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Numero d'incarto:
52.2002.127
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00127
Lugano
20 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 marzo 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 12 marzo 2002 del Consiglio di Stato
(no. 1114), con la quale veniva accertata la natura non boschiva del mappale
no __________ RFD di __________;
viste le risposte:
esperito il sopralluogo in
data 17 ottobre 2002;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il comune
di __________ è proprietario della particella n. __________ RF di __________.
Trattasi di una striscia di terreno ricoperta da vegetazione arborea e inserita
a PR quale "zona boschiva idonea a scopi ricreativi", lunga
circa 170 metri e della larghezza di una decina di metri, interrotta nella zona
mediana da due accessi veicolari, che separa la Via __________ dalle particelle
n. __________ di proprietà di __________ e n. __________ di pertinenza di
__________.
Il 28
agosto 2001 il municipio di __________, respingendo le opposizioni dei vicini,
ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di una casa
d'appartamenti sul fondo no __________ RF. Il progetto prevede, in particolare,
un accesso veicolare della larghezza di circa 4 m attraverso la fascia boschiva
in questione. La domanda ha ottenuto preavviso favorevole dal Dipartimento del
territorio in quanto, a mente della Sezione forestale, la striscia di terreno
interessata all'accesso non è assoggettata alla legislazione forestale perché,
nonostante la presenza di una copertura arborea e l'indicazione data dal PR,
non adempie i requisiti legali minimi del bosco.
Con
giudizio 11 dicembre 2001, in accoglimento dell'impugnativa inoltrata dagli opponenti,
il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione rilevando, tra
l'altro, che la domanda non era stata preceduta da un accertamento formale
della natura boschiva della striscia di terreno che verrebbe attraversata
dall'accesso veicolare. Ha quindi rinviato gli atti al comune affinché li integrasse
con l'accertamento mancante e se del caso con la necessaria autorizzazione di
dissodamento.
La decisione è stata confermata da questo
tribunale in data 11 marzo 2002.
B. Con
decisione 12 marzo 2002 il Consiglio di stato ha accertato che il mappale n.
__________ RFD di __________ non è di natura boschiva perché, pur essendo
presenti dei castagni, non erano raggiunti i requisiti minimi quantitativi, la
larghezza della fascia alberata essendo inferiore a 12 m.
C. Con ricorso
29 marzo 2002 __________ ha postulato l'annullamento della predetta decisione.
A mente della ricorrente la zona alberata in questione sarebbe un insostituibile
polmone verde, con la funzione di schermatura dall'inquinamento fonico e ambientale
derivante dal traffico veicolare su via __________. Sarebbero quindi dati gli
estremi, dal profilo qualitativo, per qualificare siccome bosco il fondo di cui
trattasi.
D. Con
risposta 19 aprile 2002 il municipio ha postulato la reiezione del gravame.
Con
risposta 30 gennaio 2002 la Sezione forestale del Dipartimento del territorio
ha chiesto che il ricorso sia respinto, rilevando che il fondo non adempie i
criteri quantitativi del bosco, la larghezza media della striscia alberata
essendo di circa sei metri, con un massimo di 11 m. Neppure il criterio
qualitativo sarebbe però adempiuto: l'alberatura non sarebbe un aggregato
boschivo raro né adempirebbe funzioni sociali protettive particolarmente
importanti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 42 cpv. 2
della Legge cantonale sulle foreste (LCFo); la legittimazione attiva della
ricorrente è pure data (art. 43 PAmm), mentre il gravame è tempestivo (art. 46
PAmm). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine.
Il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la
violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto
l’errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o
risultante implicitamente da essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un
fatto (art. 61 PAmm).
Con il
ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti
rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm).
- Per l'art.
10 della Legge federale sulle foreste (LFo), chi comprova un interesse degno di
protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo. La
decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie
coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le
coordinate, indicando in un piano l'ubicazione e l'estensione dei fondi interessati
(art. 12 Ordinanza sulle foreste, OFo).
Giusta
l'art. 4 LCFo, il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del
carattere forestale di un fondo, ritenuto che esso può procedere d'ufficio
(cpv. 2).
Scopo
della procedura è chiarire se un fondo o parte di esso adempia i presupposti
per essere considerato bosco ai sensi della legislazione forestale (DTF 122 II
279). Per l'art. 2 LFo, si considera foresta ogni superficie coperta da alberi
o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali, ritenuto che
l'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario
non sono elementi rilevanti al riguardo. Sono pure considerate foreste i boschi
pascolati, i pascoli alberati e le selve (cpv. 2). Non sono per contro
considerati foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti.
In
applicazione dell'art. 1 LFo, l'art. 3 cpv. 1 LCFo prescrive che una superficie
coperta da alberi, che può svolgere funzioni forestali (funzione protettiva,
sociale o economica: art. 1 LFo), è da considerare bosco quando abbia
un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno
20 anni. All’interno di un perimetro
edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di
almeno 500 mq (art. 3 cpv. 3 LCFo).
Determinante
per stabilire se si tratti di bosco è il momento della decisione, ritenuto
comunque che anche un fondo privo di alberi può essere considerato bosco
qualora le superfici siano state disboscate senza autorizzazione (DTF 120 Ib
342).
- La superficie alberata di cui trattasi, di complessivi di m 1'114, è
lunga circa 170 m e larga in media circa 6,5 m, 11 metri nel punto più largo.
L'età degli alberi è sicuramente superiore a 20 anni.
I criteri
quantitativi per essere qualificato bosco non sono quindi adempiuti, ritenuto
che essi devono essere verificati cumulativamente (messaggio alla LCFo del 3 giugno
1997, pag. 13).
Ciò non
significa però ancora che la particella non possa essere considerata bosco,
ritenuto che i criteri cantonali non sono determinanti se un'area svolge
funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo).
Nel caso
concreto, su tutta la lunghezza del fondo vi sono radi alberi di castagno, che
poi s'infittiscono nella sua parte più larga, in prossimità del confine delle
particelle di proprietà __________ e __________, sull'angolo S del fondo della
ricorrente, dove v'è un piccolo raggruppamento di castagni. Il fondo è privo di
sottobosco e interrotto nella sua parte centrale da due accessi alle
abitazioni.
Posta tra
la strada comunale e la zona edificata, la superficie in questione è, di fatto,
per la sua forma e collocazione, ben poco adatta ad uso di spazio ricreativo.
Pure la larghezza è troppo esigua perché protegga dalle immissioni moleste
provenienti dalla Via __________, siano esse foniche o altre.
Il suo
inserimento a PR quale "zona boschiva idonea a scopi ricreativi" significa
indubbiamente che il comune ha dato una certa importanza al mappale no
__________, ma ciò non è ancora sufficiente per considerarlo bosco ai sensi
della legislazione forestale.
Visto
quanto precede, il Consiglio di Stato, negando, sulla scorta della legislazione
in vigore, il carattere boschivo del mappale n. __________, non ha violato il
diritto. Ne discende che, nella misura in cui è inteso a contestare siffatto
accertamento, il ricorso va respinto.
Tasse e
spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 3, 10 LFo, 12 OFo, 4, 41, 42 LCFo,
28, 43, 46, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, in complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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