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Numero d'incarto:
52.2001.433
Data decisione, Autorità:
14.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00433-436-437
Lugano
14 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 4 dicembre 2001 della
b) 6 dicembre 2001 della
c) 6 dicembre 2001 della
contro
la decisione 15 novembre 2001 con cui l'__________
ha deliberato alla __________ i lavori di pulizia del nuovo edificio dell'__________;
viste le risposte:
-
10 dicembre 2001
dell'__________;
-
12 dicembre 2001 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
13 dicembre 2001 della
__________;
-
17 dicembre 2001 della
__________;
-
7 gennaio 2002 della
__________;
al ricorso sub a)
-
10 dicembre 2001 dell'__________;
-
12 dicembre 2001 della __________;
-
12 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio,
Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
17 dicembre 2001 della __________;
-
7 gennaio 2002 della __________;
al ricorso sub b)
-
10 dicembre 2001 dell'__________;
-
12 dicembre 2001 della __________;
-
13 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio,
Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
13 dicembre 2001 della __________;
-
7 gennaio 2002 della __________;
al ricorso sub c)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 24
agosto 2001 l'__________ ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP, per
l'assegnazione dei lavori di pulizia generale del nuovo edificio
dell'__________ di __________ (FU n. __________, __________);
che il modulo d'offerta (pos. 192.100)
indicava che i lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior offerente secondo
i seguenti criteri di delibera:
struttura e organizzazione dell'azienda;
che in tempo utile sono pervenute al
committente le seguenti offerte:
-
__________ fr. 30'493.85
-
__________ fr. 30'832.80
-
__________ fr. 32'409.10
-
__________ fr. 33'011.70
-
__________ fr. 33'711.10
-
__________ fr. 34'324.40
-
__________ fr. 38'965.20
-
__________ fr. 42'824.80
-
__________ fr. 51'701.80
-
__________ fr. 62'406.00
che le offerte della __________ e della
__________ sono state scartate giusta l'art. 23 lett. c DirCIAP perché queste
concorrenti erano in mora con il pagamento dei contributi AVS;
che su preavviso dell'ULSA, il 15 novembre
2001 l'__________ ha deliberato la commessa alla __________, rimasta prima in
graduatoria;
che contro questa decisione insorgono
davanti al Tribunale cantonale amministrativo le ditte citate in ingresso,
chiedendone l'annullamento e postulando la delibera in loro favore;
che con identica motivazione la __________ e
la __________ rilevano di aver presentato un'offerta seria ed attendibile, più
conveniente di quella della __________;
che la __________ si duole invece del fatto
che non le sia stata data la preferenza in quanto ditta locale;
che all'accoglimento dei ricorsi si
oppongono l'__________, l'ULSA e la deliberataria con argomenti che verranno
discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che i
ricorsi, tempestivamente inoltrati da ditte che hanno partecipato senza successo
al concorso indetto dall'__________, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 15
cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP, applicabile alla fattispecie giusta gli art. 6 cpv. 1
lett. a e 7 cpv. 1 lett. a CIAP;
che avendo il medesimo fondamento di fatto i
ricorsi possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base
degli atti (art. 18 PAmm);
che essendo palesemente infondati possono
essere evasi con sommaria motivazione;
che giusta l'art. § 23 cpv. 1 lett. c
DirCIAP un offerente può essere escluso dalla gara se non ha pagato le imposte
o gli oneri sociali;
che tanto la __________, quanto la
__________ sono in mora con il pagamento dei contributi AVS per l'anno 2000; ne
fanno fede gli attestati da loro stesse prodotti;
che le dilazioni di pagamento ottenute da
queste concorrenti non permettono di ignorare che al momento dell'inoltro delle
offerte il pagamento non era ancora stato effettuato;
che l'esclusione di queste ditte
dall'aggiudicazione non presta quindi il fianco a critiche di sorta;
che la __________ ha invece presentato
un'offerta più onerosa di quella inoltrata dall'aggiudicataria: già per questo
motivo, considerati i criteri di aggiudicazione, la delibera appare immune da
qualsiasi violazione del diritto;
che il fatto che si tratti di una ditta
locale non può essere preso in considerazione ai fini della delibera, già
perché non previsto come criterio di aggiudicazione;
che la delibera censurata, esente da
violazioni del diritto, va quindi senz'altro confermata;
che essendo le insorgenti state costrette a
ricorrere per conoscere i motivi della mancata delibera in loro favore, si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) ma non dall'assegnazione
di ripetibili a favore della parte vincente, assistita da un avvocato (art. 31
PAmm);
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 23 DirCIAP; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
Ciascuna
ricorrente è tenuta a versare fr. 200.-- di ripetibili a favore della
__________.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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