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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.144
Data decisione, Autorità:
10.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.00144
Lugano
10 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 2002 di
già patr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n.
1036), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 13 agosto 2001 con cui il municipio di __________ le ha negato la
licenza in sanatoria per la sopraelevazione della casa d'abitazione che sorge
sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24
agosto 1999 __________ ha chiesto al municipio di Sirigino il permesso di ristrutturare
uno stabile ad uso abitativo, situato in località __________ (part. n.
__________ RF), nella zona residenziale estensiva (R) del PR, per la quale è prescritta
un’altezza massima di m 7.50. L'intervento prevedeva, fra l'altro, di ricavare
un appartamento nel sottotetto, innalzando di circa 20 cm (misura dedotta dai
piani) il filo di gronda, che sul lato a monte era posto ad un’altezza di circa
7,60 m dal terreno, mentre sul lato a valle si trovava ad oltre 10 m dal suolo.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 29 ottobre 1999 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta.
Il 1. marzo 2000 il municipio ha constatato
che, a lavori ultimati, la gronda dell'immobile sarebbe stata innalzata di
circa 40 cm.
B. Il 17
aprile 2000 __________ ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per la
sopraelevazione realizzata abusivamente, postulando l'aumento dell'altezza del
cornicione di gronda di circa 60 cm rispetto alla situazione preesistente. Nel
tentativo di ricondurre l'immobile nei limiti di altezza ammessi dalle norme di
zona, la domanda prevedeva fra l'altro di sistemare il terreno, innalzandone il
livello a monte dell'edificio di 70 cm.
C. Dopo
vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione 13 agosto 2001 il
municipio ha infine respinto la domanda, imponendo alla ricorrente il
versamento della somma di fr. 10'000.- a titolo di sanzione pecuniaria.
D. Con
giudizio 5 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso
inoltrato da __________ contro la predetta decisione, che ha annullato in
quanto riferita alla sanzione pecuniaria, confermandola invece per il resto.
Dopo aver rilevato che l'altezza
dell'immobile superava di gran lunga quella massima consentita, il Consiglio di
Stato ha ritenuto insoddisfatte le premesse per il rilascio di un permesso di costruzione
fondato sull'art. 39 RLE.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando il rilascio della licenza rifiutatale dal
municipio.
Dopo aver rilevato che il modesto sorpasso
(+ 39 cm) dell'altezza massima ammessa dalle NAPR (m 7.50) viene eliminato grazie
all'innalzamento del terreno sul lato a monte, l'insorgente ritiene in sostanza
date le premesse dell'art. 39 RLE per il rilascio di una licenza in sanatoria.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che contesta in dettaglio le
tesi dell'insorgente, ed il municipio, che si limita invece a sollecitare la conferma
della decisione censurata.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dell'insorgente.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei
luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti. Il
sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare pertanto atto a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto utili per il
giudizio.
- Giusta
l'art. 39 RLE, "edifici ed impianti esistenti in contrasto con il nuovo
diritto possono essere riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione
sostanziali. Trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate
se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile
l'interesse pubblico o quello dei vicini".
Riallacciandosi
alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle
situazioni acquisite, la norma permette di mantenere le costruzioni esistenti
in contrasto con l'ordinamento edilizio entrato in vigore dopo la loro
realizzazione. In ossequio al principio di proporzionalità, essa ammette
inoltre trasformazioni che eccedono i lavori di semplice manutenzione, senza
tuttavia integrare gli estremi di una trasformazione sostanziale. Basta che non
pregiudichino l'interesse pubblico o quello dei vicini. Inammissibili restano
gli interventi che incidono sulla sostanza della costruzione, modificandone gli
aspetti quantitativi o qualitativi. Esclusi, sono, in particolare, gli
interventi che consolidano od aggravano i momenti di contrasto con il diritto
vigente (cfr. RDAT II-2000 N. 39, consid. 2.1; II-1994 N. 46, consid. 3.2;
Scolari, Commentario, II ed., ad art. 70 LALPT n. 515 seg.).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, lo stabile della ricorrente, alto oltre 10 m sul lato
a valle, versava in una situazione di palese contrasto con l'altezza massima (m
7.50) prescritta dall'art. 36 lett. d NAPR. Determinante, infatti, non è
l'altezza della facciata a monte, ma quella della facciata a valle, ritenuto
che l'altezza degli edifici viene misurata per ogni facciata dal terreno
sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del
parapetto (art. 40 cpv. 1 LE).
3.2. Con
la prima licenza edilizia, il municipio ha autorizzato un intervento di
ristrutturazione che - nella misura in cui rendeva abitabile il sottotetto -
travalicava sicuramente i limiti del semplice lavoro di manutenzione. Non v'è
invero dubbio che la realizzazione di nuovi spazi ad uso abitativo facesse
sconfinare l'intervento quantomeno nella categoria delle "trasformazioni
più importanti", ammesse dall'art. 39 RLE in assenza di interessi pubblici
o privati contrari. La decisione, opinabile, perché autorizzava un intervento
che incideva in misura apprezzabile sulla sostanza, ossia sull'identità, di un
edificio esistente in contrasto con l'altezza massima fissata dalle norme di
zona, non può comunque essere rimessa in discussione, siccome cresciuta in giudicato.
3.3. La
ricorrente non si è tuttavia attenuta al permesso ricevuto, ma ne ha abusato,
sopraelevando la costruzione di oltre mezzo metro al filo di gronda. Con questo
intervento non autorizzato, essa ha aggravato, in misura non più trascurabile,
il preesistente, già di per sé rilevante contrasto con il diritto vigente.
Con la
decisione qui in esame, il municipio si è rifiutato di rilasciarle il permesso
in sanatoria.
La
decisione merita tutela, perché non si può rimproverare al municipio di aver abusato
della latitudine di giudizio che l'art. 39 RLE gli riserva, per aver ritenuto
che la sopraelevazione in oggetto, abbinata al cambiamento di destinazione del
sottotetto, eccedesse i limiti di una semplice "trasformazione più
importante" per integrare gli estremi di una trasformazione
sostanziale ai sensi della norma succitata. La sopraelevazione, volta a rendere
effettivamente abitabile il piano mansardato, aggrava infatti in misura non
trascurabile il già di per sé rilevante sorpasso dell'altezza massima ammessa
dalle norme di zona, incidendo sull'identità della costruzione dal profilo
qualitativo, oltre che quantitativo, ed aggravando il contrasto con il diritto
vigente. Poco importa che non pregiudichi interessi pubblici o privati. La
norma in questione esclude infatti la possibilità di autorizzare trasformazioni
sostanziali delle costruzioni esistenti in contrasto con il diritto anche nel
caso in cui non ne derivi pregiudizio alcuno all’interesse pubblico od a quello
dei vicini.
Irrilevante
è pure l'innalzamento del terreno sistemato a monte della costruzione. Decisiva
è infatti l'altezza della facciata a valle, misurata conformemente all'art. 40
cpv. 1 LE.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando
il giudizio impugnato siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa
di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 39 RLE; 36 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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