AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.412
Data decisione, Autorità:
05.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00412
Lugano
5 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22
novembre 2001 di
__________ e __________
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 6 novembre 2001 del
Consiglio di Stato (no.
5159), con la quale veniva accertata la parziale natura boschiva del mappale
no __________ RF di __________, facendo ordine ai proprietari di rimuovere la
recinzione all'interno dell'area boschiva;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
e __________ sono proprietari della particella no __________ RF di __________,
di complessivi mq. 20'170.
Il 2
maggio 2001 l'Ufficio forestale VIII circondario, rilevato come sulla proprietà
in oggetto era stata eretta, senza autorizzazione, una recinzione parzialmente
in area forestale, ne imponeva la rimozione.
Con
scritto 9 maggio 2001 __________ chiedeva la revoca della decisione e l'autorizzazione
a mantenere la recinzione di cui trattasi.
L'Ufficio
forestale VIII circondario promuoveva quindi d'ufficio l'accertamento della
natura boschiva del mappale __________ di __________.
B. Con
decisione 6 novembre 2001 il Consiglio di Stato accertava la parziale natura
boschiva del mappale in oggetto, assegnando ai proprietari un termine di 60
giorni dalla crescita in giudicato della decisione per procedere alla rimozione
della recinzione sita all'interno dell'area boschiva accertata.
C. Con ricorso
22 novembre 2001 __________ e __________ postulano l'annullamento della
predetta decisione, chiedendone la riforma nel senso di diminuire l'estensione
dell'area boschiva rispetto a quanto accertato con la risoluzione impugnata,
annullando contestualmente l'ordine di demolizione della recinzione. I
ricorrenti sostengono che da una planimetria del 19.12.1997 allestita dall'ing.
__________ emergerebbe un'area boschiva diversa, di estensione minore di quella
accertata con decisione del Consiglio di stato. Inoltre si sarebbe tenuto conto
di piante che non avrebbero venti anni.
In merito
alla recinzione, tratterebbesi di alcuni pali e relativa rete metallica, di
un'altezza di circa m 1,20; il bosco non sarebbe comunque recintato
interamente, ma solo in alcuni tratti, la cinta essendo stata posata solo nei
punti dove vi sarebbero degli scoscendimenti tali da mettere in pericolo
l'incolumità delle pecore che pascolano nella zona, ma anche delle persone,
segnatamente dei bambini.
Vi
sarebbero poi nella zona innumerevoli recinzioni, di più vaste dimensioni, per
cui si giustificherebbe, nella misura in cui la situazione di illegalità sia la
regola, la parità di trattamento.
D. Con
risposta 3 dicembre 2001 il Municipio di __________ si rimette al giudizio del
tribunale amministrativo.
Con
risposta 30 gennaio 2002 la Sezione forestale del Dipartimento del territorio postula
la reiezione del gravame.
Rileva
che l'estensione del bosco è stata correttamente determinata mediante la
procedura d'accertamento, fondandosi sulle circostanze oggettive verificate in
loco dal tecnico della sezione forestale e sul concetto di bosco come stabilito
dal diritto federale. In tal senso l'esistenza di altri documenti precedenti
non sarebbe quindi rilevante. Il bosco in oggetto adempirebbe tanto i requisiti
quantitativi, essendo parte di un più vasto complesso boschivo, quanto quelli
qualitativi, svolgendo un'importante funzione di protezione paesaggistica.
In punto
all'ordine di rimozione della recinzione rileva poi come la legislazione vigente
vieterebbe la recinzione del bosco, sicché quella in oggetto sarebbe abusiva. I
motivi addotti dai ricorrenti a giustificazione della recinzione non
rientrerebbero nel novero di quelli ammessi dalla giurisprudenza in deroga al
principio legale.
Considerato, in diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 cpv. 2
della Legge cantonale sulle foreste (LCFo); la legittimazione attiva dei
ricorrenti è pure pacifica in quanto direttamente e personalmente toccati dalla
decisione impugnata (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm), è
quindi ricevibile in ordine.
-
Per l'art.
10 della Legge federale sulle foreste (LFo), chi comprova un interesse degno di
protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo. La
decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie
coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le
coordinate, indicando in un piano l'ubicazione e l'estensione dei fondi
interessati (art. 12 Ordinanza sulle foreste, OFo).
Giusta
l'art. 4 LCFo, il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del
carattere forestale di un fondo, ritenuto che esso può procedere d'ufficio
(cpv. 2).
Scopo
della procedura è chiarire se un fondo o parte di esso adempia i presupposti
per essere considerato bosco a' sensi della legislazione forestale (DTF 122 II
279). Per l'art. 2 LFo, si considera foresta ogni superficie coperta da alberi
o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali, ritenuto che
l'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario
non sono elementi rilevanti al riguardo. Sono pure considerate foreste i boschi
pascolati, i pascoli alberati e le selve (cpv. 2). Non sono per contro
considerati foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti.
In
applicazione dell'art. 1 LFo, l'art. 3 LCFo prescrive che una superficie
coperta da alberi, che può svolgere funzioni forestali (funzione protettiva,
sociale o economica: art. 1 LFo), è da considerare bosco quando abbia
un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno
20 anni.
Determinante
per stabilire se si tratti di bosco è il momento della decisione, ritenuto
comunque che, può essere considerato bosco anche un fondo privo di alberi qualora
le superfici siano state disboscate senza autorizzazione (DTF 120 Ib 342).
- Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile
contro la violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del
diritto l’errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o
risultante implicitamente da essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un
fatto (art. 61 PAmm).
Con il
ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti
rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm).
La
superficie alberata di cui trattasi sorge ai margini di una vasta zona
boschiva, sicché adempie i criteri quantitativi per poter essere qualificato
bosco.
A torto i
ricorrenti sostengono che l'alberatura sul fondo di loro proprietà non sia bosco:
in sede di sopralluogo è risultata l'esistenza di una fila di castani secolari
(fotografie no 1 e 6), chiaramente visibili anche sulla fotografia aerea del
1971, che ben riproduce la situazione. Considerando questi alberi quale limite
dell'area boschiva, la Sezione forestale ha fatto un uso corretto del proprio
potere d'apprezzamento, sicché la decisione del Consiglio di Stato non viola il
diritto.
Per
quanto riguarda poi la situazione dei due specifici punti indicati dai
ricorrenti sulla planimetria doc. 4, va rilevato che nel punto B il limite del
bosco è stato così stabilito per l'esistenza di un castagno sicuramente
centenario (fotografia no 1) il quale, come già precedentemente esposto,
unitamente ad altri alberi della medesima specie e di analoga età, forma una
linea continua che delimita chiaramente la zona boschiva (fotografia aerea del
1971).
Altrettanto
vale per parte S, dove è contestato che la protuberanza costituisca area
boschiva (punto A della planimetria doc. 4): ebbene, si è costatata la presenza
di cinque castagni secolari che, come ben risulta anche dalla documentazione
fotografica, stante la loro ubicazione non possono essere considerati quale
gruppo isolato di alberi ma devono essere considerati parte del bosco.
Vero è
che, tanto nei punti specifici contestati quanto nella rimanente area boschiva
all'interno della recinzione, ad eccezione dei menzionati castagni e di alcune
betulle non vi sono arbusti e manca la tipica vegetazione del sottobosco. Ciò è
dovuto però al fatto che in tempi recenti il proprietario ha proceduto ad una radicale
pulizia del sito, in precedenza inselvatichito, allo scopo di ripristinarne lo
stato originale e renderlo pascolabile per le pecore. Questo fatto non è
sufficiente per non considerarlo area boschiva, tanto più che, anche se lo si
volesse considerare bosco pascolato, a norma di legge anch'esso sarebbe
considerato bosco.
Il fatto
che, nell'ambito della compravendita del fondo di cui trattasi, la Sezione dell'agricoltura
non abbia menzionato che la particella era parzialmente anche di natura
boschiva non giova ai ricorrenti perché in quella sede si trattava unicamente
di decidere se il fondo fosse soggetto alla LFDR, questione poi risolta affermativamente
(doc. 2). Neppure può indurre a diversa conclusione che a registro fondiario il
fondo non sarebbe indicato quale parzialmente boschivo, tale elemento non
essendo di alcuna rilevanza (art. 2 LFo).
Ancora
una volta la decisione impugnata non viola il diritto. Ne discende che, nella
misura in cui contesta l'accertamento del limite dell'area boschiva, il ricorso
va respinto.
- Per l'art.
699 CC, l'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche
selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale,
riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare,
limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. Questa norma
permette quindi al pubblico un ampio accesso al bosco ed al pascolo. L'art. 699
CC tutela d'un lato gli interessi del singolo, dall'altro l'interesse pubblico,
salvaguardando per la popolazione le necessarie aree di svago. Trattasi di una
cosiddetta norma doppia, contenente prescrizioni di diritto privato e di
diritto pubblico che l'amministrazione fa valere in via amministrativa, il
privato mediante gli strumenti del diritto civile.
L'art. 14
della Legge federale sulle foreste (LFo) impone poi ai cantoni di provvedere
affinché la foresta sia accessibile al pubblico. In tal senso, l'art. 10 cpv. 1
LCFo statuisce che l'area forestale è accessibile a chiunque, vietando in
particolare le recinzioni o altre costruzioni che ne limitano l'accesso.
Giusta
l'art. 43 LFo, è punito con l'arresto o la multa sino a 20'000 franchi, chi
limita l'accessibilità della foresta. Inoltre, chi contravviene alle
disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino dello stato anteriore
e al risarcimento del danno cagionato (art. 41 LCFo).
Poiché,
come visto, il bosco dev'essere accessibile al pubblico, è di principio vietato
costruire recinzioni od ostacoli atti ad impedire la libera circolazione delle
persone.
4.1. Per
motivi di razionalità, giurisprudenza e dottrina ammettono eccezioni al divieto
di recingere i boschi: "la regola da seguire è analoga a quella adottata
nei casi in cui si vuole impedire il libero accesso ai pascoli (DTF 106 Ib 52
consid. 5). Secondo la giurisprudenza, in deroga al citato divieto si possono
erigere steccati di dimensioni ridotte per impedire la fuga del bestiame,
purché essi siano conformi all'uso locale (DTF 106 Ib 50/51; TUOR/SCHNYDER, Das
schweizerische Zivilgesetzbuch, X ediz., pag. 672; HAAB N 5, LEEMANN N 10
all'art. 699 CC)" (DTF 114 Ib238).
Nella
medesima decisione, il Tribunale federale costatava poi che "nel
Cantone Ticino i pascoli sono terreni liberi: non esiste il cosiddetto
"Weidewald" (cfr. MEIER-HAYOZ, N 36 all'art. 699 CC). Per
questo, per impedire al bestiame di scappare, non si cintano i boschi, ma i
prati. Si costruiscono dei muretti che si possono scavalcare senza difficoltà,
oppure si piantano dei pali nei quali si fanno passare dei fili dove
eventualmente si può innestare la corrente elettrica per spaventare gli animali,
impedendone così la fuga".
Pertanto,
la cinta eretta dall'insorgente con paletti metallici cementati nel terreno e
rete metallica non può essere considerata conforme agli usi locali.
Il
ricorrente sostiene di aver eretto la recinzione di cui trattasi perché vi sono
scoscendimenti tali da mettere in pericolo l'incolumità delle pecore che pascolano
in zona e delle persone.
Al
proposito va rilevato che i luoghi scoscesi sono invero molto frequenti in
tutto il Ticino, senza che sia mai sorto un uso locale nel senso di posare
delle recinzioni, che sono solo sporadiche e questo senza che vi siano
particolari problemi per persone e animali.
Il fatto
che, a detta del ricorrente, altri proprietari abbiano posato delle recinzioni
all'interno del bosco, in modo altrettanto abusivo, non consente ovviamente di
considerare tale agire quale uso locale.
In
considerazione di quanto precede, il ricorso va respinto. Tasse e spese sono poste
a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 3, 10 LFo, 12 OFo, 4, 41, 42 LCFo,
28, 43, 46, 61, 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, in complessivi fr. 1'000.-, sono carico dei ricorrenti in
solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster