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Numero d'incarto:
52.2001.91
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00091
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 del
Comune di __________
contro
la decisione 6 marzo 2001 (n. 1013) con cui il
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato il 28 novembre 2000 da
__________ e __________ contro alcune deliberazioni adottate dal consiglio comunale
di __________ nella seduta del 13 novembre 2000;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
consiglio comunale di __________ è stato convocato lunedì 13 novembre 2000 per
deliberare, in particolare, sull'approvazione dei conti consuntivi della locale
azienda dell'acqua potabile (trattanda n. 3) e sullo stanziamento di un credito
di fr. 260'000.-- per l'allestimento del piano generale di smaltimento delle
acque (PGS) e del catasto delle canalizzazioni pubbliche e private (trattanda
n. 4). Il legislativo ha accolto entrambi gli oggetti con la necessaria
maggioranza.
B. Con ricorso
28 novembre 2000 __________, consigliere comunale ostile all'approvazione degli
oggetti, e __________, cittadino attivo di __________, sono insorti contro le
menzionate deliberazioni del consiglio comunale dinanzi al Consiglio di Stato,
al quale hanno domandato di annullarle.
Per quanto concerne i conti consuntivi 1999
dell'azienda dell'acqua potabile (AAP) i ricorrenti hanno anzitutto sostenuto
l'inesattezza, tra le spese correnti, dell'importo di fr. 60'000.-- previsto
alla voce 301.1, contributo al comune per sorvegliante. Inoltre che i tassi di
ammortamento adottati disattendevano quanto prescritto all'art. 12 del
regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30
giugno 1987 (RGFCC).
Per quanto riguarda invece il credito
relativo all'allestimento del PGS e del catasto delle canalizzazioni gli
insorgenti hanno eccepito l'assenza di un valido rapporto della commissione
della gestione, essendo stato firmato da un solo membro, ed inoltre che il
municipio era intenzionato ad assegnare l'incarico senza seguire la procedura
del pubblico concorso prescritta all'art. 113 LOC.
Da ultimo - anche se la censura avrebbe
dovuto essere sollevata in limine - i ricorrenti hanno sollevato una violazione
dell'art. 14 del regolamento comunale concernente l'approvazione del verbale
delle deliberazioni. Essi hanno pertanto domandato l'annullamento di tutte le
decisioni adottate nella seduta.
C. Con
risoluzione 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa.
Esso ha
anzitutto respinto la contestazione circa l'approvazione del verbale.
Il
Governo ha invece accolto, quantomeno parzialmente, le contestazioni attorno ai
conti consuntivi 1999 dell'AAP, aumentando la voce 301.1, contributo al comune
per sorvegliante, di fr. 34'025.05 e gli ammortamenti di fr. 12'127.15. Esso
ha, di conseguenza, disposto una modifica d'ufficio del consuntivo 1999
dell'AAP, fissando il disavanzo d'esercizio in fr. 47'868,73.
Il
Consiglio di Stato ha, infine, annullato lo stanziamento del credito di fr.
260'000.-- relativo all'allestimento del PGS e del catasto delle
canalizzazioni, accogliendo la critica secondo cui faceva difetto un valido
rapporto della commissione della gestione. Esprimendosi, in seguito, a titolo
abbondanziale su questo oggetto il Governo ha ricordato che, giusta l'art. 113
cpv. 1 LOC (frattanto abrogato) i lavori, le forniture e le prestazioni di
servizio devono essere aggiudicate mediante pubblico concorso (consid. I della
risoluzione impugnata).
D. Con
impugnativa 27 marzo 2001 il comune di __________ insorge dinanzi a questo
Tribunale contro il giudicato governativo. Per quanto concerne i conti
consuntivi 1999 dell'AAP il comune contesta l'obbligo di ammortizzare gli
investimenti realizzati nel corso dell'esercizio imposti dal Consiglio di
Stato. Chiede pertanto il ripristino dell'importo degli ammortamenti approvati
dal consiglio comunale. Per quanto concerne lo stanziamento del credito di fr.
260'000.-- relativo all'allestimento del PGS e del catasto delle
canalizzazioni, il comune chiede lo stralcio del considerando I del giudizio
impugnato, dal quale deduce l'obbligo di mettere a concorso l'allestimento del
PGS e del catasto delle canalizzazioni.
Il Consiglio di Stato, __________ e
__________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43
PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso
sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Relativamente
ai conti consuntivi 1999 dell'AAP, il Consiglio di Stato ha aumentato il
contributo dovuto al comune per il sorvegliante dell'acquedotto di fr.
34'025.05 e gli ammortamenti amministrativi di fr. 12'127.15. Impugnata, in
questa sede, è solamente la seconda modifica dei conti. A quest'ultimo riguardo
il Governo, disattendendo le contestazioni dei ricorrenti di quella sede, qui
resistenti, ha anzitutto, rettamente, tutelato i tassi di ammortamento adottati
dal legislativo, stante il carattere non vincolante per le aziende
municipalizzate dei tassi previsti all'art. 12 RFGCC, le quali non sono del
resto nemmeno assoggettate al divieto, sancito all'art. 14 RGFCC, di effettuare
ammortamenti supplementari in sede di consuntivo. Il Consiglio di Stato ha tuttavia
ritenuto di dover censurare, da un lato, l'indebito arrotondamento degli
importi e, dall'altro, l'omesso ammortamento di un investimento effettuato nel
corso dell'esercizio, che non era contemplato nel preventivo (conto n. 141.01,
condotta via centro scolastico; cfr. risoluzione impugnata, consid. F, pag.
13). In realtà, dalla tabella allestita alla pagina 15 del giudizio impugnato
risulta che il Consiglio di Stato ha imposto l'ammortamento per tutti gli
investimenti effettuati durante l'esercizio considerato: operazione che il
comune contesta. A ragione. In effetti, con sostanza ammortizzabile si intende
quella registrata a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio.
La registrazione di ammortamenti anche sugli investimenti effettuati durante
l'esercizio, sia terminati che in corso, in quanto non vietata costituisce una
semplice facoltà per il comune, non un obbligo; ora, in concreto, dal momento che
il legislativo di __________ ha manifestato la chiara intenzione di non voler
far uso di tale possibilità in sede di preventivo, appare imprescindibile
rispettare tale decisione in sede di consuntivo (cfr. art. 11, 21 RGFCC
applicabili alle aziende municipalizzate via l'art. 27 cpv. 2 RGFCC; Dipartimento
dell'interno, Manuale di contabilità per i comuni ticinesi, capitolo 12.2, pag.
1; A. Rossi/M. Ferrari, Politica e gestione finanziaria del comune, 1996, pag.
211). Il ricorso deve pertanto essere accolto su questo punto. Se eccettuiamo
pertanto gli arrotondamenti degli ammortamenti, non necessariamente indebiti ma
comunque non contestati dal comune, l'importo complessivo degli stessi assomma
a fr. 99'103,55 (+ fr. 2.60 rispetto a quanto votato dal legislativo). Il
disavanzo d'esercizio si attesta, di conseguenza, in fr. 35'744,18.
-
L'insorgente
critica, in secondo luogo, le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato a
titolo abbondanziale in sede di evasione della domanda di annullamento del credito
di fr. 260'000.-- relativo all'allestimento del PGS e del catasto delle
canalizzazioni, secondo le quali i lavori, le forniture e le prestazioni di
servizio devono essere aggiudicate mediante pubblico concorso (consid. I della
risoluzione impugnata). Esso ne chiede lo stralcio onde procedere
all'assegnazione diretta dell'incarico concernente l'allestimento del piano. La
domanda appare tuttavia improponibile. Affinché un ricorso possa essere
considerato ricevibile innanzi all'autorità di ricorso occorre difatti che
l'insorgente chieda l'annullamento o la modifica della decisione impugnata
(Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2.a ed., Berna 1983, pag. 196;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2.a
ed., Zurigo 1998, n. 601 e 932; Merker, Rechtsmittel, Klage, und
Normenkontrollverfahren nach dem aargauischen Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege vom 9. Juli 1968, tesi, Zurigo 1998, § 39 n. 5 seg.;
cfr. anche STA inedita 9 luglio 1999 in re R., consid. 2). Nel concreto caso il
comune ricorrente non ha chiesto l'annullamento della risoluzione governativa
con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di __________ e __________
ed annullato la relativa deliberazione del legislativo per difetto di un valido
rapporto della commissione della gestione e, dunque, per violazione dell'art.
56 cpv. 2 LOC. Il ricorrente non può, per contro, conseguire una modifica della
motivazione della risoluzione governativa, che accoglie il ricorso di
controparte, dal momento che tale motivazione non partecipa alla forza di cosa
giudicata del giudizio, che è riservata al solo dispositivo (cfr. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 n. 3b con rinvii
alla giurisprudenza di questo Tribunale; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung,
Nr. 42 B II; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungspflegegesetz des
Kantons Zürich, 2.a edizione, Zurigo 1999, ad § 19 n. 6;
Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 52 n. 12, ad art.
60 n. 5; cfr. anche STA inedita 9 marzo 2000 in re S. consid. 3). Del resto la
controversa, generica motivazione addotta dal Governo non appare nemmeno
pertinente rispetto all'oggetto della contestazione, ovvero alla deliberazione
cui il consiglio comunale ha stanziato il credito per l'allestimento del PGS e
del catasto delle canalizzazioni. L'assegnazione dei lavori rientra difatti
nella competenza del municipio (art. 80 cpv. 1, 106 lett. b, 110 cpv. 1 lett. f
LOC). Ben si comprende pertanto che l'accenno alla problematica dell'attribuzione
dei lavori sia stata trattata a titolo abbondanziale dal Consiglio di Stato. Il
ricorso del comune deve di conseguenza essere dichiarato, su questo punto,
irricevibile.
-
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa
di giudizio deve essere posta a carico dei resistenti in solido
proporzionalmente al loro grado di soccombenza, ritenuto che il comune, il
quale non è intervenuto a tutela di interessi economici propri, può essere
sollevato dal pagamento della tassa di giudizio in quanto corporazione di
diritto pubblico cantonale (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC, 11,21 , 27 FGFCC, 3, 18, 28,
43, 46, PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza il dispositivo n. 1 § della risoluzione 6 marzo 2001 (n. 1013) del
Consiglio di Stato nonché il relativo rinvio ai considerandi della stessa
risoluzione sono riformati nel senso che gli ammortamenti amministrativi sono
fissati in fr. 99'103,55 e, di conseguenza, il disavanzo d'esercizio 1999
dell'AAP di __________ in fr. 35'744,18.
-
La tassa di
giudizio, nella misura di fr. 250.--, è posta a carico di __________ e
__________ in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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