AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.104
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.104
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 marzo 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 febbraio 2002, no. 729, del
Consiglio di Stato, che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione 12 ottobre 2001, con cui il municipio
di __________ lo ha condannato a rifondere le spese per la demolizione
d'ufficio delle opere realizzate abusivamente sulla part. no. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il qui
ricorrente __________ è proprietario della part. no. __________ RF di
__________, situata sui monti del paese, fuori della zona edificabile. Su tale
sedime ha realizzato, senza permesso, uno stabile in legno ad uso abitativo di
ca. ml 8 x 4, una baracca ad uso WC di ml 1 x 1 e dei muri di sostegno in cui è
stato tra l'altro collocato un grill-camino.
Negata il 3 giugno 1997 la licenza edilizia
in sanatoria, il 24 giugno 1999 il municipio ha ordinato la demolizione delle
suddette opere entro tre mesi, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a
spese dell'obbligato. Dopo svariate diffide, il 4 aprile 2001 l'esecutivo ha
constatato l'inadempienza dell'insorgente e ha disposto la demolizione
d'ufficio. Invitate varie ditte a presentare un'offerta sulla base del
capitolato allestito dal tecnico comunale, il 4 maggio 2001 l'esecutivo ha
deliberato i lavori di ripristino per un importo di fr. 6'184.05.
Il 10 giugno 2001 un incendio ha distrutto
la costruzione principale oggetto dell'ordine di demolizione.
Tra il 25 e il 28 agosto 2001 la ditta
incaricata dal municipio ha demolito i manufatti rimanenti (platea e fondamenta
dell'edificio, baracca-toilette, grill), trasportato a valle i detriti con
l'ausilio dell'elicottero e ripristinato lo stato del terreno.
Con decisione 12 ottobre 2001 il municipio
ha posto a carico del ricorrente le spese di tale intervento, pari a fr.
8'540.--.
B. Con
giudizio 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa
interposta da __________ contro la suddetta risoluzione municipale.
In sostanza, il Governo ha sgravato il
ricorrente delle spese amministrative e dei costi d'intervento del tecnico
comunale, per complessivi fr.1'200.--, in quanto ingenerati dall'esercizio di
compiti usuali di un comune e quindi rientranti negli oneri ordinari. Per il
resto, ha giudicato corretta ed adeguata all'intervento la fattura presentata
dall'impresa di costruzioni.
C. Contro la
predetta pronuncia governativa __________ insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In primo luogo, l'insorgente ravvisa una
violazione del diritto di essere sentito nella mancata assunzione delle prove
richieste, atte a stabilire la congruità dei lavori intrapresi. Nel merito, sostiene
che, dopo l'incendio, l'autorità avrebbe dovuto richiedere nuove offerte, in
quanto le opere di demolizione ne sono risultate notevolmente ridimensionate.
Contesta inoltre l'esattezza dei quantitativi di inerti rimossi e la necessità
di tutti gli interventi, in particolare perché si sarebbe potuto lasciare sul
posto parte del materiale, a suo tempo ricavato in loco. Le spese addossategli
sarebbero dunque ingiustificate ed eccessive. Da ultimo, chiede che la pretesa
del comune venga compensata con il valore della sabbia e delle piastrelle, a
suo dire asportate dal sedime.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare
osservazioni, ed il municipio di __________, all'appoggio di considerazioni di
cui si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e
45 LE. La legittimazione del ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 e 45 LE). Il
ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria, in quanto le
prove richieste dal ricorrente non appaiono atte a procurare a questo Tribunale
la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo (art. 18 cpv. 1 PAmm).
In effetti,
l'entità del materiale da demolire e asportare dopo l'incendio emerge con
sufficiente chiarezza dalle fotografie agli atti e dai bollettini di lavoro
assunti dal Consiglio di Stato. Del resto, un sopralluogo, allo stadio attuale,
non potrebbe permettere altro che la constatazione del ripristino, invero
nemmeno integrale, della situazione originaria. L'audizione del titolare
dell'impresa appare superflua, per la precisione e l'eloquenza dei bollettini
prodotti. Gli accertamenti esperiti dal tecnico comunale sono ampiamente
documentati dagli atti ed eventuali chiarimenti sul modulo d'offerta da lui
stilato sarebbero comunque privi di rilievo. Neppure l'allestimento di una
perizia sull'entità dei lavori occorrenti per il ripristino appare necessaria,
per i motivi esposti nel seguito.
In ragione di
quanto precede, anche l'apprezzamento anticipato negativo delle prove operato
dal Consiglio di Stato, che ha comunque svolto i necessari accertamenti istruttori,
resiste alle critiche del ricorrente. La censura di violazione del diritto di essere
sentito (art. 29 Cost.) va pertanto disattesa.
- Nell'ambito
della procedura di esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, dopo l'attuazione
concreta del provvedimento, in casu la demolizione, con formale decisione viene
chiesta al privato inadempiente la rifusione delle spese sostenute.
Quest'ultimo atto può essere contestato unicamente
dal profilo dell'adeguatezza dei costi, mentre non può evidentemente venir
rimessa in discussione la legittimità del provvedimento eseguito (cfr.
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 n. 6;
Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, N. 16 ad art. 117). D'altra parte, è solamente
in questa fase che può venir censurato l'ammontare dei costi della demolizione
per sostituzione. In effetti, un eventuale preventivo di spesa non costituisce
una decisione amministrativa impugnabile e, pertanto, non occorre nemmeno che
sia intimato all'obbligato (cfr. RDAT II-1992 N. 20; Lucchini, Compendio
giuridico per l'edilizia, p. 197; Borghi/Corti, ibidem).
L'autorità non può disinteressarsi dei costi
occasionati dall'esecuzione forzata, ma le va comunque riconosciuto un certo margine
d'apprezzamento nella scelta dei mezzi ritenuti più idonei per eseguire gli
ordini disattesi dall'inadempiente. Di conseguenza, le spese possono essere
contestate unicamente nell'ipotesi in cui siano stati utilizzati mezzi
manifestamente inadeguati o costosi (cfr. Scolari, Commentario LE, 2a ed., n.
1310).
- In
concreto, la procedura seguita dal municipio di __________, per quanto possa
venir censurata a questo stadio, non presta il fianco a critiche di sorta. In
generale, l'esecutivo ha rispettato le varie fasi previste dalla procedura,
mostrandosi assai tollerante prima di eseguire materialmente la demolizione,
concedendo proroghe e diffidando l'astretto a più riprese.
Benché l'incendio prodottosi abbia
effettivamente ridotto l'entità delle opere di demolizione necessarie,
l'autorità non era tenuta a richiedere nuove offerte prima di effettuare i
lavori. In effetti, la procedura di concorso non si impone nell'ambito dell'esecuzione
per sostituzione, quantunque la comparazione tra varie offerte possa risultare
utile per confermare l'adeguatezza delle spese sostenute. All'inadempiente non
doveva nemmeno essere sottoposto un preventivo di spesa. Giova ad ogni modo rilevare
che i lavori di demolizione sono comunque stati assegnati alla ditta che aveva
presentato il preventivo più economico per i lavori indicati dal capitolato.
- Il
ricorrente adduce che i detriti di calcestruzzo asportati, ossia lo zoccolo e
la platea, avevano un volume di 2 mc ed un peso di ca. 32 q, per cui il loro
trasporto a valle richiedeva al massimo 4 rotazioni d'elicottero, considerato,
per di più, che si sarebbe potuto abbandonare in loco almeno parte del
materiale. Il perito dell'assicurazione intervenuto per constatare i danni
dell'incendio avrebbe da par suo stimato il numero di voli necessari in una decina.
L'insorgente rileva poi che stime analoghe figurano nel modulo d'offerta
allestito dal tecnico comunale, in riferimento, addirittura, alla demolizione
dei manufatti nella loro integrità.
Diversamente da quanto pretende
l'insorgente, i quantitativi di materiale risultanti dal ripristino non si
limitano ai detriti in superficie, ma inglobano pure le fondamenta, come attestano
anche i bollettini di lavoro della ditta __________. Considerata la struttura
che dovevano reggere, non v'è dubbio che la rimozione delle fondamenta ha
interessato un volume di inerti ben superiore a quello dello zoccolo esterno,
comportando pure un dispendio di tempo maggiore. Le fotografie agli atti
mostrano inoltre che, malgrado l'incendio, la quantità di materiale che ha
dovuto essere asportata, verosimilmente soprattutto i detriti della piattaforma
di base, è stata comunque ingente. Considerato lo stato delle macerie, in cui
non era possibile distinguere dei massi di pietra integri e non intaccati, non
era peraltro ragionevolmente possibile evitare il trasporto in discarica.
Di conseguenza, il volume di 12 mc di
materiale destinato alla discarica, indicato sulla fattura dell'impresa
incaricata dei lavori, non appare eccessivo. Oltre che sui dettagliati
bollettini di cantiere della medesima impresa, il suddetto quantitativo trova
conferma nella nota della ditta che ha curato il trasporto ed anche nei
rapporti di lavoro della __________. In effetti, considerato che il beton ha un
peso specifico di circa 2400 kg/mc, il peso di 24300 kg, indicato in tali
rapporti, rientra appieno nell'ordine di grandezza di cui sopra. Le 27
rotazioni computate risultano inoltre giustificate, dal momento che un
elicottero può trasportare 800/1000 kg per viaggio e che, oltre al materiale da
portare in discarica, sono stati raccolti anche due quintali di legname e si
son pure dovuti trasportare i necessari macchinari.
Anche le ore di lavoro esposte appaiono
adeguate. Per la demolizione e il caricamento sull'elicottero sono stati
impiegati due uomini per una giornata di lavoro e quattro uomini per mezza
giornata, per un totale di 38 ore lavorative. I tempi di trasferta e di
trasporto dei macchinari e del materiale in discarica, computati in ragione di
17 ore, risultano parimenti attendibili, considerato che il magazzino si trova
a __________ e la discarica a __________.
Il modulo d'offerta allestito dal tecnico
comunale non permette di giungere a conclusioni differenti. A prescindere dal
fatto che non era neppure necessario allestire un preventivo e notificarlo all'obbligato,
risultava oggettivamente difficile, a priori, stimare quantitativi e costi
dell'intervento. Ad ogni modo, anche solo tenendo conto delle difficoltà di
accesso e di trasporto, obbiettivamente le indicazioni fornite dal tecnico non
possono che apparire eccessivamente ottimistiche. Delle presunte valutazioni
operate dal perito assicurativo, ammesso che lo stabile fosse assicurato, non
v'è invece traccia agli atti.
In definitiva, la fattura esposta
dall'impresa di costruzioni risulta quindi chiara, dettagliata ed attendibile.
I lavori effettuati non hanno certamente ecceduto, tantomeno in maniera
manifesta, quanto necessario per ripristinare lo stato anteriore del fondo. Il
municipio non ha di conseguenza abusato del potere d'apprezzamento che la legge
gli conferiva in punto alla determinazione delle modalità di esercizio
dell'esecuzione per sostituzione.
Infine, la compensazione invocata dal
ricorrente per l'asportazione di piastrelle e sabbia dal suo fondo è esclusa
già per il fatto che, giusta l'art. 125 cifra 3 CO, le obbligazioni derivanti
dal diritto pubblico verso gli enti pubblici non possono estinguersi mediante
compensazione, contro la volontà del creditore.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la
decisione impugnata, immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm),
confermata.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 125 CO; 21 e 45 LE; 3, 18,
28, 34, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'200.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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