AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.358
Data decisione, Autorità:
13.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00358
Lugano
13 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 11 settembre 2001 del Consiglio di
Stato, no. 4324, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________
avverso la decisione 28 giugno 2001 con cui la Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, statuendo su istanza di riesame della revoca a tempo indeterminato
della licenza di condurre, ha annullato tale provvedimento autorizzando
l'interessato a richiedere una licenza di allievo conducente per sottoporsi
agli esami teorici e pratici, imponendogli un periodo di controllo della
totale astinenza e stabile affrancazione dal consumo di bevande alcoliche;
vista la risposta 16 ottobre
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11
settembre 1997 la Sezione della circolazione ha ritirato la licenza di condurre
veicoli a motore a __________ a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame
sarebbe stato concesso prima del mese di marzo dell'anno 1999 e subordinando la
riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico e di un
rapporto del Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA, ora: Ingrado)
attestanti l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia
dipendenza psicofisica da bevande alcoliche.
B. L'insorgente
si è sottoposto al periodo di controllo di astinenza dall'alcool a partire
dall'aprile 1999, presentando un'istanza di riammissione alla guida
nell'ottobre 2000. L'autorità ha quindi prolungato cautelativamente di
ulteriori sei mesi il periodo di controllo, al termine del quale il signor
__________ ha ripresentato la propria domanda corredata dei necessari giustificativi.
C. Il 28
giugno 2001 la Sezione della circolazione, preso atto del rapporto Ingrado 14
maggio 2001 e del certificato medico 17 aprile 2001, ha annullato la decisione
11 settembre 1997, e richiamandosi alla prassi vigente in caso di lunga assenza
di esercizio alla guida ha stabilito che il signor __________ potrà richiedere
il rilascio di una licenza di allievo conducente per potersi sottoporre agli
esami di guida teorici e pratici e che dovrà presentare ogni tre mesi per la
durata di un anno un rapporto di Ingrado ed un certificato medico attestanti la
stabile affrancazione dal consumo di bevande alcoliche.
D. __________
è insorto contro tale decisione contestando l'obbligo di sottoporsi a nuovi
esami di guida.
E. Con
sentenza 11 settembre 2001 il Consiglio di Stato, richiamati gli art. 14 cpv. 3
LCStr e 24 cpv. 1 e 2 OAC, ha respinto il gravame. Per l'esecutivo, alla luce
del lungo periodo durante il quale il ricorrente è rimasto senza condurre
veicoli a motore e visto che l'interessato aveva conseguito la licenza solo il
9 gennaio 1990, l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami di guida costituiva una
condizione legittima, adeguata alle circostanze e conforme al principio della
proporzionalità.
F. Contro tale
decisione il ricorrente si aggrava ora davanti a questo tribunale, contestando
che possano esistere fondati dubbi sulla sua idoneità alla guida. La sua esperienza
di guida sarebbe comunque di sette anni ed il periodo di astinenza dalla guida
di quattro anni circa, senza problemi giudiziari o di tossicodipendenza. La sua
situazione sarebbe quindi più favorevole secondo questi criteri non solo
rispetto ai casi in cui la giurisprudenza ha confermato l'obbligo di sottoporsi
a nuovi esami di guida, ma persino migliore di un caso in cui il Tribunale
amministrativo del Canton Ginevra ha considerato una corsa di controllo ai
sensi dell'art. 24a OAC una misura più appropriata rispetto all'obbligo di
nuovi esami. Inoltre l'insorgente tra il 1990 ed il 1997 avrebbe avuto
un'intensa esperienza di guida, e dopo tale data sarebbe rimasto in contatto
con il mondo della circolazione stradale, segnatamente quale passeggero;
essendo giovane, non vi sarebbe motivo di ritenere che abbia dimenticato le
regole o gli automatismi della circolazione stradale, tantopiù che non avrebbe
commesso infrazioni (a parte l'ebrietà) che lascino supporre che non conosca le
norme della circolazione. Imporgli nuovi esami di guida non sarebbe quindi necessario
e violerebbe il principio della proporzionalità. Chiede l'audizione personale
sua e di sua moglie "per deporre sulla frequenza dei viaggi con
l'autoveicolo in __________ ed in __________ ". Protesta infine tasse,
spese e ripetibili.
G. Il
consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza presentare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'audizione del ricorrente e di sua
moglie, destinata a dimostrare in particolare la frequenza dei viaggi all'estero
compiuti sino al 1996, non è infatti necessaria, in quanto non appare idonea a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e
di rilievo per il giudizio. Né la legislazione cantonale né quella federale,
d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente,
essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto,
ciò che il ricorrente ha potuto fare diffusamente con l'inoltro del gravame in
rassegna (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvio; 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e
rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi della
fissazione delle condizioni di riammissione alla guida in funzione della
sicurezza del traffico, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla
verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera
delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
- 2.1. A
norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre
dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania
che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di condurre è revocata
per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo
a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi
caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno
un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art.
17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 LCStr stabilisce che la licenza che è
stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo
almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento
ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17
cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art.
17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti. Qualora il conducente non
adempia le condizioni impostegli o venga meno in altro modo alla fiducia in lui
riposta, la licenza deve essere nuovamente revocata.
2.2. La licenza di condurre è rilasciata
solo se il richiedente conosce le norme della circolazione e sa condurre con
sicurezza i veicoli della categoria per la quale essa vale (art. 14 cpv. 1
LCStr). La licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non possono
essere rilasciate se il richiedente è dedito al bere o ad altre forme di
tossicomania che possono diminuire l’idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett.
c LCStr). Un nuovo esame è imposto al conducente sulla cui idoneità alla guida
esistono dubbi (art. 14 cpv. 3 LCStr). Esso deve essere ordinato se il conducente ha commesso infrazioni che
permettono di dubitare delle sue conoscenze delle norme di circolazione, della
loro applicazione o della tecnica di guida (art. 24
cpv. 1 OAC). Il nuovo esame può
vertere sulla parte teorica o sulla parte pratica o su entrambe; se esso è
ordinato in relazione con una revoca della licenza di condurre può aver luogo
il più presto un mese dopo la scadenza della revoca; in questo caso deve essere
rilasciata all’interessato una licenza per allievo conducente (art. 24 cpv. 2 OAC). Se
esistono dubbi sull’idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata
una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari (art. 24a cpv. 1 OAC).
- 3.1.
__________, classe 1968, ha conseguito la licenza di condurre (all'estero, convertendola
in una licenza di svizzera nel 1994) nel gennaio 1990. Da allora nel nostro
paese egli ha commesso diverse infrazioni alle legislazione sulla circolazione
stradale che hanno comportato l'adozione nei suoi confronti di diverse misure
amministrative. In particolare egli è stato oggetto di due ammonimenti per
superamento del limite di velocità in autostrada, nel 1994 per un eccesso di 20
km/h e nel settembre 1996 di 27 km/h. Nel novembre 1996 gli è stata revocata la
licenza di condurre per la durata di tre mesi e mezzo per circolazione in stato
di ebrietà (alcolemia di 1.29‰). Tale provvedimento è stato scontato dal 9
dicembre 1996 al 23 marzo 1997. Il 29 marzo 1997, neppure una settimana dopo la
sua restituzione, la licenza di condurre del ricorrente è stata sequestrata
dalla polizia per circolazione in stato di ebrietà (1.28‰). Per questi fatti
l'11 settembre 1997, dopo perizia, la licenza di condurre dell'insorgente gli è
stata revocata a tempo indeterminato, subordinando la riammissione alla guida
ad un periodo di controllo di 12 mesi, con primo possibile termine di riesame
nel marzo 1999 (ciò che avrebbe implicato di iniziare il periodo di controllo
al più tardi nel marzo 1998).
3.2. Il ricorrente ha iniziato il periodo di
controllo dell'astensione dall'alcool nell'aprile del 1999, 19 mesi dopo
l'adozione del provvedimento amministrativo a suo carico. Il rapporto Ingrado
del 30 ottobre 2000, allestito dopo 18 mesi di controlli, non ha espresso
preavviso favorevole ad un'eventuale riammissione alla guida a causa di valori
CDT fuori norma. Dopo un ulteriore periodo di controllo di 6 mesi, il 15 maggio
2001 Ingrado ha emesso un preavviso positivo, sulla cui base la Sezione della
circolazione ha adottato la risoluzione 28 giugno 2001 all'origine della presente
procedura.
3.3. Da questo istoriato emerge che il
ricorrente dal 9 dicembre 1996 ad oggi è stato in possesso della licenza di
condurre per meno di una settimana, facendo astrazione della quale al 28 giugno
2001, data della decisione di imporgli di sottoporsi a nuovi esami, il periodo
di forzata astensione dalla guida era durato oltre quattro anni e mezzo (54
mesi), saliti a quattro anni e nove mesi (57 mesi) al momento dell'emanazione
della decisione del Consiglio di Stato qui oggetto di impugnativa.
- Il
ricorrente insiste sul fatto che la durata dell'astensione alla guida,
confrontata alla sua settennale esperienza di conducente, non sarebbe tale da
giustificare l'obbligo di ripetere gli esami di guida, e postula quindi che
l'autorità si accontenti si sottoporlo ad una corsa di controllo ai sensi
dell'art. 24a OAC.
4.1. Il ricorrente insiste sul fatto che
dispone di un'esperienza di guida di sette anni, ma dagli atti non risulta se e
con quale intensità tra il 1990 ed il 1996 egli abbia condotto veicoli a
motore. A dispetto di quanto l'insorgente vorrebbe dedurne, la dichiarazione
del datore di lavoro in atti sub doc. B pur confermando che a suo tempo
l'insorgente doveva spostarsi su vari cantieri non attesta che egli guidasse
quotidianamente un autoveicolo, ma conferma solo l'utilizzo saltuario
dei furgoni della ditta. Del resto il rapporto __________ del luglio 1997
indica che la revoca della licenza non influiva sull'attività professionale di
selciatore dell'interessato, che quindi poteva sicuramente lavorare senza guidare.
Infine la circostanza che il signor __________ abbia iniziato il periodo di
controllo solo 13 mesi dopo il momento in cui avrebbe dovuto farlo per poter
chiedere nei tempi più brevi la propria riammissione alla guida, come pure il
fatto che egli abbia chiesto il riesame della decisione dopo che il periodo di
controllo minimo era già stato completato da 6 mesi, sono ulteriori indizi che
il ricorrente non aveva necessità di condurre regolarmente veicoli a motore,
ciò che può lasciare dubitare che prima della revoca egli conducesse
regolarmente autovetture. Si tratta comunque di aspetti che possono essere
lasciati aperti siccome in concreto ininfluenti sull'esito del gravame in
rassegna. Parimenti non occorre soffermarsi sull'argomento secondo cui il
ricorrente sarebbe rimasto a contatto con la circolazione stradale quale passeggero,
dato che come verrà esposto in seguito determinante è l'esperienza di guida e
gli automatismi che con essa si sviluppano.
4.2. Come il ricorrente rettamente sostiene,
per determinare l'obbligo di sostenere nuovi esami di guida non è possibile
schematizzare le soluzioni e le situazioni, ma bisogna tenere conto di tutte le
circostanze del caso concreto (DTF 118 Ib 518 c. 2b e 3b; 108 Ib 62 c. 3b; LGVE
1998 II n. 24 c. 3a; Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2219). In ogni caso tale obbligo deve
essere dettato dalla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996,
ad art. 14 LCStr n. 7.2.1 e citazioni).
4.3. Se è vero che secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale qualora la durata di astinenza dalla guida supera
largamente la durata dell'esperienza di guida vi è motivo di dubitare della
capacità pratica di condurre di un utente della strada (SJ 1991 pag. 531 n. 94
e citazioni; DTF 108 Ib 62), ciò non vuol dire che l'obbligo di sottoporsi a
nuovi esami si giustifichi solo in fattispecie analoghe. Anche se la durata
dell'astensione dalla guida è inferiore alla durata della pratica nella
circolazione, la giurisprudenza ha ritenuto che i mutamenti delle norme della
circolazione, l'aumento del traffico e la perdita degli automatismi necessari
ad una guida sicura sono elementi che possono giustificare l'obbligo di
sottoporsi a nuovi esami di conducente (SJ 1991 pag. 21 n. 11; DTF 108 Ib 62
pag. 64), come pure un periodo molto lungo di astinenza dalla guida può
giustificare tale decisione (Schaffhauser, ibid. n. 2219, 2467 e citazioni;
LGVE 1998 II n. 24 c. 3a-b). Tale obbligo è stato quindi confermato dalla
giurisprudenza anche in altre variegate situazioni oltre a quelle citate dal
ricorrente, segnatamente: dopo un'astinenza alla guida di 18 mesi (DTF 118 Ib
518) rispettivamente di 12 mesi (SJ 1991 pag. 531) preceduta da breve
esperienza, dopo 4 anni di astinenza a fronte di 7 anni di esperienza (ZR 1990
n. 11 pag. 21), dopo un'astensione di 7 anni dalla guida di veicoli della
categoria B malgrado una guida regolare di veicoli agricoli di categoria G
(Bussy, op. cit. ad art. 14 LCStr n. 7.2.3 lett. b e citazioni), dopo 6 anni e
mezzo di astinenza con 25 anni di esperienza (LGVE 1998 II n. 24), e persino
dopo tre anni di astinenza malgrado un'esperienza di guida di ben 25 anni (JdT
1995 pag. 664 n. 15). Se ne deve dedurre che nel caso concreto il fatto di
avere considerato un'astinenza dalla guida ampiamente superiore a quattro anni
come astinenza di lunga durata e quindi tale da giustificare un obbligo di
sottoporsi a nuovi esami di guida, indipendentemente dalla precedente esperienza di guida cui si è accennato
sopra (consid. 4.1.), appare pienamente in
linea con la prassi e la dottrina sopra esposte e nei limiti del potere
cognitivo di questo tribunale (supra consid. 1.2) regge alle censure sollevate
dal ricorrente.
- Il
ricorrente in luogo e vece dell'obbligo di sottoporsi a nuovi esami chiede di
venire astretto ad una corsa di controllo ai sensi dell'art. 24a OAC.
5.1.
Mentre l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami in caso di dubbi sull'idoneità
alla guida (art. 14 cpv. 3 LCStr, 24 cpv. 1 OAC) costituisce una misura
amministrativa data qualora sia già stato accertato che il conducente non
adempiva (più) alle condizioni per essere ammesso alla circolazione, la corsa
di controllo (art. 24a OAC) costituisce invece uno strumento di verifica della
situazione di fatto laddove vi è incertezza sulla circostanza a sapere se un
conducente sia idoneo o meno a circolare in modo da potere poi se del caso
adottare i provvedimenti che si impongono (Schaffhauser, op. cit. n. 2662
segg.; AGVE 2000 pag. 121 seg. c. 3b). Si tratta quindi di due strumenti
specifici che si applicano a due ambiti distinti e con scopi diversi.
5.2. Dopo una revoca di sicurezza della
licenza di condurre a tempo indeterminato, la licenza può essere restituita
solo sulla base di una nuova decisione, nel cui ambito l'istante ha l'onere di
provare o rendere verosimile che è venuto meno il motivo che aveva giustificato
la pronuncia del provvedimento amministrativo (Schaffhauser, op. cit., n. 2221
seg.; LGVE 1998 II n. 24 c. 2). Nell'ambito di tale decisione va tenuto conto
in primo luogo della sicurezza della circolazione; in caso di mancata riammissione
alla guida è possibile assortire il provvedimento amministrativo di nuove condizioni
(Schaffhauser, op. cit., n. 2224 pag. 150 i.i.).
5.3. Con la crescita in giudicato della
revoca di sicurezza a tempo indeterminato pronunciata nei confronti del
ricorrente, questi è stato ritenuto inidoneo alla guida per la sua dedizione al
bere; già allora è stato stabilito che egli non riempiva (più) le condizioni
per disporre di una licenza di condurre. Inoltre la sua lunga astinenza dalla
guida (ben superiore ai 4 anni) consente di ritenere che egli abbia perso
almeno in parte i relativi automatismi. Pertanto non vi è nessuna ulteriore
necessità di ordinare una corsa di controllo dato che l'inettitudine alla guida
è già stata stabilita e la fattispecie in tal senso non presenta zone d'ombra.
Spetterà quindi unicamente all'interessato che vuole ottenere nuovamente la
licenza dimostrare di disporre (nuovamente) di tutti i requisiti richiesti e di
adempiere pertanto alle condizioni poste dalla legge e dall'autorità, tra le quali
è stato sancito - in conformità con la giurisprudenza sopra ampiamente citata
- l'obbligo di nuovi esami a ragione della lunga astinenza dalla guida per
verificare che alla luce delle sua attuali capacità una sua nuova ammissione
alla guida sia compatibile con le esigenze della sicurezza della circolazione
stradale (cfr. LGVE 1998 II n. 24 c. 3c).
- Per questi
motivi la decisione impugnata resiste alle critiche dell'insorgente e deve
essere confermata. Il ricorso va quindi respinto con seguito di tasse e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 16 cpv. 1, 17 LCStr, 24 cpv. 1 e 2,
24a OAC, 10 LALCStr, 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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