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Numero d'incarto:
52.2001.379
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00379
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 ottobre 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 2 ottobre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 4667), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 9 luglio 2001 con cui il municipio di __________ autorizza la trasformazione
di una stazione di benzina in un'officina per la riparazione di vetri d'auto,
imponendo l'obbligo di murare il passaggio aperto verso l'attiguo box per
auto (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
__________ è proprietaria di uno stabile ad uso residenziale e commerciale,
situato a __________ in via __________ (part. __________ RF);
che a pianterreno dello stabile vi sono due
vani: uno autorizzato come cassa/chiosco di una stazione di benzina, l'altro,
attiguo, ma separato da una parete, adibito invece ad autorimessa (box) per due
auto;
che all'inizio di ottobre del 2000
l'autorità comunale ha constatato che nei vani suddetti era stato dato avvio a
lavori non autorizzati;
che il 26 ottobre 2000 la __________,
amministratrice dell'immobile, ha chiesto al municipio il permesso di
trasformare i vani in questione in un'officina per la riparazione di vetri
d'auto; l'intervento prevedeva, fra l'altro, di trasformare l'autorimessa in un
deposito accessibile dal locale officina attraverso un'apertura praticata nel muro;
che con decisione 9 luglio 2001 il municipio
ha autorizzato la trasformazione limitatamente al vano già adibito a
cassa/chiosco; la trasformazione dell'autorimessa non è invece stata
autorizzata, perché avrebbe comportato un aumento dell'indice di sfruttamento
dell'immobile, già abbondantemente superiore al limite di zona;
che con il medesimo provvedimento l'autorità
comunale ha ordinato la chiusura della porta di collegamento realizzata nel
muro che separa l'officina dall'autorimessa;
che con giudizio 2 ottobre 2001 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata dalla __________;
che contro questo giudizio la soccombente si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento
dell'obbligo di chiudere l'apertura praticata tra il locale officina e
l'attigua autorimessa, a suo avviso sproporzionato e fondato su un
inammissibile processo alle intenzioni;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio,
che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; all'insorgente,
titolare della controversa licenza, va riconosciuta la legittimazione attiva;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che l'indice di sfruttamento è dato dal
rapporto fra la superficie utile lorda (sul) e la superficie edificabile (art.
37 cpv. 1 LE);
che la superficie utile lorda è la
superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici che è utilizzata o può
essere utilizzata per l'abitazione od il lavoro (art. 38 cpv. 1 LE);
che decisivo ai fini del computo di una
determinata superficie nella superficie utile lorda non è l'indicazione data
dal proprietario circa la sua utilizzazione effettiva, ma la situazione
oggettiva dei vani ai fini di una possibile utilizzazione (Scolari, Commentario,
II ed., ad art. 38 LE, n. 1126);
che, in concreto, l'apertura di una porta
nel muro di separazione fra l'officina e l'attigua autorimessa permette di
considerare la superficie di quest'ultima come oggettivamente utilizzabile per
rispondere alle esigenze dell'attività imprenditoriale insediata nell'officina;
che al riguardo è sufficiente considerare
che la domanda di costruzione prevedeva di trasformare l'autorimessa in un
deposito per l'officina, che - essendone priva - ne ha un impellente bisogno,
mentre non ha sicuramente bisogno di un'autorimessa;
che, in tali circostanze, ben si può
ritenere, senza fare alcun processo alle intenzioni, che l'apertura praticata
nel muro fra l'officina e l'autorimessa determini una connessione tale fra i
due vani da far apparire la superficie di quest'ultima come parte integrante
della superficie utile lorda dell'intero stabilimento;
che, di conseguenza, del tutto giustificata
è la richiesta del municipio di chiudere l'apertura abusivamente praticata fra
i due locali con un unico, evidente scopo: quello di trasformare l'autorimessa
in un deposito per l'officina;
che il ricorso, infondato, va quindi
senz'altro respinto, addebitando la tassa di giustizia all'insorgente secondo
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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