AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.83
Data decisione, Autorità:
08.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00083
Lugano
8 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 marzo 2001 di
contro
la risoluzione 6 marzo 2001, no. 974, del Consiglio
di Stato che disdice il rapporto d'impiego del ricorrente per il 30 giugno
2001;
vista la risposta 10 aprile 2001 della Sezione delle
risorse umane;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26
aprile 1995 il Consiglio di Stato ha nominato il ricorrente __________, assunto
mediante incarico nel 1991, quale forestale diplomato federale presso l'ufficio
forestale del 10. circondario a __________.
In seguito a
problemi di incompatibilità ambientale nei confronti del proprio diretto
superiore denunciati dall'insorgente, i competenti servizi cantonali, nel corso
del 1999, hanno proposto a quest'ultimo svariate opportunità di trasferimento
ad altra funzione o sede, senza tuttavia ottenere positivi riscontri.
A partire
dal mese di giugno 1999, il ricorrente è assente dal lavoro in maniera
pressoché ininterrotta a causa di malattia.
B. Parallelamente,
per lo meno dal mese di settembre 2000, l'insorgente ha intrapreso una nuova
attività professionale presso la succursale di __________ di una società di
consulenza finanziaria, senza richiedere alcuna autorizzazione all'autorità di
nomina.
C. Il 17
ottobre 2000, il Consiglio di Stato ha prospettato all'insorgente la disdetta
del rapporto d'impiego, in considerazione del perdurare dell'assenza e
dell'esercizio di una nuova attività lucrativa.
Su
richiesta dell'interessato la vertenza è stata successivamente sottoposta alla
commissione conciliativa per il personale dello Stato. Quest'ultima non ha
tuttavia potuto esperire alcuna udienza, dal momento che il ricorrente, a più
riprese, si è dichiarato impossibilitato a presenziare per ragioni di salute,
impedimento tuttavia smentito dal suo medico curante.
Di conseguenza, per i motivi suesposti, con
risoluzione 6 marzo 2001, no. 974, il Consiglio di Stato ha disdetto il
rapporto d'impiego di __________, con effetto 30 giugno 2001.
D. Contro la
predetta pronuncia governativa, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che siano riconosciute le cause che hanno
provocato la sua disagevole situazione, l'impegno profuso per evitare l'invalidità
e la possibilità di essere eventualmente reintegrato nell'organico dell'amministrazione
cantonale, se la riqualifica professionale intrapresa dovesse risultare vana.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane, con argomenti che, per
quanto necessario verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza di questo tribunale è data dall'art. 67 cpv. 1 lett. f LORD. La
legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente colpito
dalla decisione impugnata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 Pamm).
-
Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LORD, l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto
d'impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di
giustificati motivi. Costituiscono in particolare giustificati motivi l'assenza
per malattia o per infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza
interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro
frequenza (art. 60 cpv. 3 lett. b LORD) così come qualsiasi circostanza
soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che
l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego nella stessa
funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti
vacanti (art. 60 cpv. 3 lett. c LORD).
-
Nell'evenienza
concreta, dopo aver cumulato importanti assenze già negli anni precedenti, a
partire dal mese di giugno del 1999 il ricorrente è durevolmente assente dal
lavoro, fatti salvi alcuni giorni di attività nei mesi di giugno (0,5 giorni),
di luglio (4,5 giorni) e di ottobre (2,5 giorni) del 1999. In particolare, nel
corso dei 18 mesi immediatamente precedenti la disdetta del rapporto d'impiego,
egli ha dunque prestato lavoro unicamente durante due giornate e mezza, per di
più all'inizio del periodo determinante.
Risulta pertanto manifesto che, nel caso di
specie, il protrarsi dell'assenza per malattia dell'insorgente costituisca
giustificato motivo di disdetta ai sensi dell'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD. Già
solo per questo motivo il ricorso deve dunque essere respinto.
È d'altra parte altrettanto indubbio che la
succitata norma trova applicazione a prescindere da qualsivoglia verifica di
responsabilità specifiche proprie o altrui nella sopravvenienza del pregiudizio
alla salute. Di conseguenza, la richiesta del ricorrente tendente ad accertare
gli asseriti motivi di incompatibilità ambientale alla base del proprio
cagionevole stato di salute appare priva di rilievo ai fini del presente giudizio.
Pure ininfluente risulta la questione a
sapere se l'esercizio, da parte dell'insorgente, di un'ulteriore attività
professionale senza l'autorizzazione preventiva, a norma di legge,
dell'autorità di nomina, rappresenti una circostanza tale da giustificare la disdetta
del rapporto di lavoro, giusta l'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD.
A titolo abbondanziale si rileva comunque
che tale manchevolezza si inserisce significativamente nel contesto
dell'attitudine generale tenuta dal ricorrente, per lo meno dal 1999, in
relazione alla sua attività di dipendente pubblico. In effetti egli ha dimostrato
scarso interesse a proseguire fattivamente il proprio rapporto di lavoro con lo
Stato, assumendo nuove funzioni, compatibili con la sua formazione, i suoi
problemi di salute e le difficoltà interpersonali manifestate. Tale attitudine
è inoltre confermata dal comportamento dilatorio e ostruzionistico adottato nei
confronti della commissione conciliativa, nonché dal fatto di aver intrapreso
una nuova attività professionale, certamente più onerosa, dal punto di vista
dell'affinità con la precedente occupazione e della mobilità richiesta, dei
trasferimenti proposti dai competenti organi cantonali.
Anche in virtù dell'attitudine sopra
descritta, non potrebbe pertanto trovare accoglimento la richiesta del
ricorrente di venir reintegrato nell'organico dei dipendenti statali, qualora
la riqualificazione p rofessionale non avesse il successo auspicato.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la controversa decisione
governativa tutelata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 53, 60 cpv. 1 e 3 e 67 cpv. 1 lett. f
LORD; 3, 18, 28, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 600.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster