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Numero d'incarto:
52.2002.11
Data decisione, Autorità:
11.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00011
Lugano
11 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 gennaio 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 5698) che respinge la domanda di accertamento della nullità inoltrata
dall'insorgente con riferimento alla decisione 26 marzo 1986 con cui lo
stesso consiglio ha confermato la licenza edilizia 13 novembre 1985 rilasciata
a __________ per una variante d'opera realizzata nell'ambito
dell'edificazione di una casa d'abitazione sulla part. __________ RF di
__________;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 13
novembre 1985 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ una licenza
in variante per la costruzione di una piscina esterna alla sua casa d'abitazione
(part. n. __________ RF);
che con decisione 25 marzo 1986 il Consiglio
di Stato ha confermato la licenza in variante, respingendo l'impugnativa contro
di essa inoltrata dalla vicina __________, che si era opposta all'intervento;
che la soccombente, assistita da un legale,
ha rinunciato ad impugnare il predetto giudizio governativo davanti al
Tribunale cantonale amministrativo;
che il 12 novembre 2001 __________,
assistita da un nuovo patrocinatore, ha chiesto al Consiglio di Stato di accertare
la nullità del giudizio reso nel 1986;
che a fondamento della domanda ha posto i
motivi che aveva a suo tempo sollevato senza successo per contestare la licenza
edilizia;
che con decisione 5 dicembre 2001 il
Consiglio di Stato ha respinto l'istanza, per motivi che non occorre qui
riassumere;
che contro il predetto giudizio governativo
__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che l'insorgente ripropone in questa sede,
enfatizzandole a dismisura, le censure sollevate senza successo davanti alla precedente
istanza;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 48 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può respingere con
breve motivazione i ricorsi manifestamente infondati;
che una decisione è nulla soltanto quando
appare viziata da difetti gravi ed evidenti; il riconoscimento della nullità
non deve inoltre pregiudicare la sicurezza del diritto (Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 40 B IV e rimandi);
che gli effetti derivanti dalla crescita in
giudicato formale di una decisione non possono essere elusi chiedendo
semplicemente all'autorità decidente di accertarne la nullità; tanto meno,
quando i motivi addotti dall'istante sono gli stessi che gli avrebbero permesso
a suo tempo di dedurre il provvedimento davanti alle competenti istanze di
ricorso;
che, nell'evenienza concreta, la ricorrente
tenta di rimettere in discussione una licenza edilizia cresciuta in giudicato e
da tempo utilizzata prevalendosi degli stessi motivi che le avrebbero permesso
di impugnarla davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che l'inammissibilità di un simile tentativo
è talmente evidente da non meritare ulteriori considerazioni;
che il ricorso, manifestamente infondato, va
quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia va posta a carico
della ricorrente;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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