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Numero d'incarto:
52.2001.408
Data decisione, Autorità:
17.12.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00408
Lugano
17 dicembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 novembre 2001 di
entrambi patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 6 novembre 2001 (n. 5118) del Consiglio
di Stato di non ammettere i ricorrenti alla partecipazione al concorso d'architettura
concernente la progettazione del __________;
vista la risposta 29 novembre
2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divi-
sione delle risorse, Sezione
logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con bando
2/4 ottobre 2001, pubblicato parzialmente sul foglio ufficiale del __________
(n. __________, pag. __________), il Consiglio di Stato, agente attraverso il
dipartimento delle finanze, sezione della logistica, ha promosso una procedura
di concorso, a due fasi, concernente la progettazione del __________. Il bando
precisava, alla cifra 1.4., che al concorso potevano partecipare tutti gli architetti
con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti al Registro svizzero
degli architetti livello A/B (REG A/B) o con titolo equipollente; inoltre gli
architetti con domicilio professionale o civile negli Stati firmatari
dell'accordo OMC con titolo equipollente e abilitati ad esercitare la loro
professione nel paese di domicilio. L'inoltro delle candidature è stato fissato
al 18 ottobre 2001.
B. Con
risoluzione 6 novembre 2001 (n. 5118) il Consiglio di Stato ha deciso di non
ammettere alla partecipazione al concorso gli architetti __________ e
__________, che avevano inoltrato la loro candidatura, per il motivo che non
erano iscritti al Registro svizzero degli architetti, in difetto di un periodo
di pratica sufficiente (triennale) dopo gli studi.
C. a) Con
unico ricorso del 20 novembre 2001 gli arch. __________ e __________, hanno
impugnato la menzionata decisione dinanzi a questo Tribunale, al quale hanno
domandato di annullarla e di ammetterli a partecipare al concorso.
I
ricorrenti ricordano anzitutto di essere stati ammessi alla procedura di
concorso concernente la ristrutturazione della sala del Gran Consiglio e dei
locali annessi, per la quale erano stati posti gli stessi requisiti di
partecipazione: il Governo aveva pertanto ritenuto, in quell'occasione, che il
diploma conseguito dagli insorgenti presso il politecnico federale di Losanna il
26 maggio 2000 potesse essere considerato come un titolo equipollente a quello
di cui disponevano i professionisti iscritti nel Registro svizzero degli
architetti. Non sussiste pertanto alcun valido motivo per escludere la loro
candidatura nella procedura in rassegna.
Riallacciandosi alla precedente censura gli
insorgenti sostengono, in seguito, che il loro diploma debba effettivamente
essere considerato equipollente a quello dei professionisti iscritti al Registro
svizzero degli architetti.
Da ultimo essi intravedono una lesione del
principio di uguaglianza e della libertà economica nel fatto di subordinare la
partecipazione al concorso allo svolgimento di un periodo di pratica triennale
posteriormente al compimento degli studi.
Gli insorgenti chiedono infine che al
gravame venga conferito effetto sospensivo.
b) Con
risposta 29 novembre 2001 il dipartimento finanze ed economia postula la
reiezione dell'impugnativa e della domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
merito alla competenza ad evadere il ricorso in esame il Tribunale considera
quanto segue.
1.1.1. Il concordato intercantonale sugli
appalti pubblici (CIAP) è stato approvato dall'assemblea straordinaria del 25
novembre 1994 della conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti delle
pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione
dell'ambiente e della conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti
dell'economia pubblica. Il Cantone Ticino vi ha aderito mediante decreto legislativo
del 6 febbraio 1996. Il CIAP, approvato dal dipartimento federale dell'economia
pubblica il 14 marzo successivo, è entrato in vigore il 21 maggio 1996. Le direttive
di esecuzione del CIAP (DirCIAP) sono state approvate dal Consiglio di Stato
mediante decreto esecutivo 6 novembre 1996, entrato in vigore il 12 novembre successivo.
1.1.2. Il CIAP è, tra l'altro, applicabile
all'aggiudicazione di prestazioni di servizi, vale a dire contratti tra
committente e offerente in merito alla fornitura di prestazioni di servizio,
conformemente all'allegato I, appendice 4 dell'accordo GATT (art. 6 cpv. 1
lett. c CIAP), allorché il loro valore stimato, al netto dell'IVA, raggiunge i
fr. 403'000.-- (art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP): valore quest'ultimo adeguato in
fr. 383'000.-- da parte dell'organo intercantonale in applicazione dell'art. 4
cpv. 2 lett. c CIAP. Al CIAP sottostà, tra l'altro, in qualità di committente,
lo Stato (art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP). L'art. 15 cpv. 1 CIAP stabilisce che
contro le decisioni del committente è dato ricorso a un'istanza cantonale
indipendente, che decide in via definitiva. Nel nostro Cantone è stato designato
all'uopo il Tribunale cantonale amministrativo (art. 4 cpv. 1 del decreto legislativo
di adesione).
1.1.3. Nel concreto caso committente è lo
Stato. La commessa in discussione, che concerne una prestazione di servizio contemplata
all'allegato I, appendice 4 dell'accordo GATT (corrispondente agli allegati 2
del CIAP e DirCIAP), supera ampiamente il valore soglia fissato all'art. 7 cpv.
1 lett. b CIAP. La risoluzione 6 novembre 2001 con cui il Consiglio di Stato ha
escluso i ricorrenti dalla partecipazione al concorso costituisce una decisione
impugnabile giusta l'art. 15 cpv. 1 CIAP (cfr. inoltre § 33 lett. d DirCIAP).
La competenza del Tribunale amministrativo a decidere il gravame in discussione
è pertanto data (art. 4 cpv. 1 del decreto legislativo di adesione al CIAP).
1.2. Il ricorso è inoltre tempestivo (art.
15 cpv. 2 CIAP) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 4 cpv. 2 del
decreto legislativo di adesione al CIAP; 43 PAmm).
1.3. L'impugnativa è dunque ricevibile in
ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria
(art. 4 cpv. 2 del decreto legislativo di adesione al CIAP; 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il
CIAP regola la reciproca apertura dei Cantoni nell'ambito dell'aggiudicazione
delle loro commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 CIAP). Esso intende armonizzare le
norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo
e in conformità agli impegni internazionali della Svizzera (art. 1 cpv. 2
CIAP). I suoi obiettivi sono, in particolare (art. 1 cpv. 2 CIAP): promuovere
un'efficace concorrenza tra gli offerenti (lett. a), garantire la parità di
trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale (lett.
b), assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione (lett. c),
consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (lett.
d). In quest'ottica l'art. 11 CIAP pone i seguenti principi generali di
aggiudicazione: non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti
(lett. a), concorrenza efficace (lett. b), divieto di negoziare le offerte
presentate (lett. c), rispetto delle norme di ricusa (lett. d), osservanza delle
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di
lavoro (lett. e), parità di trattamento tra uomo e donna (lett. f), trattamento
confidenziale delle informazioni (lett. g).
2.2. La
promulgazione delle disposizioni d'esecuzione del CIAP spetta ai Cantoni (art.
3 CIAP). Tali disposizioni devono garantire tra l'altro, per quanto qui
interessa, una procedura di verifica dell'idoneità degli/delle offerenti
secondo criteri oggettivi e verificabili (art. 13 lett. d CIAP). Il § 19
DirCIAP prevede pertanto che il committente stabilisce criteri oggettivi e le
prove da produrre per il giudizio dell'idoneità degli offerenti. Questi criteri
concernono in particolare l'efficienza finanziaria, economica, tecnica e organizzativa.
2.3. In concreto il bando di concorso 2/4
ottobre 2001 stabilisce, alla cifra 1.4., che al concorso possono partecipare
tutti gli architetti con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti
al Registro svizzero degli architetti livello A/B (REG A/B) o con titolo
equipollente; inoltre gli architetti con domicilio professionale o civile negli
Stati firmatari dell'accordo OMC con titolo equipollente e abilitati ad
esercitare la loro professione nel paese di domicilio.
2.4. Il bando di concorso costituisce una
decisione impugnabile (§ 33 lett. b DirCIAP); i documenti di concorso sono
inoltre considerati come parte integrante del bando (§ 13 cpv. 3 lett. g e § 14
DirCIAP). Per questo motivo, eventuali contestazioni contro le condizioni
stabilite dal bando o dai documenti di concorso ad esso allegati vanno di
principio sollevate, senza indugio, al momento in cui vengono rese note ai vari
interessati, tramite l'impugnazione del bando stesso. Chi omette di contestare
immediatamente tali condizioni è ritenuto accettarle per atti concludenti e non
è più ammesso a rimetterle in discussione nel seguito della procedura (DTF 125
I 203).
- 3.1. Sono
iscritti nei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici
i cittadini svizzeri o del Liechtenstein che hanno terminato con successo gli
studi presso una scuola riconosciuta dalla fondazione dei Registri (politecnici
federali, istituto d'architettura dell'università di Ginevra, scuole tecniche
superiori, scuole tecniche) e che hanno pertanto acquisito le conoscenze e le
capacità necessarie all'esercizio della professione corrispondente, attestate
da diplomi o certificati. È inoltre necessario disporre di un'esperienza
pratica (art. 1 lett. a del Regolamento concernente l'iscrizione nei Registri;
in seguito: Regolamento). Possono inoltre essere iscritte le persone che hanno
acquisito delle conoscenze professionali e di cultura generale in altro modo e
provano, in una procedura d'esame, di essere in grado di esercitare con
competenza la professione corrispondente (art. 1 lett. b Regolamento).
Nel Registro A degli architetti (livello
politecnici federali) sono iscritti i professionisti la cui formazione
comprende, di regola, degli studi universitari completi e un'esperienza pratica
nella loro professione (art. 2 cifra 1 Regolamento). È considerata sufficiente,
di regola, a questo scopo un'esperienza pratica di tre anni posteriormente al
compimento degli studi (art. 3 cifra 1 Regolamento).
Nel Registro B degli architetti (livello
scuole tecniche superiori) sono iscritti i professionisti la cui formazione
comprende, di regola, degli studi tecnici superiori completi su base
scientifica e un'esperienza pratica nella loro professione (art. 8 cifra 1 Regolamento).
È considerata sufficiente, di regola, a questo scopo un'esperienza pratica di
tre anni posteriormente al compimento degli studi (art. 9 Regolamento).
3.2. In concreto i ricorrenti, che hanno
conseguito il diploma in architettura presso il politecnico federale di Losanna
il 26 maggio 2000, non sono iscritti nel Registro A o B di questa categoria. Né
lo potrebbero, in difetto di sufficiente esperienza professionale (triennale)
dopo il compimento degli studi. A giusta ragione sono pertanto stati esclusi
dalla partecipazione al concorso in esame, in quanto non adempivano i requisiti
fissati a questo scopo dal bando di gara.
3.3. I
ricorrenti obiettano tuttavia, in primo luogo, di essere stati ammessi alla
procedura di concorso concernente la ristrutturazione della sala del Gran
Consiglio e dei locali annessi, per la quale erano stati posti gli stessi
requisiti di partecipazione: il Governo aveva pertanto ritenuto, in
quell'occasione, che il diploma conseguito dagli insorgenti presso il
politecnico federale di Losanna il 26 maggio 2000 potesse essere considerato
come un titolo equipollente a quello di cui disponevano i professionisti
iscritti nel Registro A degli architetti. La censura è tuttavia inconferente.
L'equipollenza non può difatti essere circoscritta ai soli diplomi, ma deve
estendersi al complesso dei requisiti che abilitano un professionista
all'iscrizione al Registro degli architetti. È in questo unico senso che
dev'essere interpretato il concetto di "titolo equipollente"
espresso alla cifra 1.4. delle condizioni di partecipazione al concorso. In
altre parole non basta, a questo scopo, disporre di un titolo di studio che
legittima l'iscrizione nel Registro A o B degli architetti per poter
partecipare alla gara; bisogna invece disporre di un titolo equivalente
all'iscrizione nel menzionato Registro. Ora, com'è stato spiegato poco sopra
(consid. 3.1.), per poter essere iscritti nel Registro A degli architetti
bisogna soddisfare due requisiti: aver compiuto degli studi universitari
completi nel ramo e possedere un'esperienza pratica nella professione di tre
anni posteriormente al compimento degli studi. È inoltre incontroverso che i
requisiti di cui dispongono i ricorrenti non permetterebbero loro di essere
iscritti nel Registro A degli architetti, non potendo vantare un periodo di
esperienza pratica professionale triennale posteriormente al compimento degli
studi. Il diploma rilasciato dal politecnico federale costituisce invece
unicamente uno dei due presupposti indispensabili per poter essere iscritti al
Registro A degli architetti. Accettando la candidatura degli insorgenti
nell'ambito del concorso concernente la ristrutturazione della sala del Gran
Consiglio e dei locali annessi, com'è ammesso dal dipartimento delle finanze e
dell'economia in sede di risposta, il Consiglio di Stato ha pertanto disatteso
il bando di gara allestito in quell'occasione. Per i motivi appena spiegati non
regge nemmeno la giustificazione addotta nella risposta allo scopo di
legittimare l'operato del Governo in quel frangente, ossia che trattavasi di un
oggetto di dimensioni ridotte e relativamente semplice, per cui il diploma di
architetto rilasciato dal politecnico federale, di cui disponevano i
ricorrenti, poteva essere considerato equipollente a quello dei professionisti
iscritti al Registro A degli architetti: l'equipollenza non doveva difatti
sussistere solo per i diplomi, bensì per tutti i requisiti che permettevano l'iscrizione
nel menzionato Registro. Per addivenire legittimamente allo stesso risultato, a
fronte di un oggetto di semplice soluzione, il Governo avrebbe semmai preventivamente
dovuto abbassare i requisiti di partecipazione posti nel bando di concorso. Ad
ogni buon conto, i ricorrenti non possono dedurre alcun vantaggio nella presente
sede, per il motivo che il Governo, agendo in dispregio delle condizioni di partecipazione
stabilite nella precedente, appena illustrata procedura di concorso, li aveva
ammessi alla gara.
3.4.
Sulla scorta delle considerazioni appena sviluppate cade nel vuoto l'ulteriore
argomento degli insorgenti, secondo cui il loro diploma debba effettivamente
essere considerato equipollente a quello dei professionisti iscritti al
Registro svizzero degli architetti. Il diploma in possesso dei ricorrenti è
certamente quello richiesto per l'iscrizione al Registro A degli architetti. I
ricorrenti non potrebbero tuttavia essere iscritti in tale Registro, in difetto
di un periodo di esperienza pratica professionale triennale posteriormente al
compimento degli studi. Invano essi asseriscono che nulla vieta di riconoscere
l'equipollenza del titolo per il diplomato che ha svolto un periodo di pratica
di un solo anno. Foss'anche possibile seguire la loro tesi - il periodo di
pratica professionale triennale costituisce del resto la regola, da cui si
potrebbe pertanto (eccezionalmente) prescindere (cfr. art. 3 cifra 1 del
Regolamento) - i ricorrenti non spendono tuttavia una sola riga né producono un
solo documento atti a dimostrare di aver svolto, durante questo unico loro anno
e mezzo di attività, una pratica professionale sufficiente, che potrebbe effettivamente
essere considerata equivalente rispetto a quella esatta per l'iscrizione nel
Registro A degli architetti.
3.5. Da ultimo i ricorrenti intravedono una
lesione del principio di uguaglianza e della libertà economica nel fatto di
subordinare la partecipazione al concorso allo svolgimento di un periodo di pratica
professionale triennale posteriormente al compimento degli studi. La censura è
tuttavia d'acchito irricevibile in questa sede. Essa mira difatti a contestare
(direttamente) la legittimità del requisito dell'iscrizione nel Registro A o B
degli architetti, che, com'è stato spiegato, presuppone l'adempimento di tale
condizione (vuoi ai fini dell'iscrizione stessa vuoi ai fini del riconoscimento
dell'equipollenza di altri titoli rispetto a quest'ultima). Essendo stato
sancito nel bando di concorso, questo requisito poteva rispettivamente doveva
essere contestato mediante l'impugnazione del bando stesso (cfr. consid. 2.4.).
Il fatto che in un'occasione precedente, fondata su circostanze fattuali
diverse, il Governo abbia disatteso l'obbligo di rispettare la menzionata
condizione, favorendoli, non permette ai ricorrenti di dedurre il contrario ed
imporre eccezionalmente l'esame della censura. L'argomento - sia soggiunto a
titolo puramente abbondanziale - non avrebbe peraltro avuto alcuna possibilità
di successo nel caso di specie.
-
L'impugnata
decisione non viola pertanto il CIAP o le DirCIAP (art. 16 cpv. 1 CIAP). Il
gravame, infondato nella misura in cui è ricevibile, deve dunque essere respinto.
Il presente giudizio rende infine superflua una decisione in merito alla
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
-
La tassa
di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16,
17 CIAP, 4 del decreto legislativo di adesione, § 19, 13, 33 delle direttive di
esecuzione, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
La presente
decisione è definitiva.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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