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Numero d'incarto:
52.2001.338
Data decisione, Autorità:
05.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00338
Lugano
5 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 settembre 2001 di
contro
la risoluzione 4 settembre 2001 (n. 4197) del
Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 5 luglio 2001 presentato
dall'insorgente avverso la decisione 22 giugno 2001 con cui la __________ ha
fissato in fr. 120.– (fr. 60.– per ogni letto) la tassa di soggiorno forfetaria
per l'anno 2001 concernente una sua casa di vacanza situata ad __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 17
febbraio 2000 __________ ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2000, la tassa
di soggiorno forfetaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti
di vacanza situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 60.– per letto nelle
zone accessibili con strada o con un mezzo collettivo di trasporto (comprese le
teleferiche), rispettivamente in fr. 40.– per letto, in casi eccezionali, in
alta montagna nelle zone non accessibili tramite la rete viaria.
B. Con
decisione 22 giugno 2001, __________ ha emesso a carico di __________,
domiciliato a __________, una tassa di soggiorno forfetaria per l'anno 2001 di
fr. 120.– (fr. 60.– per ogni letto), concernente la casa di vacanza di sua
proprietà situata ad __________ in località __________ (mapp. n. __________).
C. Con
giudizio 4 settembre 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,
respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________.
Il Governo, dopo aver considerato legittima
la tassa di soggiorno forfetaria volta a finanziare le infrastrutture
turistiche del comprensorio, ha ritenuto proporzionato l'importo di fr. 60.–
per letto a carico del ricorrente, in quanto la sua residenza di vacanza è
allacciata alla rete viaria.
D. Contro il
predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando una riduzione
al minimo legale della tassa di soggiorno (fr. 15.– per ciascun posto letto).
Il ricorrente ritiene eccessivo l'importo
del tributo sostenendo che la sua casa, situata a 1800 m di quota, non è
parificabile a una normale residenza di vacanza, in quanto non dispone della corrente
elettrica ed è raggiungibile tramite una strada percorribile soltanto durante
quattro mesi all'anno in una zona priva di strutture turistiche.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________,
con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 2
LTur. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Gli
Enti turistici locali (in seguito: ETL) hanno il compito, tra l'altro, di
incassare la tassa di soggiorno (art. 5 cpv. 2 lett. f LTur).
La tassa di soggiorno è destinata
esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche,
dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 15 cpv. 1
LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che
pernottano in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile
svizzero, tra i quali gli ospiti in appartamenti e case di vacanza privati
(art. 15 cpv. 2 LTur).
I proprietari di appartamenti o di case di
vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno
nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.–
e fr. 100.– per letto, a seconda dell'offerta turistica esistente nel
comprensorio dell'ETL dove è ubicata la residenza (art. 17 cpv. 1 LTur).
L'art. 8 cpv. 1 RLTur delega agli ETL il
compito di fissare l'importo annuale fisso della tassa di soggiorno. Questi
enti devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in
zone particolari dello stesso, tenendo conto delle condizioni sancite dall'art.
17 LTur.
2.2. La tassa di soggiorno rientra nel
novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer),
destinate a coprire esclusivamente determinate spese.
Tale classificazione non la priva comunque
delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità.
La specialità della destinazione non è altro
che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte
dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di
imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 N. 94, pag.
128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che
l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il 17 febbraio 2000 __________ ha fissato la tassa di
soggiorno a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanza dal 1°
gennaio 2000 in fr. 60.– per letto nelle zone accessibili con strada o con un
mezzo collettivo di trasporto (comprese le teleferiche), rispettivamente in fr.
40.– per letto, in casi eccezionali, in alta montagna nelle zone inaccessibili
con strada o mezzo collettivo di trasporto.
L'ammontare, assai contenuto, di tale
tributo rientra senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr.
DTF 121 I 273, cons. 5; 120 Ia 1, cons. 3f segg.; 104 Ia 13). L'imposizione
fissa peraltro importi differenti a seconda dell'accessibilità della zona e
dell'offerta turistica esistente.
L'ammontare della tassa di soggiorno e la
distinzione operata da __________ rispetta pertanto le condizioni dell'art. 17
LTur.
3.2. Poste queste premesse, il provvedimento
impugnato regge alle critiche dell'insorgente.
L'abitazione del ricorrente, domiciliato a
__________, è collegata alla rete viaria. Il fatto che la sua casa sarebbe
raggiungibile con un veicolo soltanto durante un certo periodo dell'anno, verosimilmente
a dipendenza delle condizioni meteorologiche, non permette di considerare che
egli adempie i requisiti del caso eccezionale previsto per le zone
inaccessibili con strada o mezzo collettivo di trasporto. Tanto meno il fatto
che la residenza secondaria dell'insorgente, situata a una quota di 1800 m, non
sarebbe allacciata alla corrente elettrica. Questa situazione non gli impedisce
di trascorrervi le vacanze. Del resto, l'ETL ha tenuto conto che la strada
carrozzabile non è percorribile durante tutto l'anno ed è venuto incontro al
ricorrente, tassandolo unicamente per due posti letto invece dei quattro
dichiarati (risposta al ricorso, pag. 3 in alto).
La zona di __________ è dotata inoltre di
una rete di itinerari pedestri e dispone pertanto di una certa offerta
turistica. Non è contestato infatti che la __________ si occupi regolarmente
della manutenzione di questi sentieri, garantendo l'attrattività del passeggio
naturale della località dove è situata la residenza di vacanza dell'insorgente.
3.3. Di conseguenza, la decisione con cui la
__________ ha fissato in fr. 120.– (fr. 60.– per ogni letto) la tassa di
soggiorno forfetaria per l'anno 2001 a carico del ricorrente concernente la sua
casa di vacanza situata ad __________ è immune da violazioni del diritto.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Tasse e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 15, 17, 39 LTur; 8 RLTur; 3, 18, 28,
43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 400.–, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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