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Numero d'incarto:
52.2001.400
Data decisione, Autorità:
26.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00400
Lugano
26 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 novembre 2001 di
contro
la decisione 24 ottobre 2001 (n. 4980) del Consiglio
di Stato, che annulla la licenza edilizia rilasciatale dal municipio di
__________ per ampliare una casa d'abitazione situata nel nucleo del paese
(part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
26 novembre 2001 del
municipio di __________;
-
27 novembre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
29 novembre 2001 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________ è proprietaria di una casa d'abitazione situata nel
nucleo di __________ (part. n. __________ RF). L'edificio è strutturato su due
piani. A pianterreno v'è un soggiorno, un locale cucina, una lavanderia ed un
locale doccia. Al primo piano, sopra la cucina ed il soggiorno, vi sono invece
due camere.
Il 15 settembre 2000, la ricorrente ha
chiesto al municipio il permesso di ampliare la costruzione in orizzontale ed
in verticale, aggiungendo, a PT, in contiguità con i locali della lavanderia e
della doccia, un vano ripostiglio per la legna, ed al primo piano, sopra i
predetti locali un'ulteriore camera da letto.
Alla domanda si è opposta la vicina
__________, proprietaria della sovrastante part. n. __________ RF, sostenendo
che l'ampliamento superava i limiti fissati dall'art. 28 NAPR.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 31 luglio 2000 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della
vicina.
C. Con giudizio
24 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente. In sostanza, il
Governo ha ritenuto che l'aggiunta non potesse essere configurata alla stregua
di un piccolo ampliamento dettato da reali bisogni tecnici e funzionali,
rientrante nei limiti fissati dall'art. 28 NAPR.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di ripristinare la licenza annullata.
In sostanza, l'insorgente rimprovera al
Consiglio di Stato di aver travalicato i limiti del suo potere di cognizione,
sostituendosi al municipio nell'esercizio del potere d'apprezzamento che l'art.
28 NAPR riserva all'autorità comunale.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e
la vicina opponente, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Il municipio condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza
annullata di cui chiede il ripristino.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La visita in luogo, sollecitata
dall'insorgente, non appare invero idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi di fatto rilevanti per il giudizio. La situazione
dell'oggetto della contestazione e gli estremi del controverso intervento
emergono invero chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti.
- La zona
del nucleo di __________ si propone di salvaguardare i valori architettonici e
tradizionali (art. 28 cpv. 1 NAPR).
In quest'ottica eminentemente conservativa,
soggiunge la norma in questione (cpv. 2), sono ammessi soltanto interventi di
riattamento, ossia di risanamento senza ampliamenti (lett. a), di trasformazione,
ossia di cambiamento di destinazione senza ampliamenti (lett. b), di
ricostruzione, ossia di ripristino di un edificio demolito o distrutto, senza
ampliamento (lett. c).
"Piccoli ampliamenti", conclude il capoverso, "possono essere concessi se dettati
da reali bisogni tecnici e funzionali, tali da non snaturare l'edificio e il
suo ambiente" (lett. d).
La volontà del legislatore comunale di
escludere nuove costruzioni e di ammettere soltanto modici ampliamenti è chiara
ed evidente. Piccoli sono soltanto gli ampliamenti che dal profilo quantitativo
non alterano in misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente.
Decisive, ai fini del giudizio
sull'ammissibilità degli ampliamenti, non sono inoltre le esigenze personali e
soggettive dei proprietari pro tempore, bensì le necessità oggettive che
scaturiscono dalla destinazione dell'edificio. Possono quindi essere autorizzati
soltanto gli interventi, che oltre ad essere contenuti dal profilo
quantitativo, risultano effettivamente indispensabili per assicurare la continuazione
dell'utilizzazione dell'immobile e per adeguarne la fruibilità agli standard
abitativi comunemente riconosciuti. Un'estensione sostanziale delle
preesistenti possibilità di utilizzazione è di principio esclusa.
Tanto il concetto di "piccolo ampliamento",
quanto la nozione di "reale bisogno tecnico o funzionale" sono
di natura indeterminata (Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 66 B I seg.). In quanto tali, essi
riservano all'autorità comunale una certa latitudine di giudizio ai fini
dell'individuazione del loro contenuto precettivo. Nella misura in cui
appartengono ad una norma del diritto autonomo comunale, l'autorità superiore è
tenuta a rispettare questo margine d'interpretazione. Essa può scostarsi
dall'interpretazione data dal municipio soltanto quando questa appare
insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti costituzionali
dei cittadini. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità
cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza
esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che
contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il
fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico
indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli
dall'autorità comunale (DTF 96 I 369 seg, consid. 4, STA 27.03.2000 in re D.).
- Nell'evenienza
concreta, la ricorrente intende ampliare la sua casa d'abitazione, occupando il
minuscolo appezzamento di terreno ancora inedificato, situato a ridosso della
facciata NW, al fine di realizzare un'ulteriore camera da letto al primo piano.
Attualmente,
l'edificio dispone di una superficie utile di circa 97 mq [ PT:
(9.15 x 4.63) + (3.18 x 2.26) + (2.37 x 2.14) = 54.61;
I° P: (9.10 x 4.63) = 42.13) ].
L'aggiunta è di
circa 40 mq [ PT: (2.83 + 2.74 + 0.60) x (4.40 : 2) - (0.6 x 2.26) = 12.21;
I° P: (5.80 + 5.60) x (4.94 : 2) = 28.15 ]. In termini percentuali, l'aumento
della superficie disponibile supera quindi il 40%.
Leggermente meno
consistente, ma non per questo trascurabile, è l'aumento della volumetria.
Stando ai dati forniti dalla ricorrente, esso sarebbe di soli 88 mc; misura
che, rapportata ai 379 mc della costruzione esistente, corrisponderebbe ad un incremento
del 23%. In realtà, l'aumento si aggira attorno al 30%, poiché già il
volume aggiunto al primo piano ammonta a circa 84 mc
[ (5.80 + 5.60) x (4.94 : 2) = 28.15 mq, superficie che moltiplicata per
un'altezza di 3.00 m da un volume di 84.45 mc], mentre il volume della legnaia
è di circa 40 mc [ (2.83 + 2.74 + 0.60) x (4.40 : 2) - (0.6 x 2.26) = 12.21 mq,
superficie che moltiplicata per l'altezza di m 3.50 da un volume di 42.73 mc ].
Orbene, contrariamente a quanto assume
l'insorgente, un simile ampliamento non può essere considerato piccolo ai sensi
dell'art. 28 NAPR. È ben vero che in termini assoluti l'aggiunta appare
contenuta in pochi metri quadrati. Il concetto di "piccolo
ampliamento" non va tuttavia inteso in termini assoluti, ma per rapporto
alle dimensioni della costruzione esistente. Pur non potendosi affermare che
snaturi l'ambiente, dal profilo quantitativo, non v'è dubbio che l'aggiunta
determini una significativa alterazione dell'identità della costruzione
esistente. Come la stessa ricorrente rileva, sottolineando i pregi
dell'intervento nell'ottica di un riordino della sostanza edilizia esistente,
anche dal profilo qualitativo, l'ampliamento modifica in misura ragguardevole
l'aspetto architettonico dell'attuale costruzione. Se fosse valutato secondo i
criteri applicabili alle costruzioni fuori della zona edificabile (art. 24 cpv.
2 vLPT), non potrebbe essere autorizzato (cfr. DTF 112 Ib 94 seg.).
L'aggiunta non risulta inoltre sorretta da
esigenze tecniche o da bisogni funzionali. L'attuale costruzione, anche se
minuscola, è in grado di assolvere convenientemente la sua funzione abitativa.
Essa dispone in effetti di un soggiorno, di un locale cucina/pranzo, di due
camere da letto e di adeguati servizi (doccia/WC; lavanderia). È piccola, ma
non le manca nulla per essere utilizzata a scopo residenziale anche primario.
Privo di rilevanza, da questo profilo, è il fatto che possa essere utilizzata
soltanto da una o due persone. Anche ammettendo che la formazione di un bagno
possa rispondere ad una necessità oggettiva di adeguare le condizioni di
abitabilità dell'edificio agli standard comunemente ammessi, si deve tuttavia
negare che l'aggiunta di un'ampia camera da letto (25 mq) sia dettata da un bisogno
oggettivo, riconducibile all'attuale situazione dell'immobile. A non averne
dubbio, l'aggiunta di un simile locale appare destinata a soddisfare soltanto
particolari esigenze personali della ricorrente. Non scaturisce dalle
condizioni di fruibilità dell'edificio. Considerato che l'edificio dispone di
uno scantinato, ancor meno giustificata, dal profilo del requisito relativo
all'esistenza di reali bisogni tecnici e funzionali, appare infine la formazione
dell'ampia legnaia (12 mq), prevista a pianterreno.
- In esito
alle considerazioni che precedono, non si può rimproverare al Consiglio di
Stato di aver travalicato i limiti del suo potere cognitivo, interpretando
l'art. 28 NAPR in modo lesivo dell'autonomia comunale. Tanto meno gli si può
rimproverare di non aver corretto il progetto, riconducendo l'aggiunta nei
limiti di un ampliamento ammissibile. Trattandosi di un difetto che non può essere
facilmente corretto, non v'è spazio per ripristinare la licenza annullata
subordinandola a determinate condizioni.
Il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 28 NAPR di __________; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 900.-
alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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