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Numero d'incarto:
52.2001.368
Data decisione, Autorità:
23.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00368
Lugano
23 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 ottobre 2001 di
__________entrambi patr. da: avv.
contro
la decisione 25 settembre 2001 del Consiglio di
Stato (n. 4518) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso
la risoluzione 21 maggio 2001 con cui il municipio di __________ ha negato
loro la licenza edilizia per la posa di un apiario sulla part. n. __________
RF, ordinando loro di rimuoverlo assieme ad un altro;
viste le risposte:
-
22 ottobre 2001 di __________;
-
24 ottobre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
26 ottobre 2001 di
__________;
-
26 ottobre 2001 di
__________;
-
9 novembre 2001 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i
ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di un fondo (part. n.
__________ RF), situato nella frazione di __________ del comune di __________;
che il
fondo è assegnato in parte alla zona del nucleo, in parte alla zona R3 ed in parte
alla zona agricola;
che nella parte assegnata alla zona del
nucleo sorge la casa d'abitazione del ricorrente __________, realizzata nel
1994/95 mediante trasformazione di una vecchia stalla;
che il 24
marzo 2001 __________ ha notificato al municipio l'intenzione di posare sul
fondo in questione un vecchio apiario, trasferendovelo con l'elicottero da un
altro terreno (part. n. __________ RF);
che il 3 aprile 2001 il municipio ha
constatato che l'apiario era già stato posato; in quell'occasione avrebbe
rilevato che sullo stesso fondo, a ridosso dell'abitazione del ricorrente
__________, ve n'era un secondo;
che il 20 aprile 2001 il municipio ha
invitato __________ ad inoltrare una notifica in sanatoria anche per un
ulteriore apiario, che sarebbe stato posato su un fondo di __________, situato
a __________, fuori della zona edificabile (part. __________ RF);
che nel termine di pubblicazione della
notifica del 24 marzo 2001, relativa all'apiario traslocato con l'elicottero, i
confinanti qui resistenti si sono opposti al rilascio della licenza edilizia;
che con decisione 21 maggio 2001 il
municipio si è rifiutato di rilasciare la licenza edilizia per l'apiario
oggetto di tale notifica, ordinando nel contempo ai ricorrenti di rimuoverlo
assieme a quello rilevato nel frattempo accanto alla casa d'abitazione;
che con giudizio 25 settembre 2001 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________ e da __________;
che senza esperire alcun accertamento il
Governo ha in sostanza ritenuto che entrambi gli apiari fossero ubicati nella
zona del nucleo e si ponessero in contrasto insanabile con la funzione
abitativa ad essa assegnata;
che contro il predetto giudizio governativo
i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che con diffuse argomentazioni gli
insorgenti rilevano che l'apiario oggetto della notifica 24 marzo 2001 insiste
sulla porzione del fondo attribuita alla zona agricola, mentre il secondo,
situato nella zona del nucleo a lato della casa d'abitazione, esisterebbe da
oltre 60 anni;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, dal municipio e dagli opponenti, che ne chiedono il rigetto con
argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;
che certa è la legittimazione attiva dei
ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento impugnato;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); non è certo compito del Tribunale
cantonale amministrativo sobbarcarsi l'onere degli accertamenti che il Consiglio
di Stato elude; lo si deduce dall'art. 65 cpv. 2 PAmm, che permette al
Tribunale cantonale amministrativo di rinviare la causa per nuovo giudizio
all'istanza inferiore nel caso in cui quest'ultima ha accertato i fatti in modo
incompleto;
che oggetto della presente vertenza è la
decisione 21 maggio 2001 con cui il municipio di __________ ha negato ai
ricorrenti il rilascio di una licenza per un apiario, che nel frattempo è stato
posato abusivamente, ordinando loro di rimuoverlo assieme all'apiario di cui
sarebbe stata soltanto recentemente constatata l'esistenza accanto
all'abitazione di __________;
che per ammissione dello stesso municipio,
l'apiario oggetto della notifica 24 marzo 2001 è stato posato su terreno appartenente
alla zona agricola: zona, che per la sua funzione è esclusa dalla zona
edificabile; irrilevante è il fatto che disti solo un metro dalla zona del
nucleo;
che le domande di costruzione interessanti
fondi esclusi dalla zona edificabile soggiacciono alla procedura ordinaria di
rilascio del permesso (art. 4 - 6 RLE): devono quindi essere in ogni caso
trasmesse all'autorità cantonale per preavviso (art. 18 RLE);
che, trattando la domanda 24 marzo 2001
secondo la procedura di notifica ed omettendo di interpellare l'autorità
cantonale per preavviso, il municipio ha chiaramente violato norme essenziali
di procedura;
che, nella misura in cui viene negata la
licenza edilizia, già per questo motivo vanno annullate sia la decisione 21
maggio 2001 del municipio, sia la risoluzione del Consiglio di Stato che la
conferma;
che, entro questi limiti, gli atti vanno
rinviati al municipio affinché emani una nuova decisione previo emendamento
degli evidenti vizi procedurali che affliggono la notifica di costruzione (documentazione
carente ed avviso mancante del Dipartimento del territorio);
che giusta l'art. 43 LE il municipio ordina
la demolizione o la rettifica delle opere eseguite senza permesso che si
pongono in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile;
che, di regola, l'ordine di ripristino di
una situazione conforme al diritto presuppone il preventivo accertamento
dell'esistenza di una violazione materiale del diritto; non si giustifica
invero esigere la rimozione di opere edilizie realizzate abusivamente, che
possono tuttavia conseguire un permesso in sanatoria;
che, in concreto, l'ordine di rimozione
dell'apiario posato con l'elicottero non può essere tutelato, poiché non è
ancora stata preventivamente accertata l'esistenza di una violazione materiale
del diritto; non si può invero a priori escludere che la costruzione possa
essere posta al beneficio di un permesso in sanatoria siccome conforme alle
normative applicabili nella zona agricola;
che per quanto riguarda l'altro apiario,
situato nella zona del nucleo, gli atti non permettono invece di stabilire con
sufficiente attendibilità se preesista da una sessantina d'anni, come sostengono
i ricorrenti, o se invece sia stato realizzato soltanto alcuni anni orsono
(1994/95), dopo la trasformazione dell'edificio a cui è addossato;
che il fatto che i piani della domanda di
costruzione relativa alla trasformazione della stalla da cui __________ ha
ricavato la sua abitazione non ne facciano menzione non costituisce una prova
inoppugnabile; né assurge a prova inconfutabile la dichiarazione resa da un
cugino dei ricorrenti, già comproprietario della stalla, in merito all'inesistenza
dell'apiario sino al 1993;
che se questo apiario esistesse da oltre 60
anni, come sostengono i ricorrenti, l'ordine di rimozione potrebbe essere
giustificato soltanto da motivi di polizia prevalenti sulla garanzia della proprietà
intesa come tutela delle situazioni acquisite;
che nella seconda ipotesi occorrerebbe
invece ancora verificare se l'ordine di rimozione possa essere giustificato in
assenza di un preventivo accertamento dell'illegittimità dell'opera, dando per
scontato che i ricorrenti non intendono comunque sollecitare il rilascio di un
permesso in sanatoria;
che il giudizio governativo censurato va
quindi annullato anche nella misura in cui è riferito a tale apiario, rinviando
gli atti al Consiglio di Stato affinché, accertate, mediante assunzione delle
prove necessarie, le caratteristiche del manufatto e l'epoca in cui è stato
realizzato, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli da __________ e da
__________;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va parzialmente accolto, rinviando gli atti al Consiglio
di Stato, rispettivamente al municipio, affinché procedano di conseguenza;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 LE; 4, 5, 6,18 RLE; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 settembre 2001 del
Consiglio di Stato (n. 4518) è annullata;
1.2. la decisione 21 maggio 2001 del municipio
di __________ è annullata nella misura in cui nega la licenza edilizia per
l'apiario di cui alla notifica 24 marzo 2001 e ne ordina la rimozione;
§§
gli atti sono rinviati al municipio, affinché, completata la notifica di
costruzione e raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, renda una
nuova decisione;
1.3. nella misura in cui sono riferiti
all'apiario situato nel nucleo gli atti sono invece rinviati al Consiglio di
Stato affinché, esperiti i necessari accertamenti, statuisca nuovamente sul
ricorso inoltratogli da __________ e __________ contro l'ordine di rimuoverlo.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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