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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.316
Data decisione, Autorità:
26.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00316
Lugano
26 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 settembre 2001 di
contro
la decisione 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato
(n. 3723) statuente quale autorità di vigilanza sui comuni, che evade ai
sensi dei considerandi le segnalazioni inoltrate dal municipio di __________
in merito alle assenze ingiustificate degli insorgenti dalle sue sedute;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i
ricorrenti __________ e __________ sono municipali di __________;
che a partire dal mese di settembre del 2000
i due ricorrenti hanno iniziato a disertare le sedute del municipio in seguito
a profondi dissensi sorti con i colleghi in merito ad alcune pratiche
specifiche, ma anche, in sostanza, alla gestione del comune nel suo complesso;
che su segnalazione dell'autorità comunale,
la Sezione degli enti locali (SEL) è intervenuta ripetutamente per indurre i
due municipali a far fronte ai loro obblighi di presenza;
che, dopo aver partecipato ad alcune sedute
tra la fine dello scorso e l'inizio del corrente anno, gli insorgenti hanno
ripreso a disertarle senza addurre altra giustificazione all'infuori di quella
riferita ai contrasti sorti con i loro colleghi;
che, invitati formalmente dal Dipartimento
delle istituzioni ad esprimersi sulle loro assenze e sulla possibile adozione
di provvedimenti disciplinari nei loro confronti, il 5 maggio 2001 entrambi gli
interessati hanno prodotto dei certificati medici;
che il certificato inerente il municipale
__________ ha attestato l'impedimento a partecipare alle sedute a partire da
metà marzo per motivi di salute, mentre quello relativo al ricorrente
__________ ha attestato che, pure per ragioni di salute, quest'ultimo "deve
purtroppo abbandonare gli impegni come municipale";
che con decisione 22 agosto 2001 il
Consiglio di Stato, intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni, ha
evaso ai sensi dei considerandi le segnalazioni inoltrategli dal municipio in merito
alle assenze;
che, dopo aver ricordato ai ricorrenti
l'obbligo di partecipare alle sedute del municipio, il Governo li ha invitati "a
risolvere la loro situazione";
che contro la predetta decisione __________
e __________ si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli
di "giudicare come ai considerandi";
che, rivendicata la legittimazione a
ricorrere, gli insorgenti rimproverano al Consiglio di Stato di non aver
esperito i necessari accertamenti per appurare le cause del grave disagio
verificatosi in seno al municipio;
che a tal proposito i ricorrenti illustrano
con dovizia di dettagli i motivi che li hanno indotti a disertare le sedute del
municipio;
che i ricorrenti chiedono pertanto:
-
che tutto
l'incarto venga rimandato al Dipartimento delle istitu-
zioni,
-
che la
SEL inizi le istruttorie per tutte le istanze di intervento
tuttora invase,
-
che la
SEL indichi la riunione del Municipio in corpore affinché
il Municipio di __________ possa iniziare a lavorare così come al
mandato ricevuto dai cittadini,
-
che i
principi di rappresentanza democratici siano presi in
considerazione;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 48 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in
limine con succinta motivazione i ricorsi irricevibili o manifestamente
infondati;
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato
quale autorità di vigilanza sui comuni sono per principio inappellabili (art.
207 cpv. 1 LOC);
che chi è leso nei suoi legittimi interessi,
escluso il comune, ha tuttavia diritto di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo (art. 207 cpv. 2 LOC);
che, per costante giurisprudenza, i
provvedimenti resi dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui
comuni sono deducibili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nella
misura in cui modificano, a scapito dell'insorgente, la situazione giuridica preesistente
(cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 N. 19 e, da ultimo,
STA inedita 15.2.2001 in re C.);
che, nell'evenienza concreta, la decisione
governativa impugnata non pregiudica minimamente la situazione giuridica dei
ricorrenti: essa si limita infatti a ricordare loro l'obbligo di presenziare
alle sedute del municipio, anche in caso di eventuale cattiva gestione del
comune, invitandoli implicitamente a rinunciare alla carica, qualora non
fossero più in grado di espletare il loro mandato;
che neppure sotto altri profili la decisione
impugnata appare lesiva degli interessi dei ricorrenti, i quali non vengono
nemmeno ammoniti per le loro assenze;
che l'avversata pronuncia governativa non ha
peraltro nemmeno la pretesa di comporre la situazione di disagio venutasi a
creare in seno all'esecutivo comunale; essa si limita infatti prendere atto del
comportamento assunto dai ricorrenti, esortandoli a partecipare alle sedute o a
rinunciare al mandato;
che stando così le cose, il ricorso va
pertanto dichiarato irricevibile;
che per non acuire le tensioni esistenti si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dalla notifica della
decisione al municipio;
visti gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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