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Numero d'incarto:
52.2002.16
Data decisione, Autorità:
26.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00016
Lugano
26 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2002 del
Municipio di __________
contro
la decisione 11 dicembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 5850) che annulla la risoluzione 20 settembre 2001 con cui il municipio
di __________ ha negato a __________ e __________, la licenza edilizia per la
costruzione di un capanno per attrezzi agricoli sui mappali nn. __________ e
__________ RF di __________;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che, il
31 maggio 2001, __________ e __________ hanno presentato una domanda di
costruzione, avente ad oggetto la costruzione di un capanno per attrezzi e
macchinari agricoli sui mappali nn. __________ e __________ RF di __________,
in località __________; detti fondi sono situati fuori zona edificabile (zona
agricola);
che, raccolto il parere negativo del
Dipartimento del territorio, con risoluzione 20 settembre 2001 il municipio di
__________ ha negato la richiesta licenza edilizia;
che, adito da __________ e __________, il
Consiglio di Stato con decisione 11 dicembre 2001 ha annullato la predetta
risoluzione municipale ed ha restituito gli atti all'esecutivo comunale
affinché disponga il rilascio della licenza edilizia, ritenendo che l'edificio
progettato sia conforme alla finalità agricola, adeguatamente dimensionato ed
ubicato convenientemente dal punto di vista della tutela del paesaggio;
l'Esecutivo cantonale ha inoltre giudicato ancora troppo generiche le
indicazioni relative alla futura pianificazione della zona;
che il municipio di __________ è insorto
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il predetto giudizio
governativo, chiedendone l'annullamento: l'esecutivo comunale reputa indispensabile
che la licenza edilizia in questione venga concessa unicamente a titolo
precario, dato che il sedime prescelto dai ricorrenti sarebbe destinato alla
realizzazione della strada agro-forestale __________ -__________;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se lo
stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che al
municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è
soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si
identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità
giudiziaria; legittimato a ricorrere in materia edilizia, e detentore della
qualità per agire in giudizio, è soltanto il comune (art. 21 cpv. 2 LE); il
municipio non ha invece capacità di parte; a differenza di altri ordinamenti,
quello della LE non conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde;
RDAT II - 1999, N. 48; STA 29 novembre 2001 in re municipio di
__________, STA 27 novembre 2001 in re municipio di __________; ZBl
1995, 474);
che è vero che in passato il Tribunale
cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i
ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti
dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, si
giustifica un abbandono di tale prassi tollerante, ma contraria alla legge:
infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune
- del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico
a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (Scolari,
Commentario, 1996, ad art. 21 LE, nn. 931, 954 s.);
che i requisiti concernenti la
legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle
condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso
di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che, tutto ciò considerato, il ricorso
presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine
siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia, come pure dall'assegnazione di ripetibili, poiché i
ricorrenti, patrocinati da un legale e vittoriosi nel precedente grado del giudizio,
in questa sede non sono stati chiamati ad esplicare attività alcuna;
visti gli art. 21 LE; 9, 80, 106 LOC; 3, 18, 28, 31,
43, 48, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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