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Numero d'incarto:
52.2002.100
Data decisione, Autorità:
28.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00100-101
Lugano
28 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 11 marzo 2002 della
contro
le decisioni 27 febbraio 2002 (n. 893 e 894) con cui
il Consiglio di Stato ha deliberato alla ditta __________ la fornitura dei
quadri elettrici (lotto 1 e 2) occorrenti all'__________ a __________;
viste le risposte:
-
18 marzo 2002 della
__________;
-
21 marzo 2002 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione logistica;
-
21 marzo 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia ha indetto un pubblico
concorso, retto dal CIAP, per la fornitura di quadri elettrici (lotto 1 e 2)
occorrenti al nuovo __________ di __________ (__________; cfr. FU __________
pag. __________ seg.).
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta
chiedeva ai concorrenti di allegare "le dichiarazioni comprovanti
l'avvenuto pagamento dei contributi previsto dal § 23 CIAP e più precisamente:
·
AVS/AI/IPG;
·
SUVA (INSAI o
Istituto analogo);
·
Cassa pensione LPP
con indicato il numero degli operai assicurati;
·
Cassa malattia con
indicato il numero degli operai assicurati;
·
Contributi
professionali (associazione paritetica o sindacato) con dichiarazione della Commissione
paritetica o associazione padronale sul numero dei dipendenti della ditta concorrente."
B. Il 26
novembre 2001 l'__________ (__________) ha inoltrato le sue offerte, alle quali
ha allegato:
·
una dichiarazione della
Cassa di compensazione __________, datata 4 maggio 2001, attestante il
pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e assegni familiari sino al 4 aprile
2001;
·
una dichiarazione 3
maggio 2001 della SUVA, attestante il pagamento dei premi scaduti entro il 30
giugno 2001;
·
una dichiarazione di
data 4 maggio 2001 della __________, attestante il pagamento dei premi LPP sino
al 30 marzo 2001;
·
una dichiarazione del 4
luglio 2000 della Commissione professionale paritetica nel ramo delle istallazioni
elettriche ticinesi, comprovante il pagamento dei contributi professionali sino
al 31 dicembre 2000 per i 29 dipendenti sottoposti al CCL;
·
una dichiarazione
datata 3 maggio 2001 della __________, attestante il pagamento dei premi
d'assicurazione per indennità di perdita di salario in caso di malattia sino al
30 giugno 2001.
C. Con
decisioni del 27 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato la fornitura
di entrambi i lotti alla ditta __________, scartando le offerte della
__________ in quanto sprovviste delle "dichiarazioni conformi inerenti gli
oneri sociali secondo l'art. 23 c delle direttive CIAP".
D. Contro le
predette delibere, l'__________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che entrambe le commesse
le siano aggiudicate quale miglior offerente.
A sostegno del gravame la ricorrente produce
le dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali aggiornate almeno
sino alla fine del 2001.
E. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone l'autorità cantonale per il tramite dell'Ufficio lavori
sussidiati ed appalti (ULSA), rilevando che le offerte della ricorrente sono state
scartate perché le dichiarazioni AVS/AI/IPG/AD e LPP ad esse allegate erano "scadute".
Ad identica conclusione perviene la
deliberataria, contestando la produzione tardiva delle dichiarazioni aggiornate
alla fine del 2001.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 DLACIAP. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente a contestare
la decisione di scartare le offerte che aveva inoltrato.
I ricorsi, tempestivi, sono dunque
ricevibili in ordine. Avendo il medesimo fondamento di fatto possono essere
decisi con un unico giudizio (art. 52 PAmm) sulla base degli atti (art. 18
PAmm).
- A
norma del § 21 DirCIAP, l'offerta completa dev'essere inoltrata per iscritto o
brevi manu, nel termine fissato al servizio indicato dal bando di concorso.
Fatta riserva della correzione di errori evidenti, quali errori aritmetici o
d'ortografia (§ 24), dopo la scadenza del termine per inoltrarla, l'offerta non
può più essere modificata. Il divieto di modificare le offerte dopo la chiusura
della fase di presentazione vieta al committente di ammettere anche il loro
completamento. L'inoltro di ulteriori atti o documenti che avrebbero dovuto
essere allegati alla documentazione d'offerta si prefigura infatti come una
modifica di quest'ultima.
Di principio, le
offerte incomplete vanno quindi estromesse dalla gara. Privo di rilievo è il
fatto che il § 23 DirCIAP non menzioni l'incompletezza dell'offerta fra i
motivi di esclusione. Questa norma è infatti di natura meramente
esemplificativa.
Incomplete e
quindi da escludere dall’aggiudicazione sono le offerte che non sono compilate
in modo esaustivo in ogni loro parte o che sono prive della documentazione
obbligatoriamente prescritta dagli atti del concorso (capitolato, modulo d'offerta,
condizioni di gara). Le offerte carenti non possono essere completate nell'ambito
della discussione d'offerta. In quell’ambito, il committente può soltanto
chiedere spiegazioni ai concorrenti circa la loro idoneità e la loro offerta (§
25 DirCIAP). Il contenuto dell'offerta in quanto tale non può essere
modificato, così come non può essere oggetto di negoziazione (art. 11 lett. c
CIAP; § 26 DirCIAP; Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen
in der Schweiz, n. 447).
- Nell'evenienza
concreta, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di
allegare all'offerta "le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento
dei contributi previsto dal § 23 c DirCIAP". La prescrizione di gara
specificava in dettaglio quali fossero i contributi in questione, ma ometteva
di fornire indicazioni temporali che precisassero la data sino alla quale il pagamento
doveva essere documentato.
La ricorrente ha allegato alle sue offerte
una serie di dichiarazioni di enti previdenziali, che attestavano l'avvenuto
pagamento dei contributi sociali menzionati dal capitolato d'appalto sino alla
fine del primo o del secondo trimestre del 2001.
Il Consiglio di Stato ha scartato le offerte
inoltrate dalla ricorrente ritenendo che le dichiarazioni comprovanti il
pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e dei contributi LPP sino al 4 aprile
2001, rispettivamente sino al 30 marzo 2001 fossero "scadute"
(cfr. risposta ULSA).
A torto, perché le prescrizioni di gara non
fissavano alcuna "scadenza". Né tale scadenza può essere
dedotta dall'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, inapplicabile ai concorsi retti dal CIAP
almeno sintanto che non viene eventualmente richiamato da parte del capitolato
d'appalto.
Le dichiarazioni allegate alle offerte
estromesse dalla gara si riferiscono d'altra parte a periodi di computo che -
nel silenzio della legge ed in assenza di prescrizioni del capitolato - la
ricorrente poteva in buona fede ritenere sufficientemente vicini nel tempo da
risultare idonei a documentare la sua puntualità nel pagamento dei rispettivi
contributi. Non contemplando il CIAP e le direttive d'esecuzione una
disposizione analoga all'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, che definisca concretamente la
validità temporale di simili attestazioni ai fini della partecipazione ad un
pubblico concorso, il committente non poteva pretendere che i concorrenti
presentassero dichiarazioni aggiornate all'ultimo trimestre. Le carenze del
capitolato gli imponevano di far uso di una ragionevole tolleranza, ammettendo
anche offerte corredate da dichiarazioni riferite a periodi di computo meno
recenti.
Ne discende che l'esclusione della
ricorrente dalla gara viola il diritto perché si fonda su una "scadenza",
che non è precisata né dalla legge, né dalla documentazione di gara.
- In esito
alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno di conseguenza accolti nella
misura in cui postulano l'annullamento delle decisioni del Consiglio di Stato.
Gli atti vanno rinviati al committente affinché renda una nuova decisione sulla
base delle offerte inoltrate dalla ricorrente e dalla resistente.
Nella misura in cui lo Stato ne va esente,
la tassa di giustizia è posta a carico della __________ secondo soccombenza.
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 27 febbraio 2002 del Consiglio
di Stato (n. 893 e 894) sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato affinché scelga tra le offerte della ricorrente e quelle della resistente.
-
La tassa di
giustizia è a carico della resistente __________ nella misura di fr. 800.-.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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