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Numero d'incarto:
52.2001.426
Data decisione, Autorità:
04.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00426
Lugano
4 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 novembre 2001 di
contro
la decisione 12 novembre 2001 (n. 48) del
Dipartimento delle istituzioni, che ha respinto il ricorso degli insorgenti
nei confronti della risoluzione 20 agosto 2001 del municipio di __________,
in merito alla tassa dell'acqua potabile;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1°
agosto 2001 il comune di __________ ha emesso nei confronti di __________ la
tassa 2001 per la fornitura di acqua potabile alla casa che sorge sul mapp.
__________ della frazione di __________. Detta tassa ammonta a fr. 190.--, e
comprende una tassa base di fr. 100.-- (casa d'abitazione primaria), nonché un
forfait di fr. 30.-- per ogni sanitario allacciato alla rete idrica (nella
specie: wc, boiler, rubinetto cucina), dal momento che non vi è un contatore
che possa quantificare il consumo effettivo di acqua.
B. __________
e __________ hanno interposto reclamo avverso tale tassazione, sostenendo di
essere disposti a pagare per i lavori di manutenzione e pulizia delle installazioni,
ma non per l'acqua, "che viene da Dio e non dagli uomini".
Con decisione 20 agosto 2001 il municipio di
__________ ha respinto il reclamo e confermato la tassa, reputandola
determinata da precise norme di regolamento e giustificata dall'impossibilità
di una fornitura gratuita.
C. Contro la
decisione municipale i ricorrenti si sono aggravati innanzi al Dipartimento
delle istituzioni, ribadendo il proprio rifiuto di pagare per il consumo di
acqua, "che è un'offerta a titolo gratuito da parte di Dio a tutti gli
esseri viventi".
Gli insorgenti hanno nuovamente manifestato
la propria disponibilità a contribuire ai lavori di manutenzione e pulizia
delle installazioni, dichiarandosi altresì disposti a pagare per eventuali
lavori eseguiti alle tubazioni. Ritengono tuttavia che l'azienda acqua potabile
di __________ non avesse effettuato lavori annuali tali da giustificare una
simile tassa.
D. Con
decisione 12 novembre 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo
di __________ e __________, reputando legittima la tassa annuale per l'anno
2001, dal momento che essa godrebbe di una sufficiente base legale e sarebbe
proporzionata alla prestazione fornita dall'azienda municipalizzata.
E. Contro la
predetta decisione __________ e __________ insorgono ora innanzi a questo
Tribunale con ricorso 27 novembre 2001, completato dallo scritto 6 dicembre
2001. I ricorrenti si dichiarano disposti a pagare la tassa base (di fr.
100.--), che coprirebbe i costi fissi di manutenzione dell'impianto, mentre
ribadiscono il rifiuto al pagamento di una tassa di consumo, in quanto "l'acqua
è stata creata da Dio" e per tale ragione non avrebbe un prezzo, a
differenza dei prodotti industriali, creati dall'uomo. Gli istanti affermano di
non aver mai messo in dubbio che la tassa in questione sia legittima secondo le
leggi ed i regolamenti dello stato, "ma secondo i regolamenti di Dio
non lo è. Infatti Gesù dice 'date a Cesare quello che è di Cesare, ma date a Dio
quello che è di Dio…'; ciò significa che potete pure
chiedere le tasse su ciò che è vostro, ma non potete chiedere le tasse su ciò
che è di Dio".
All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni ed il municipio di
__________, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della Legge
sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP, RL 2.1.3.1). La
legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari dell'atto impugnato, discende
dall'art. 43 PAmm, in virtù del rinvio operato dall'art. 42 LMSP. Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
-
Il ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del
diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto: l'errata o la
mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante
implicitamente da essa; l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto;
l'eccesso e l'abuso di potere; la violazione di una norma essenziale di
procedura (art. 61 PAmm).
Con il ricorso può essere impugnato ogni
accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art.
62 PAmm).
- 3.1. I
fatti non sono contestati.
In questa
sede, come pure davanti alle autorità inferiori, __________ e __________ si
sono sostanzialmente limitati ad affermare la propria intenzione di non pagare
una tassa sul consumo dell'acqua, dal momento che tale bene, creato da Dio, non
apparterrebbe agli uomini.
I
ricorrenti hanno espresso il proprio dissenso rispetto alla decisione del
Dipartimento delle istituzioni, senza però indicare in che cosa si
sostanzierebbe la violazione del diritto che vi si potrebbe ravvisare.
3.2. Il Tribunale cantonale amministrativo è
chiamato a giudicare della conformità di una decisione con il diritto vigente,
compreso il diritto costituzionale cantonale e federale, le convenzioni internazionali
applicabili ed i principi generali del diritto (Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, CFPG, ad art. 61 PAmm, pagg. 316 ss.). È
vero che questo Tribunale non si limita a verificare la corretta applicazione
delle sole norme invocate dal ricorrente, ma è pur sempre indispensabile che il
ricorrente faccia valere che la decisione impugnata sia illegittima, sia in
qualche modo in contrasto con la legge, materiale o procedurale.
3.3. Ciò non è il caso nella presente
fattispecie, dove gli istanti si sono limitati a propugnare le proprie
convinzioni, religiose e/o filosofiche, senza per questo indicare in che
maniera la decisione impugnata violerebbe il diritto positivo; anzi, affermando
persino di non contestare la legittimità della suddetta decisione:
"non abbiamo
mai messo in dubbio che questa tassa, secondo le vostre leggi e regolamenti,
sia legittima, ma secondo i regolamenti di Dio non lo è".
Ebbene, questo Tribunale è invece chiamato
ad applicare proprio le leggi ed i regolamenti secolari.
Non ravvisando una qualche censura alla
decisione del dipartimento delle istituzioni, atta ad essere verificata da questo
Tribunale alla luce del diritto applicabile, il ricorso di __________ e
__________ va respinto.
- La tassa
di giustizia, particolarmente contenuta in ragione delle motivazioni tutto
sommato ideali che hanno sorretto i ricorrenti, segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 40, 42 LMSP; 3, 18, 28, 43, 61, 62
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 200.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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