potesse essere configurato alla stregua
di una costruzione sotterranea rientrante nei limiti ammessi dall’art. 17 RE.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il comune si aggrava davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando
il ripristino della licenza accordatagli dal suo municipio.
Posti in evidenza
i vantaggi dell’impianto, l’insorgente nega che quest'ultimo sia da configurare
alla stregua di una costruzione principale soggetta alle norme sulle distanze.
Si tratterebbe di una costruzione particolare che, non esplicando gli stessi
effetti di un edificio, non sarebbe soggetta a questi vincoli. Non si giustificherebbe
inoltre negarle la qualifica di costruzione accessoria soltanto perché risulta
posata su suolo pubblico. L’art. 17 RE richiamato dal Consiglio di Stato non
sarebbe infine applicabile.
E. All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la
comunione ereditaria __________, che contesta le tesi dell’insorgente con
argomenti di cui si dirà semmai nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.Nella misura in cui la controversa licenza è stata rilasciata in base
alla LE, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
21 LE. Certa è la legittimazione attiva del comune, direttamente e personalmente
toccato dal giudizio impugnato.
Da questo profilo, il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
L’impugnativa può essere evasa sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 3 RLE cpv. 1 lett. a), non soggiacciono a licenza edilizia secondo la LE
gli edifici o impianti la cui approvazione è disciplinata dalla LStr.
Il permesso per la costruzione di strade
pubbliche o aperte al pubblico (art. 1 cpv. 1 LStr), ossia di opere destinate
alla circolazione dei veicoli e dei pedoni (art. 2 cpv. 1 LStr), è rilasciato
dal Tribunale d'espropriazione, che decide definitivamente (art. 33 LStr).
Questa particolare e per molti aspetti anomala competenza del Tribunale d'espropriazione
non è circoscritta alla costruzione di strade, ma si estende a tutte le opere
edilizie, di natura stabile e permanente, che insistono sul campo stradale
(cfr. RDAT 1993 II n. 39). Soggiacciono quindi all'approvazione da parte del
Tribunale d'espropriazione, tanto le costruzioni che servono direttamente alla
circolazione stradale, agevolandola od ostacolandola, quanto le opere edilizie
che sono destinate ad altri scopi, ma che interferiscono con la circolazione
dei veicoli a motore e dei pedoni, in quanto previste sull'area della strada definita
dal PR.
- 2.1. Le strade sono aree
utilizzate per la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore o
dei pedoni (art. 2 cpv. 1 LStr). Quelle di servizio hanno lo scopo di servire i
fondi (art. 6 cpv. 5 LStr).
2.2. Giusta l’art. 22 cpv. 1 NAPR dei
settori 2 e 3 di __________ (NAPR 2/3), "il piano del traffico e degli
spazi pubblici, componente costitutiva del PR (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT;
art. 5 lett. c NAPR 2/3) " indica la destinazione e la sistemazione
generale delle strade di collegamento principali, delle strade di raccolta
primarie e secondarie, delle strade di servizio ad orientamento veicolare e
pedonale, delle strade forestali e per veicoli di servizio, delle piazze, dei
percorsi pedonali e ciclabili e dei sentieri escursionistici".
"L'organizzazione del traffico, le
alberature, la sistemazione degli spazi pubblici e di quelli privati aperti
all'uso pubblico", soggiunge la norma in
esame, "hanno carattere indicativo e saranno precisate dai progetti
realizzativi" (cpv. 2).
2.3. Il piano del traffico di __________
definisce via __________ come una strada di servizio (SS 2) ad orientamento
pedonale. Per definizione, questa strada è quindi un’area destinata alla circolazione
dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore e (soprattutto) dei pedoni (art.
2 cpv. 1 LStr), che serve a permettere l’accesso ai fondi circostanti (art. 6
cpv. 5 LStr).
Per via __________, il piano del traffico
prevede soltanto un calibro di m 4.20. Non prevede né un arredo particolare, né
di riservare spazi da destinare alla posa sul campo stradale di contenitori
pubblici per la raccolta dei rifiuti urbani. Il campo stradale è riservato per
tutta la sua estensione alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
L’ubicazione di tali impianti non è nemmeno prevista da un piano dei servizi
pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. o LALPT) o da altri piani settoriali sovrapposti
a quello del traffico.
- 3.1.
Nell’evenienza concreta, il controverso contenitore, posato dal municipio senza
autorizzazione sul lato S di via __________, in prossimità dell’intersezione
con via __________, va configurato alla stregua di una costruzione, ovvero di
un’opera edilizia, rilevante dal profilo del diritto pianificatorio, edilizio
ed ambientale, destinata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Considerate le sue finalità, l'impianto non
è una costruzione destinata alla circolazione stradale. Insistendo sul campo
stradale, che invade per buona parte del suo calibro, riducendolo sensibilmente,
esso interferisce tuttavia sulla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Si
tratta quindi di una costruzione che deve essere autorizzata dal Tribunale
d'espropriazione secondo la procedura retta dall'art. 33 LStr.
3.2. Con il giudizio qui impugnato, il
Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia rilasciata in sanatoria,
secondo la procedura retta dalla LE, dal municipio di __________ al comune per
la posa del controverso contenitore.
Seppur per motivi completamente diversi da
quelli addotti dal Governo, la conclusione è esatta. Il ricorso va quindi
respinto.
- Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono invece a carico del
comune, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 3 RLE; 1, 2, 6, 33 LStr; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà fr. 1'000.-- alla
comunione ereditaria resistente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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