Restitutio in integrum denied after missed appeal deadline

52.2001.397Outro Tribunal21 de nov. de 2001Dismissed

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The cantonal administrative court rejected the municipality’s request for restitutio in integrum, which it had filed after missing the deadline to appeal a State Council decision rejecting its objection in a river-works consortial matter. The court held that the missing appeal warning in the administrative decision did not excuse the delay, because the legal framework clearly showed that the decision was not the last cantonal instance and the municipality was represented by counsel. The request was therefore manifestly unfounded. Court costs of CHF 800 were imposed on the municipality.

Sumário Omnilex

Art. 12 PAmm, Art. 137 CPC; restitutio in integrum for missed deadlines requires an impediment without fault. A defective or omitted indication of legal remedies does not as such warrant restitution where the applicable statutory provisions clearly disclose the available remedy and the party is represented by counsel. In such circumstances, counsel is expected to ascertain the correct procedural path from the legislation itself; ignorance attributable to legal error is then excluded (consid. 2). The principle that incomplete or erroneous appeal instructions are generally non-prejudicial does not apply where the defect could be detected without recourse to doctrine or case law.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2001.397

Data decisione, Autorità: 21.11.2001, TRAM

Incarto n. 52.2001.00397

Lugano 21 novembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza di restituzione in intero 8 novembre 2001 del

Comune di __________ patr. da: avv. __________

allo scopo di poter essere ammesso a ricorrere contro

la risoluzione 12 giugno 2001 (n. 2746) con cui il Consiglio di Stato ha respinto la sua opposizione inoltrata il 17 aprile 2000 nell'ambito della costituzione del consorzio obbligatorio per la realizzazione delle opere di arginatura lungo il fiume __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Dopo aver fatto allestire dallo studio __________ un progetto definitivo di sistemazione del fiume __________ in data giugno 1998/febbraio 2000 ed aver raccolto i necessari preavvisi favorevoli, con decreto 1 marzo 2000, adottato in applicazione dell'art. 8 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (LCons), il Consiglio di Stato ha approvato le opere di arginatura contemplate dal menzionato progetto e dichiarato la loro pubblica utilità in vista della costituzione di un nuovo consorzio obbligatorio ai sensi della stessa legge, il quale provvedesse alla loro realizzazione (cfr. dispositivi n. 1, 2, 3). Una volta eseguite le opere, queste sarebbero state cedute agli esistenti consorzi di manutenzione delle arginature dell'__________ ed il costituendo consorzio sarebbe stato sciolto (dispositivo n. 4). Nel contempo il Consiglio di Stato ha ordinato il deposito degli atti, composti dalla relazione tecnica, dal preventivo di costo e relativa chiave di riparto tra gli interessati, dai piani e dal rapporto di impatto ambientale (cfr. dispositivo n. 5).

B. a) Contro il menzionato decreto sono state inoltrate svariate opposizioni. Tra queste figurava quella del 17 aprile 2000 del comune di __________, patrocinato dall'avv. __________, che ha chiesto la modifica della chiave di riparto per il finanziamento delle opere e dei piani del progetto definitivo di sistemazione, oltre all'approfondimento ed al completamento del rapporto sull'impatto ambientale.

b) Con risoluzione 12 giugno 2001 (n. 2743) resa dietro proposta del dipartimento del territorio, il Consiglio di Stato, preso atto che la dichiarazione di pubblica utilità delle opere era cresciuta in giudicato, ha disposto la costituzione del consorzio obbligatorio per la realizzazione delle stesse, ne ha determinato i membri e le relative interessenze. Tutte le opposizioni, nella misura in cui non erano divenute prive di oggetto, sono state respinte: il dispositivo n. 2 specificava che queste sarebbero state evase con decisioni separate, dichiarate parte integrante del decreto. Il dispositivo n. 9 dello stesso indicava la possibilità di aggravarsi contro lo stesso dinanzi a questo Tribunale in applicazione degli art. 10 cpv. 2 e 32 cpv. 2 LCons. Il decreto in rassegna è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale cantonale di venerdì __________ (n. __________, pag. __________ segg.) ed intimato agli interessati, tra cui il comune di __________, e per esso al suo municipio.

c) Con risoluzione di stessa data (n. 2746) il Consiglio di Stato ha respinto l'opposizione del comune di __________. Quest'ultima, anch'essa notificata al municipio del comune, non specificava la facoltà di insorgere dinanzi a questo Tribunale.

C. a) Con ricorso di diritto amministrativo 26 luglio 2001 il comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale federale avverso la risoluzione governativa n. 2746, chiedendo il suo annullamento e la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato affinché completasse il rapporto d'impatto ambientale e procedesse ad una nuova pubblicazione.

b) Con sentenza 24 settembre 2001, intimata successivamente e ricevuta dal patrocinatore del comune il 30 ottobre 2001, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile l'impugnativa per mancato esaurimento delle istanze cantonali giusta l'art. 98a OG ed inoltre perché, giusta l'art. 32 cpv. 2 LCons, contro il giudizio governativo era preliminarmente esperibile un ricorso dinanzi a questo Tribunale.

D. L'8 novembre 2001 il comune di __________ ha inoltrato al Tribunale un'istanza di restituzione in intero allo scopo di poter essere ammesso a ricorrere contro la decisione governativa 12 giugno 2001.

Il Tribunale non ha proceduto a scambio di allegati (art. 12 cpv. 2 PAmm).

Considerato, in diritto

  1. La restituzione in intero contro il lasso del termini è data per i motivi e nei termini previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 PAmm). Essa si propone con istanza all'autorità competente che decide senza contraddittorio (art. 12 cpv. 2 PAmm).

  2. 2.1. La competenza del Tribunale è data (art. 12 cpv. 2 PAmm, 32 cpv. 2 LCons e relativo rinvio all'art. 208 cpv. 1 LOC; Rep. 1968, 202). L'istanza è inoltre tempestiva (art. 12 cpv. 1 PAmm, 139 CPC).

2.2. Giusta l'art. 137 CPC, applicabile attraverso l'art. 12 cpv. 1 PAmm, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, comparire, o di chiedere un rinvio: a) perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza; b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato.

In concreto, non è soddisfatta nessuna delle suddette ipotesi; segnatamente, non ricorre la prima ipotesi affacciata alla lettera a) dell'art. 137 CPC. La decisione 12 giugno 2001 (n. 2746), con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'opposizione del comune __________, non menzionava la possibilità di ricorrere contro la stessa dinanzi a questo Tribunale in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 LCons e come imponeva, del resto, l'art. 98a OG (cfr. inoltre l'art. 6 cpv. 3 del DLALPAmb). Quest'omissione disattendeva pertanto l'art. 26 cpv. 2 PAmm, giusta cui ogni decisione dev'essere munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare alle parti alcun pregiudizio. Non è tuttavia ammesso ad invocare simile tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione della dottrina e della giurisprudenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono la sentenza 24 settembre 2001 del Tribunale federale consid. 2b con rinvii). Ora, come ha concluso l'alta Corte federale nella sentenza 24 settembre 2001, "sia l'art. 98a OG sia le norme di diritto cantonale sopra citate portavano chiaramente alla conclusione che la decisione impugnata non era d'ultima istanza cantonale." (cfr. consid. 2b in fine). Bisogna pertanto negare che la scadenza del termine per ricorrere contro la risoluzione governativa 12 giugno 2001 dinanzi a questo Tribunale sia stata, in concreto, ignorata senza colpa della parte ricorrente, che si è fatta assistere da un legale.

  1. L'istanza, palesemente infondata, dev'essere respinta. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico del comune di __________, intervenuto a tutela di interessi economici propri (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 32 LCons, 208 LOC, 3, 12, 28 PAmm, 137, 139 CPC;

dichiara e pronuncia:

  1. L'istanza è respinta.

  2. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico del comune di __________.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

restitutio in integrummissed deadlineappeal instructionslegal remedy noticecantonally final decisioncounselcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the municipality was entitled to restitutio in integrum for missing the appeal deadline

Decisão extraída

No. The omission of appeal instructions did not excuse the missed deadline because the applicable statutes clearly showed that the challenged decision was not the final cantonal instance, and the municipality was assisted by counsel.

Fundamentação extraída

Restitution under Art. 12 PAmm and Art. 137 CPC requires an impediment without fault. A defective legal-remedy notice normally should not harm a party, but not where counsel could have identified the correct remedy from the statutes alone. Here, the relevant provisions made the available cantonal appeal clear.

Questão jurídica principal

Who bears the court costs

Decisão extraída

The municipality must bear the judicial fee because it acted to protect its own economic interests.

Fundamentação extraída

Under Art. 28 PAmm, the unsuccessful applicant is charged costs in these circumstances.

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