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Numero d'incarto:
52.2001.354
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00354
Lugano
21 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2/3 ottobre 2001 di
contro
la decisione 18 settembre 2001 (n. 4383) del
Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 7 giugno 2001 dell'insorgente
avverso la procedura di concorso concernente l'affitto di due cascine al
Corte Grande dell'alpe __________ promossa dall'ufficio patriziale di
__________ con avviso pubblicato il 28 maggio 2001 all'albo patriziale;
viste le risposte:
-
13 ottobre 2001
dell'ufficio patriziale di Cavergno;
-
16 ottobre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
30 ottobre 2001 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricol-
tura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, dopo vicissitudini che non occorre riassumere,
ma comunque conosciute dagli interessati, con decisione 2/4 marzo 2000
l'ufficio patriziale di __________ ha deliberato l'affitto dell'alpe __________
per il periodo 2000/2005 a __________;
che tale decisione è stata confermata,
dietro ricorso del qui insorgente, dal Consiglio di Stato, con decisione 5
dicembre 2000, e da questo Tribunale, con sentenza 30 marzo 2001; il gravame
inoltrato da __________ il 30 aprile 2001 contro questa pronuncia dinanzi alla
commissione di ricorso DFE è stato dichiarato irricevibile con decisione 2
agosto 2001 della stessa commissione;
che il 28 maggio 2001 l'ufficio patriziale
di __________ ha pubblicato all'albo patriziale un avviso di concorso
concernente l'affitto di due cascine al Corte Grande del menzionato alpe;
che, con ricorso 7/11 giugno 2001,
__________ ha impugnato la menzionata decisione dinanzi al Consiglio di Stato,
al quale ha domandato di annullarla, adducendo che la contestazione circa
l'aggiudicazione dell'alpe non si era ancora conclusa, per cui egli poteva
ancora vantare dei diritti in veste di co-affittuario della stessa per il
periodo precedente; inoltre che non era ammissibile affittare le cascine
separatamente dall'alpe; infine che il concorso non era tempestivo e che
l'avviso non indicava il canone di affitto massimo autorizzato;
che, con decisione 18 settembre 2001 il
Governo ha respinto tutte le censure e, con ciò, il ricorso; e questo dopo aver
premesso che, posteriormente al suo inoltro, la decisione di aggiudicazione
dell'alpe a favore di __________ per il periodo 2000/2005 era cresciuta in
giudicato a seguito della pronuncia 2 agosto 2001 della commissione di ricorso
DFE;
che il Consiglio di Stato ha posto a carico
dell'insorgente la tassa di giudizio, di fr. 450.--;
che, con gravame 2 ottobre 2001, spedito il
giorno successivo, __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro la
decisione suddetta, postulandone l'annullamento; l'insorgente ribadisce la
bontà degli argomenti sottoposti all'istanza inferiore; tuttavia, dal momento
che la decisione 2 agosto 2001 della commissione di ricorso DFE ha reso privo
di oggetto il suo ricorso del 7/11 giugno precedente, ritiene che questo debba
essere stralciato dai ruoli;
che il Governo e l'ufficio patriziale hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale è data (146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 147 LOP, 43
PAmm);
che l'insorgente sostiene che il suo ricorso
inoltrato il 7/11 giugno 2001 dinanzi al Consiglio di Stato doveva essere, da
quest'ultimo, semplicemente stralciato dai ruoli, in quanto la contestazione
dell'affitto dell'alpe si era frattanto conclusa con la decisione 2 agosto 2001
della commissione di ricorso DFE: a partire da quel momento la censura
ricorsuale secondo cui l'ufficio patriziale non poteva procedere all'affitto
delle cascine prima della crescita in giudicato dell'aggiudicazione
dell'affitto dell'alpe (esclusivo, in concreto, degli stabili) era difatti
diventata priva di oggetto;
che l'argomento merita, di principio, di
essere esaminato, in quanto, se fondato, potrebbe avere un'influenza
sull'aggravio della tassa di giustizia da parte dell'istanza inferiore (art. 28
PAmm); nel caso in cui un ricorso diventa privo di oggetto, l'autorità deve
infatti procedere, a questo scopo, all'accertamento, in via pregiudiziale e
sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 n. 27 pag. 56;
II-1996 n. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);
che la tesi ricorsuale, parzialmente
condivisa, a livello di motivazioni, dallo stesso Governo nel giudizio
impugnato (cfr. consid. 2), è tuttavia errata;
che la decisione 2/4 marzo 2000 con cui
l'ufficio patriziale di __________ ha deliberato l'affitto dell'alpe __________
per il periodo 2000/2005 a __________ è diventata definitiva ed ha acquistato
la forza formale di cosa giudicata con la notificazione della sentenza 30 marzo
2001 di questo Tribunale, che ha avuto luogo il 2 aprile successivo;
che, contro questa pronuncia, non era
difatti dato un rimedio di diritto ordinario, che avrebbe cioè impedito alla
stessa di crescere in giudicato: è quanto ha confermato la commissione di ricorso
DFE attraverso il giudizio 2 agosto 2001 con cui ha dichiarato irricevibile il
gravame inoltratogli il 30 aprile 2001 da __________ (cfr.
Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 114 n. 5; inoltre DTF 106 Ia 323, in re
Chiesa c. patriziato generale d'Onsernone, relativa alla ricevibilità di un
ricorso di diritto pubblico, ossia di un rimedio di diritto straordinario, in
questa materia);
che l'argomento ricorsuale secondo cui
l'impugnativa inoltrata dinanzi al Consiglio di Stato il 7/11 giugno 2001
contro la procedura di affitto delle cascine fosse diventata priva di oggetto a
partire dal 2 agosto 2001 si appalesa, pertanto, infondata;
che la decisione di tale data della
commissione di ricorso DFE non ha reso inutile, a partire da quel momento,
l'esame della suddetta censura ricorsuale: questa doveva difatti essere respinta,
in quanto non pertinente, sin dall'inizio;
che, del resto, attraverso il giudizio
impugnato il Consiglio di Stato ha respinto tutta una serie di altre censure
sollevate nel gravame da __________, con motivazione che il Tribunale condivide
e che non occorre pertanto ripetere nella presente sede: per questo motivo
l'istanza inferiore non poteva in alcun modo stralciare dai ruoli il suo
gravame, ma doveva necessariamente respingerlo;
che il ricorso va, di conseguenza, respinto;
che la
tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente, soccombente (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 146, 147 LOP, 18, 28, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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