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Numero d'incarto:
52.2002.145
Data decisione, Autorità:
08.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00145
8 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 aprile 2002 della ditta
contro
la decisione 25 marzo 2002 del municipio di ______,
che delibera alla ditta __________ i lavori di pulizia delle parti in pietra
naturale delle facciate del __________;
viste le risposte:
preso atto della replica 7 giugno 2002 e della duplica
13 giugno 2002 del municipio di ______;
constatato che la __________ non ha presentato
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16
gennaio 2002 il municipio di ______ ha messo a pubblico concorso secondo la
LCPubb i lavori di risanamento e tinteggio delle facciate del palazzo civico.
Il bando avvertiva che i lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior
offerente tenuto conto dei seguenti criteri:
-
Minor prezzo 50%
-
Termini 25%
-
Referenze 25%
Il formulario di concorso suddivideva la
commessa in due lotti, che il committente si è riservato la facoltà di
aggiudicare separatamente; uno (A) concerneva il tinteggio delle facciate,
l'altro (B) riguardava invece la pulizia delle parti in pietra naturale.
Ai concorrenti il bando chiedeva di indicare
il numero di dipendenti, specificando le maestranze che sarebbero state impiegate.
I lavori dovevano essere eseguiti tra il mese di giugno 2002 e la fine
dell'anno.
B. Al concorso
hanno preso parte 15 ditte, fra cui la ditta individuale __________, qui ricorrente,
e la __________.
L’offerta della ricorrente ammontava a fr.
150'058.70 per il tinteggio delle facciate (lotto A), rispettivamente a fr.
44'460.30 per la pulizia della pietra naturale (lotto B). All’offerta era
allegato un curriculum professionale del titolare. Vi veniva inoltre specificato
che la ditta aveva tre dipendenti, due dei quali stranieri. Non era data alcuna
indicazione in merito alle maestranze che sarebbero state impiegate per i
lavori.
L’offerta della __________ ammontava invece
a fr. 101'841.60 per il tinteggio, rispettivamente a fr. 42'233.00 per la pulizia
della pietra naturale. L’offerta indicava che la ditta dava lavoro a 19
dipendenti, 7 dei quali sarebbero stati impiegati per l'esecuzione dei lavori
oggetto della commessa.
C. Il municipio ha valutato le offerte della __________ e della
__________ relative al lotto B come segue:
LOTTO B
Nota
Punti
Nota
Punti
prezzo (50%)
5.00
50.00
4.47
44.73
termini (25%)
5.00
25.00
4.00
20.00
referenze (25%)
3.00
15.00
5.00
25.00
TOTALE
90.00
89.73
Le offerte del lotto A che qui interessano
sono invece state valutate così:
LOTTO A
Nota
Punti
Nota
Punti
Nota
Punti
prezzo
4.07
40.66
-1.11
-11.11
5.00
50.00
termini
4.00
20.00
3.00
15.00
5.00
25.00
referenze
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
TOTALE
85.66
28.89
100.00
Con decisione 25 marzo 2002, l’esecutivo
comunale ha quindi deliberato i lavori del lotto B alla __________ per
l’importo di fr. 42'233.00. I lavori del lotto A sono invece stati aggiudicati
alla __________ per l’importo di fr. 93'140.70.
D. Contro la predetta risoluzione la ditta __________ insorge davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando
che le vengano aggiudicati i lavori del lotto B.
L’insorgente contesta anzitutto la
valutazione della sua offerta dal profilo del criterio dei termini, asserendo
di non capirne il significato, visto che comunque i termini erano stati fissati
dal committente. Essa rileva inoltre che l’offerta della __________ ha ottenuto
la nota 4.00 nel lotto B e 5.00 nel lotto A, mentre la sua ha ottenuto la nota
3.00 nel lotto A e 4.00 nel lotto B, allorché tutte le altre ditte hanno
ottenuto la stessa nota in entrambi i lotti. La valutazione, argomenta, avrebbe
di fatto sfavorito soltanto la sua offerta. Postula quindi che tutte le offerte
siano valutate con la nota massima (5.00), sottolineando di poter contare sulla
collaborazione dell’impresa __________.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il municipio, evidenziando la
diversa natura dei lavori dei due lotti e rilevando come la valutazione delle
offerte dal profilo dei termini si fondi essenzialmente sui dati relativi alle
maestranze indicati dal singolo concorrente. Determinante per la valutazione
della ditta ricorrente da questo profilo sarebbe il numero di dipendenti (2)
assoggettati alla LPP che questa ha indicato.
La __________ non ha presentato
osservazioni, mentre la __________ si è limitata a rilevare la legittimità
della delibera del lotto A a suo favore.
F. Con la replica l’insorgente ribadisce le tesi sostenute con il ricorso,
deprecando l’insufficiente attenzione prestata alle qualifiche professionali
dei concorrenti.
Della duplica del
municipio si dirà semmai nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. Certa ed incontestata è la legittimazione attiva della ditta
ricorrente. Il ricorso, tempestivamente introdotto contro un decisione
impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la
commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di
diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i
costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione,
l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di
aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti
del bando, in ordine di importanza.
L'esigenza di fissare preventivamente i
criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal
principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse
pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in
funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere
indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare,
secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si
impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso
la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la
libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri
elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata
scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 29.1.02 in re __________
e llcc; 26.2.02 in re __________).
2.2. Il committente non può limitarsi a fissare
i criteri d'aggiudicazione ed i relativi fattori di ponderazione, ma deve anche
sollecitare i concorrenti a fornirgli le informazioni necessarie per applicarli.
Non basta, ad esempio, stabilire che l'offerta verrà valutata anche dal profilo
delle “referenze”, limitandosi a specificare il fattore di ponderazione che
viene attribuito a questo criterio di aggiudicazione. Occorre anche precisare i
parametri in base ai quali il committente prevede di esprimere il suo giudizio,
invitando i concorrenti a fornire i ragguagli necessari (ad esempio: attestati
professionali, numero di lavori analoghi svolti negli ultimi anni ecc.). Le
referenze non possono semplicemente essere valutate in base alle conoscenze
personali del committente od alle esperienze che questi ha fatto in precedenza
con un determinato concorrente.
Analoghe considerazioni valgono in relazione
al criterio dei “termini”. Con questo criterio si intende generalmente valutare
la bontà dell'offerta dal profilo del rispetto delle scadenze previste dal
committente. Vanno quindi chieste ai concorrenti adeguate informazioni, che
permettano al committente di esprimere un giudizio rispettoso dei principi di
trasparenza e della parità di trattamento, fondato su dati oggettivi, atti a
permettere un effettivo raffronto delle offerte.
3.Controversa, in concreto, è la valutazione delle offerte operata dal
committente dal profilo del criterio d’aggiudicazione riferito ai termini. Con
questo criterio il bando non poteva che riferirsi alla capacità del singolo concorrente
di rispettare i termini vincolanti fissati dalle posizioni 311.210 (inizio:
giugno 2002) e 311.410 (fine: dicembre 2002) delle prescrizioni di gara.
Infondate sono le inconsistenti obiezioni che la ditta ricorrente solleva al
riguardo.
Per valutare quest'aspetto delle offerte il
committente ha invitato i concorrenti a fornire ragguagli sull'organizzazione
delle loro imprese dal profilo del personale, specificando il numero di dipendenti
che si impegnavano a mettere a disposizione per l’esecuzione dei lavori oggetto
della commessa.
La ditta ricorrente ha indicato di avere a
disposizione tre dipendenti, due dei quali assoggettati alla LPP. Alla voce
“maestranze relative all’appalto” non ha fornito alcuna indicazione. La
__________ ha invece indicato di disporre di 19 dipendenti e di prevedere di
impiegarne 7 per i lavori di tinteggio e di pulizia delle facciate.
Il committente ha assegnato alla __________
il punteggio massimo (5 punti). Alla ditta ricorrente ha invece assegnato una
nota leggermente inferiore (4 punti).
La decisione va esente da critiche che
possano giovare alla ricorrente. Semmai è criticabile a suo svantaggio, poiché
- pur avendo la ricorrente omesso di fornire la benché minima indicazione sulle
maestranze che intendeva impiegare nei lavori - il municipio le ha assegnato un
punteggio che, rapportato al diverso potenziale delle due ditte, appare più che
generoso. Vero è che la valutazione del criterio termini assegnata alle due
ditte nei due lotti non appare perfettamente congruente. Considerato come il
capitolato, a livello di maestranze, non operasse alcuna distinzione tra i due
lotti, mal si comprende invero come le ditte in causa abbiano potuto conseguire
punteggi diversi. L’eventuale sottovalutazione della ricorrente nel lotto A,
che - alla voce "termini" - ha ottenuto soltanto 3 punti, non le
consente tuttavia di contestare con successo il punteggio (4 punti) che le è
stato attribuito nel lotto B, qui in esame. Al massimo le permette di migliorare
il punteggio complessivo assegnatole nel lotto A, ove rimarrebbe comunque
classificata soltanto all’undicesimo rango. Né queste incongruenze permettono
alla ricorrente di considerare eccessivo ed ingiustificato il punteggio
assegnato alla __________ nel lotto B. Considerata la manodopera a disposizione
delle due ditte, non appare invero lesivo del diritto, dal profilo di un esercizio
corretto del potere discrezionale, attribuire a questa ditta un punteggio
superiore a quello assegnato alla ricorrente. Nulla permette d'altro canto di
ritenere che la discrepanza riscontrabile nel punteggio assegnato alla
__________ nei due lotti debba necessariamente essere corretta riducendo da 5 a
4 i punti ad essa assegnati nel lotto B. E se anche si dovesse considerare
ineluttabile una simile correzione, non si potrebbe evitare di ridurre anche il
punteggio attribuito alla ditta ricorrente. Diversamente, attribuendo lo stesso
punteggio alle due ditte, risulterebbe soppressa una differenza che,
oggettivamente, deve essere confermata.
- In esito
alle considerazioni che precedono, la delibera impugnata va quindi confermata
siccome immune da violazioni del diritto,
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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