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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.162
Data decisione, Autorità:
19.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00162
Lugano
19 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 aprile 2002 di
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 20 marzo 2002 (no. 1318) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 8 giugno 2001 con la quale il municipio di __________ ha vietato
ai veicoli taxi non autorizzati a stazionare con l'esposizione delle insegne
per il servizio taxi sull'area al mappale no __________, come pure su altre
aree nel comprensorio comunale, ad eccezione dei due stalli concessi al sig.
__________ presso la stazione __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. In data 25
giugno 1996 il municipio di __________ autorizzava __________, titolare della
__________, a esercitare "il servizio taxi presso la stazione di
__________ con l'utilizzo dei due posteggi messi a disposizione dalla
__________ ", precisando che "l'autorizzazione del Municipio permette
al beneficiario di svolgere il servizio taxi nel comprensorio comunale…".
Con
risoluzione 8 giugno 2001 il municipio di __________ ha fatto divieto a
__________ di stazionare con l'esposizione delle insegne per il servizio taxi
sul mappale no __________ e su altre aree nel comprensorio comunale, ad
eccezione dei due stalli concessigli presso la stazione . L'esecutivo
comunale ha rilevato che alcuni veicoli contrassegnati ""
stazionavano nel posteggio aperto al pubblico al mapp. no __________ svolgendo
attività di servizio taxi, senza che il ricorrente avesse preventivamente
chiesto la necessaria autorizzazione per l'esercizio dell'attività di tassista
su quel sedime.
B. Con
giudizio 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Il
Governo ha dapprima rilevato che il servizio taxi è disciplinato dalla relativa
ordinanza municipale, che subordina tale attività ad un'autorizzazione del
municipio e prevede in particolare la necessità di disporre dell'autorizzazione
A1 per esercitare il servizio taxi nel comprensorio dell'aeroporto. Non essendo
il ricorrente al beneficio di siffatta autorizzazione, egli non può utilizzare
i posteggi locati al mappale __________ per esercitare il servizio taxi.
C. Contro
questa risoluzione governativa il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata unitamente alla risoluzione
8 giugno 2002 del comune di __________.
A mente
del ricorrente la risoluzione impugnata sarebbe arbitraria in quanto, pur riconoscendogli
la facoltà di utilizzare i posteggi locati al mappale __________ per l'attività
di noleggio di autovetture o minibus con autista, gli nega la possibilità di
svolgervi il servizio taxi, attività da considerare quale noleggio di
autovettura con autista, impedendogli quindi di svolgere la propria attività
professionale.
L'ordinanza
municipale sarebbe intesa unicamente a disciplinare l'occupazione dell'area
pubblica e non potrebbe essere interpretata estensivamente per regolamentare
anche il servizio taxi nell'area aeroportuale quando questo è svolto da un
sedime privato, chiuso al pubblico transito da una barriera e le cui vie di
accesso sono comunque diverse da quelle utilizzate dal servizio taxi
dell'aeroporto.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma del
giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione perviene il municipio di __________, osservando che nella
delimitazione dell'area per la quale è chiesta l'autorizzazione di tipo A1 si è
tenuto conto dei sedimi che oggettivamente sono di libero accesso agli utenti
dell'aeroporto. Tra l'uscita del terminale dell'aeroporto e il sedime sul quale
sostano le vetture del ricorrente non vi sarebbe alcun ostacolo fisico.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito all'impugnativa
si fonda chiaramente sugli art. 60 cpv. 1 PAmm e 208 cpv. 1 LOC.
La legittimazione attiva di __________ è
pacifica (art. 43 PAmm e 209 lett. b LOC) in quanto egli è portatore di un
interesse concreto, attuale e personale a dolersi del giudizio impugnato per il
pregiudizio che gli cagiona.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
- La
professione di tassametrista è un'attività che gode della libertà di commercio
e d'industria sancita dall'art. 94 Cost (DTF 79 I 334; 99 Ia 394). Tale libertà
non è tuttavia assoluta e può essere limitata per ragioni d'ordine e sicurezza
pubblici (DTF 99 Ia 389, 394). La professione di tassista può essere oggetto di
una regolamentazione che tenga conto segnatamente delle esigenze dell'ordine
pubblico, della sicurezza, della morale e salute pubbliche, come pure della
buona fede nei rapporti commerciali, ovvero tipici beni di polizia.
Quest'attività professionale è infatti caratterizzata da circostanze
particolari che richiedono, o perlomeno giustificano delle restrizioni di
polizia, e ciò anche quando la stessa non è esercitata su suolo pubblico (DTF
79 I 334 consid. 4b; 99 Ia 389 consid. 3a; RDAT 1982 N.7).
Le restrizioni
della libertà costituzionale di commercio e d'industria devono però fondarsi su
una chiara base legale, essere giustificate dall'interesse pubblico e rispettare
il principio di proporzionalità (Thürer/Aubert/Müller, Verfassungsrecht der
Schweiz, pag. 785). Sono comunque escluse misure di politica economica, vale a
dire provvedimenti che hanno lo scopo di ostacolare la libera concorrenza o di
attenuarne la realizzazione (DTF 103 Ia 259).
- La
competenza di emanare prescrizioni sul servizio dei taxi appartiene, di
principio, ai cantoni (DTF 99 Ia 389). In Ticino, la legge cantonale di
applicazione alla legge federale sulla circolazione stradale (LACS) delega ai
Municipi la facoltà di ordinare l'attività dei tassisti (art. 5 cpv. 1 cifra 3
LACS).
Nel Comune di __________ l'attività di
tassametrista è disciplinata dall'Ordinanza municipale sul servizio taxi, del
17 aprile 2001 (in seguito: Ordinanza), pubblicata agli albi comunali dal 20
aprile al 4 maggio 2001 (art. 192 LOC). L'ordinanza prevede l'obbligo per chi
intende esercitare questa professione nel comprensorio comunale di farsi
rilasciare un'autorizzazione - personale e non trasferibile a terzi (art. 6 Ordinanza)
- dal municipio (art. 4 Ordinanza). L'autorizzazione di tipo A da diritto al
beneficiario di sostare sull'area pubblica appositamente designata a tale
scopo: essa è suddivisa nelle categorie A1 - che da diritto al beneficiario di
sostare sull'area pubblica e segnatamente su quella riservata ai taxi presso
l'aeroporto e di prenderne a carico i clienti - e A2, che permette al
beneficiario di svolgere l'attività in altri stalli su suolo pubblico stabiliti
dal municipio (art. 5 Ordinanza).
L'autorizzazione di tipo B è invece
rilasciata ai tassametristi privati che intendono svolgere il servizio con sede
nel comune da uno stallo privato e definisce, tra l'altro, lo stallo su suolo
privato sul quale il tassametrista esercita il proprio servizio, ritenuto che
in ogni caso non gli è permesso di offrire i propri servizi sulle aree di
pertinenza dei detentori di autorizzazioni di tipo A1 e A2 (art. 5 Ordinanza).
Le autorizzazioni di tipo A sono rilasciate
in base a pubblico concorso, riservati gli accordi con la città di __________
per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A1.
L'Ordinanza stabilisce pure i requisiti dei
conducenti (art. 7), nonché le caratteristiche e l'equipaggiamento dei tassì
(art. 10-15), impone agli autisti norme di comportamento (art. 16-21) e degli
obblighi in punto alle tariffe. È previsto il prelievo di tassa di cancelleria
per il rilascio delle autorizzazioni (art. 27) nonché di una tassa per
l'occupazione del suolo pubblico (art. 28), come pure la possibilità di
adottare misure amministrative a carico dei contravventori (art. 30).
La normativa comunale ha indubbiamente lo
scopo di tutelare tipici beni di polizia: i veicoli offerti agli utenti devono
presentare le condizioni di sicurezza e d'igiene necessarie. Gli autisti di
taxi sono tenuti ad avere una specifica licenza di condurre (cat. B1 e/o D1) e
devono inoltre essere idonei a svolgere il ruolo che il pubblico si attende da
loro. L'autorità ha il diritto di vegliare affinché la sicurezza dei passeggeri
e dei terzi sia salvaguardata. Pure comprensibile è che l'autorità si assicuri
che la buona fede nei rapporti commerciali sia rispettata nelle transazioni,
generalmente anonime, tra il tassametrista ed i suoi clienti. Infine si può
esigere che i conducenti di tassì offrano sufficienti garanzie di moralità (DTF
79 I 334).
- Nella
misura in cui l'ordinanza municipale impone l'obbligo di richiedere una specifica
autorizzazione per svolgere l'attività di tassametrista, essa è compatibile con
l'art. 94 Cost. Ciò vale in particolare anche quando è esatta un'autorizzazione
per esercitare l'attività da un sedime privato (autorizzazione B), ritenuto
che, per le sopra menzionate ragioni di polizia, anche l'esercizio di
un'azienda di tassì che non implica un'occupazione accresciuta di suolo
pubblico può essere soggetto ad autorizzazione (DTF 99 Ia 389).
Anche nella misura in cui l'Ordinanza
prevede che l'autorizzazione B deve definire lo stallo su suolo privato essa
non appare lesiva dei principi sanciti dall'art. 94 Cost: non è sproporzionato
esigere che il tassametrista che esercita l'attività da un sedime privato debba
disporre di un sedime dove poter sostare. Nella misura in cui è volta a
permettere una verifica dell'esistenza di questo presupposto dal profilo dell'adeguatezza
della sistemazione nell'ottica della polizia del commercio, la regolamentazione
può ancora essere considerata adeguata.
Ne consegue che, nella misura in cui il
municipio ha vietato al ricorrente di svolgere attività di Taxi sul mappale no
__________ di __________ in quanto egli non disponeva della necessaria
autorizzazione, la decisione municipale dev'essere confermata. Non avendo il
ricorrente chiesto l'autorizzazione per esercitare la propria attività sul
mappale N. __________, a ragione il municipio ha emesso nei suoi confronti il
divieto oggetto di impugnativa, rinviandolo alla procedura d'autorizzazione.
- Per poter
svolgere l'attività di tassametrista sul mappale N. __________ di __________,
__________ dovrà quindi preliminarmente chiedere la relativa autorizzazione.
Decidendo
la richiesta, il municipio dovrà applicare l'Ordinanza in modo compatibile con
i dettami costituzionali: eviterà quindi decisioni che costituiscono
provvedimenti intesi ad ostacolare la libera concorrenza.
Il ricorso deve quindi essere respinto. La
tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
94 Cost, 5 LACS, l'Ordinanza municipale sul servizio taxi del 17 aprile 2001;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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