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Numero d'incarto:
52.2001.33
Data decisione, Autorità:
08.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00033
Lugano
8 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 gennaio 2001 del
Comune di __________
contro
la decisione 9 gennaio 2001, no. 18, del Consiglio
di Stato che ha accolto l'impugnativa di __________ ed __________, annullando
la risoluzione 7 maggio 1999 del municipio di __________, con la quale è
stato loro ordinato di demolire i subalterni del mappale no. __________
non indicati a catasto;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel corso del 1997 il municipio di
__________ ha constatato che sul fondo no. __________ di proprietà della
__________ sito in zona agricola erano state erette delle costruzioni ed
eseguite delle modifiche dello stato naturale del terreno per mano dei comodatari
__________ ed __________, senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione;
che, preso atto che la proprietaria non era
intenzionata ad inoltrare la domanda di costruzione in sanatoria, con decisione
7 maggio 1999 il municipio di __________ le ha ordinato di demolire tutte le
costruzioni non figuranti a registro fondiario e di ripristinare la situazione
preesistente;
che con ricorso 21 maggio 1999 i coniugi
__________ hanno impugnato l'ordine di demolizione davanti al Consiglio di
Stato;
che in sede di osservazioni il municipio di
__________ (risposta 21 dicembre 2000) e la __________ (risposta 7 giugno 1999,
pag. 1) si sono opposte all'accoglimento dell'impugnativa;
che il 9 gennaio 2001 il Consiglio di Stato
ha accolto il gravame ed annullato la risoluzione impugnata per violazione
dell'art. 47 RALE, avendo il municipio omesso di chiedere l'avviso dell'autorità
cantonale prima di ordinare la demolizione di opere site fuori zona edificabile;
che l'Esecutivo cantonale ha condannato il
comune di __________ a versare fr. 600.-- a titolo di ripetibili ai coniugi
__________;
che contro il predetto giudizio governativo
il comune di __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo l'annullamento del dispositivo che lo condanna al pagamento
dell'indennità per ripetibili;
che avendo agito in buona fede e considerato
che l'intervento del municipio era stato sollecitato dal proprietario medesimo,
l'insorgente non ritiene giustificata la condanna al pagamento dell'importo
contestato;
che il Consiglio di Stato si riconferma
nelle argomentazioni contenute nella decisione impugnata, mentre i coniugi __________
ed, in sostanza, la __________ si rimettono al giudizio di questa corte;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 45 e 21 cpv. 1 LE)
e la legittimazione attiva del ricorrente (art. 45 e 21 cpv. 2 LE, 43 PAmm)
sono certe; il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che a norma dell'art. 31 PAmm il Consiglio
di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente
al pagamento di un'indennità alla controparte;
che di principio anche l'ente pubblico, in
quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento
di un'indennità alla parte vincente; occorre tuttavia debitamente considerare
le particolarità della sua comparsa in causa;
che la condanna dell'ente pubblico
soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte si giustifica
soltanto se lo stesso è comparso in causa quale unico antagonista della parte
che ha avuto successo; in questi casi, il fatto che l'ente pubblico abbia
partecipato alla lite soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione di
autorità decidente non permette di dispensarlo dal pagamento di un'indennità
alla parte vincente;
che diversa è invece la situazione nei casi
in cui l'ente pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad
altre parti, rimanendo soccombente insieme a queste ultime: in questi casi si
giustifica addossare le ripetibili esclusivamente alle parti che si sono
battute a fianco dell'ente pubblico senza successo (RDAT cit. I-1993, no. 19;
Borghi / Corti; op. cit., no. 2b ad art. 31 PAmm);
che come si è detto in narrativa sia il
ricorrente sia la __________ hanno chiesto senza successo il rigetto dell'impugnativa
inoltrata dai coniugi __________ al Consiglio di Stato;
che pertanto a ragione il comune di
__________ chiede di essere liberato dall'obbligo di rifondere delle
ripetibili; non vi sono infatti motivi che possano giustificare la soluzione
adottata dal Consiglio di Stato: interessato all'esito della procedura di ricorso
di prima istanza non era il comune, bensì la __________ quale proprietaria del
fondo che ha auspicato l'ordine di demolizione; soltanto quest'ultima parte poteva
essere chiamata a pagare le ripetibili;
che sulla scorta di tali considerazioni il
ricorso va accolto; di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata
statuente sulle ripetibili va riformato nel senso che queste ultime sono poste
esclusivamente a carico della __________;
che il fatto che la violazione del diritto
sia addebitabile all'autorità comunale, non permette di esimere la qui
resistente __________ dal pagamento di un'indennità per ripetibili;
l'insorgente è infatti comparso in lite unicamente per motivi derivanti dalla
sua funzione di autorità decidente e non per tutelare suoi interessi particolari;
che posto l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia per la presente sede (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della
decisione 9 gennaio 2001, no. 18, del Consiglio di Stato è parzialmente
modificato nel senso che le ripetibili di fr. 600.-- sono interamente poste a
carico della __________.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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