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Numero d'incarto:
52.2001.5
Data decisione, Autorità:
16.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00005
Lugano
16 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 29 novembre 2000, no. 5320, del
Consiglio di Stato, che annulla la decisione 8 settembre 1999 con cui il
municipio di __________ ha revocato la decisione 19 maggio 1999 mediante la
quale ingiungeva a __________, di presentare una domanda di costruzione per
il cambiamento di destinazione del magazzino/deposito sito sulla part. n.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
9 gennaio 2001
dell'avv. __________;
-
16 gennaio 2001 del
municipio di __________;
-
16 gennaio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
19 gennaio 2001 del
Dipartimento del territorio, Sezione forestale;
-
31 gennaio 2001 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il qui
ricorrente __________ è proprietario del fondo n. __________ RFD di __________,
di mq 867, situato in parte in zona residenziale R4, a debole rischio
valangario, ed in parte fuori della zona edificabile, in un comparto a forte
pericolo di valanghe. Sul fondo sorgono un magazzino di mq 413 e 7 autorimesse.
Il
fabbricato insistente sul fondo, costruito negli anni '70, era adibito, fino al
1985, a deposito ed essicatoio di legname della falegnameria __________. A
partire dal 1997, l'insorgente ha utilizzato lo stesso quale deposito/rimessa
per i macchinari mediante i quali assicura il servizio di sgombero della neve
nel comune di __________.
B. Con scritti
del 9 e del 22 febbraio 1999 l'avv. __________, proprietario di uno stabile
abitativo situato in prossimità del fondo del ricorrente (part. n. __________
RFD), è insorto davanti al municipio per contestare la modifica delle
condizioni di utilizzazione del fondo, ravvisando un inammissibile cambiamento
di destinazione.
L'Esecutivo comunale, con scritto del 17
marzo 1999, ha sollecitato il ricorrente a cessare l'uso del fondo quale
ricovero per i mezzi di sgombero della neve. Il 22 marzo seguente, __________
ha contestato la pretesa municipale.
Di conseguenza, in data 19 maggio 1999, il
municipio, mediante decisione formale, munita dell'indicazione dei mezzi e del
termine di ricorso, ha ingiunto a __________ di inoltrare una domanda di
costruzione per cambiamento di destinazione. Tale risoluzione è rimasta
incontestata e tuttavia senza alcun seguito concreto.
C. Con
risoluzione dell'8 settembre 1999, il municipio, adducendo i motivi di cui si
dirà in seguito, è ritornato sulla predetta decisione, revocandola ed
autorizzando l'uso dello stabile quale ricovero per i mezzi del servizio di
sgombero della neve.
D. Con giudizio 29 novembre 2000, il Consiglio di Stato ha annullato
il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'avv.
__________. In sostanza, il Governo ha ritenuto che la modifica delle
condizioni d'uso del fondo integrasse gli estremi di un cambiamento di
destinazione soggetto ad autorizzazione. Pur non addentrandosi nell'esame della
legittimità di tale cambiamento, l'Esecutivo cantonale ha inoltre ordinato al
municipio l'adozione di misure cautelari, giustificate dall'ubicazione del
fondo, prevalentemente in zona a forte pericolo valangario.
E. Contro il predetto giudicato governativo il soccombente
__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Eccepita
l'insufficienza degli accertamenti istruttori esperiti, l'insorgente nega in sostanza
che l'uso attuale del magazzino e delle autorimesse diverga dalla precedente
utilizzazione in misura tale da rendere necessario l'avvio di una procedura di
rilascio del permesso per cambiamento di destinazione. A suo dire, l'uso
attuale delle infrastrutture comporterebbe per il vicinato disagi inferiori al
passato, essendo limitato a pochi mesi all'anno e consistendo unicamente nel
parcheggio dei veicoli, non trovandosi in loco né gli uffici né l'officina di
riparazione dell'azienda.
L'insorgente
censura inoltre l'ordine imposto al municipio di adottare misure cautelari, in
considerazione dell'infondatezza del pericolo valangario e del grave
pregiudizio arrecato a tutta la collettività.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato
e l'Ufficio domande di costruzione, senza formulare particolari osservazioni,
così come la Sezione forestale, che ribadisce in maniera circostanziata il
pericolo di valanghe cui è soggetto il sedime.
L'avv. __________ e il municipio di __________ si rimettono invece
al giudizio di questo tribunale, il primo ricordando di aver raggiunto un
accordo con la controparte, il secondo rilevando che durante i primi mesi della
trascorsa stagione invernale l'attività dell'insorgente non ha dato adito a
critiche di sorta da parte del vicinato.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente,
direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata, e la
tempestività del gravame sono incontestabilmente date. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Esso può essere evaso sulla base degli atti
(art. 18 PAmm); l'assunzione di ulteriori prove, auspicata dal ricorrente, non
appare atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di nuovi elementi
rilevanti per il giudizio, per i motivi meglio esposti nel seguito.
-
Nella
fattispecie, oggetto del ricorso non è la questione a sapere se la modifica delle
condizioni d'uso posta in essere dal ricorrente configuri un cambiamento di
destinazione soggetto a permesso di costruzione. Piuttosto occorre verificare
la legittimità della risoluzione 8 settembre 1999, con cui il municipio ha revocato
la propria, precedente decisione 19 maggio 1999, cresciuta in giudicato
formale, mediante la quale aveva ordinato a __________ di inoltrare una domanda
di costruzione per cambiamento di destinazione.
-
La revoca
di decisioni passate in forza di giudicato formale presuppone che l'interesse
alla corretta attuazione del diritto oggettivo prevalga sull'interesse alla
sicurezza del diritto. Il primo richiederebbe la revoca di tutti gli atti
amministrativi non in consonanza con l'ordinamento giuridico; il secondo si
oppone invece alla revoca degli atti nella cui validità gli amministrati
potrebbero legittimamente confidare (cfr. DTF 121 II 276; Imboden / Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, VI. ed., N. 41 B II; Grisel, Traité de droit
administratif, p. 431; Scolari, Diritto amministrativo, PG, N. 219).
La
ponderazione dei suddetti interessi contrapposti si impone tanto nel caso in
cui la decisione dedotta in revoca è stata adottata in contrasto con il diritto
materialmente applicabile, quanto nel caso in cui è venuta a trovarsi in
contrasto con il diritto sostanziale in seguito ad un cambiamento delle
circostanze o del quadro giuridico di riferimento (cfr. Imboden / Rhinow, op.
cit., N. 45 B II; Grisel, op. cit., p. 430).
- Nelle
concrete evenienze, il municipio ha giustificato la decisione di revocare la precedente
risoluzione 19 maggio 1999 con l'interesse pubblico al servizio di sgombero
della neve svolto dal ricorrente, con l'impossibilità di trovare un'altra
sistemazione per i macchinari impiegati, con il fatto che il magazzino viene
utilizzato per questo scopo soltanto per pochi mesi all'anno e con la necessità
di salvaguardare i posti di lavoro creati nel Comune dalla ditta del
ricorrente.
Le argomentazioni sopra evocate non
giustificano tuttavia minimamente la rinuncia del municipio ad esigere l'avvio
di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria. Tanto meno giustificano
l'autorizzazione a continuare l'uso del deposito praticato a partire dal 1997.
In effetti, la decisione revocata era
perfettamente conforme al diritto tanto al momento in cui è stata adottata
quanto al momento in cui è stata, per l'appunto, revocata. Del resto, nemmeno
il municipio motiva la revoca con l'intenzione di sanare una violazione del
diritto materiale, commessa in sede di adozione, o di correggere una decisione,
adottata conformemente al diritto, ma venuta a trovarsi in contrasto con lo
stesso a seguito di un cambiamento delle circostanze determinanti o delle normative
applicabili.
Effettivamente
non appare lesivo del diritto ravvisare un cambiamento di destinazione soggetto
a permesso di costruzione nella trasformazione di un magazzino utilizzato per
il deposito di legname in un magazzino per il ricovero di veicoli e macchinari
destinati allo sgombero della neve. La controversa modifica delle condizioni di
utilizzazione del magazzino è invero atta a produrre ripercussioni diverse e
localmente percettibili dell'ordinamento delle utilizzazioni; basti al riguardo
porre mente alla diversa natura delle immissioni derivanti da un magazzino di
legname rispetto a quelle prodotte da un deposito di veicoli e macchinari per
lo sgombero della neve. Si tratta dunque di una modifica che comporta
un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali. I presupposti per
ritenere realizzato un cambiamento di destinazione appaiono dunque adempiuti
(cfr. RDAT 1996-II, N. 66; STA 19.6.00 in re Comune di __________; Scolari, Commentario,
II. ed., N. 647).
L'accertamento
dell'esistenza di una modifica non autorizzata delle condizioni di utilizzazione
delle costruzioni esistenti, insito nella decisione 18 maggio 1999, con cui il
municipio ha ordinato al ricorrente di presentare una domanda di costruzione in
sanatoria, non prestava il fianco a critiche di sorta. Stando così le cose,
nulla legittimava il municipio a ritornare sulla decisione in questione. Le
critiche del ricorrente si appalesano pertanto infondate.
-
Il
ricorrente censura la decisione governativa anche per quanto attiene all'ordine
impartito al municipio di adottare i necessari provvedimenti cautelari giusta
l'art. 42 LE. L'atto in questione non è impugnabile. Non definendo
concretamente le misure che l'autorità sarebbe tenuta ad adottare, esso
costituisce una semplice esortazione, rivolta al municipio dal Governo agente
in veste di autorità di vigilanza sui comuni. Oggetto di ricorso potranno
semmai essere i provvedimenti che il municipio adotterà a seconda delle
circostanze.
-
In esito a
quanto precede, il ricorso va quindi parzialmente accolto, confermando, salvo
che per quanto riguarda i provvedimenti cautelari, la decisione governativa
impugnata, siccome immune da violazioni del diritto. Con la presente decisione,
diventa priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al
gravame. Al ricorrente vanno addebitate le spese e la tassa di giustizia,
ridotte in funzione del grado di soccombenza parziale, mentre che non vengono
assegnate ripetibili, avendo il resistente avv. __________ espressamente
rinunciato ad esigerle.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 1 cpv. 2, 21 LE; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
-
Le spese e
la tassa di giustizia di complessivi fr. 600.-- sono a carico del ricorrente.
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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