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Numero d'incarto:
52.2001.314
Data decisione, Autorità:
03.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00314
Lugano
3 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 agosto 2001, no. 3734, con cui il
Consiglio di Stato ha negato all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la
professione di fiduciario finanziario;
vista la risposta 11 ottobre
2001 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. ,
1964, qui ricorrente, dopo aver lavorato presso la fiduciaria di famiglia
__________ () di __________ tra il 1984 e il 1985, ha intrapreso gli
studi in scienze economiche e sociali all'università di __________, laureandosi
nel 1990. Oltre ad alcuni brevi stages durante e nei mesi immediatamente
successivi alla conclusione degli studi, egli vanta esperienze professionali
presso i servizi di ispettorato della __________ (1991-1992), della __________
(1992-1993) e della __________ (1994
-2000). Dal 1° ottobre 2000 è tornato a lavorare alla __________.
B. Il 24 luglio
2000 la __________ ha presentato alla Divisione della giustizia, per conto di
__________, una richiesta preliminare per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
della professione di fiduciario finanziario e commercialista. Dopo aver dato
favorevole riscontro alla richiesta con scritto 19 dicembre 2000, il 13
febbraio 2001 l'autorità adita ha rettificato il proprio avviso per quanto
attiene all'attività di fiduciario finanziario, siccome l'interessato non
avrebbe adempiuto il periodo di pratica di due anni richiesto dall'art. 8 cpv.
1 lett. e LFid. Tale preavviso è stato confermato dal Consiglio di vigilanza
sull'esercizio delle professioni di fiduciario il 2 aprile successivo.
C. Sollecitato
ad emanare una decisione formale, con risoluzione 22 agosto 2001 il Consiglio
di Stato ha negato ad __________ l'autorizzazione all'esercizio della professione
di fiduciario finanziario. Esaminati gli attestati di lavoro prodotti, il
Governo ha concluso che l'insorgente non si è mai occupato di consulenza in
investimenti o di gestione patrimoniale, mansioni tipiche di un fiduciario
finanziario, quanto piuttosto di amministrazione, contabilità e revisione. Di
conseguenza, egli non avrebbe acquisito la pratica richiesta dalla legge nello
specifico ramo fiduciario.
D. Contro la
predetta risoluzione governativa __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
della controversa autorizzazione. Ravvisata una violazione del principio della
buona fede nel cambiamento d'avviso dell'autorità dipartimentale, il ricorrente
sostiene di aver svolto un periodo di pratica più che sufficiente in ambito
finanziario. In particolare, la verifica e la revisione interna agli istituti
implicherebbero la conoscenza dell'attività degli operatori finanziari.
Inoltre, sin dal 1998, egli, malgrado l'attività presso la __________, avrebbe
operato quale gestore patrimoniale indipendente.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone il Dipartimento delle istituzioni, con argomenti che,
all'occorrenza, verranno discussi qui appresso.
F. Con replica 26 ottobre
2001 il ricorrente ha addotto di aver subito forti scompensi dal profilo
organizzativo e di gestione della clientela a seguito del mutato indirizzo del
dipartimento. La stessa autorità ha confutato questa tesi con duplica 12 novembre
2001.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 8a LFid), il
ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente
certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Esso può
inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
-
Nel Canton
Ticino l'esercizio di attività di tipo fiduciario, per conto di terzi e a
titolo professionale, è soggetto ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid). La
relativa domanda va indirizzata al Dipartimento delle istituzioni che la
istruisce per il tramite della Divisione della giustizia e la sottopone al
Consiglio di Stato per la decisione (art. 8 cpv. 1 LFid, 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1
RLFid).
L'autorizzazione
è rilasciata a chi soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid, tra i quali
figura il possesso di un titolo di studio riconosciuto e lo svolgimento di
un'esperienza pratica di due anni in Svizzera nel settore specifico in cui
s'intende conseguire l'autorizzazione (art. 8 cpv. 1 lett. e LFid).
Giusta l'art. 7 LFid è considerato fiduciario finanziario chi
svolge un'attività fiduciaria non occasionale nel campo finanziario, in
particolare una o più delle seguenti attività: consulenza negli investimenti
(lett. a), gestione e amministrazione di patrimoni (lett. b), intermediazione,
commercio e amministrazione di titoli e di quote di proprietà (lett. c),
intermediazione di investimenti in materie prime e metalli e pietre preziose,
divise e valori segnatamente attraverso borse operanti nei rispettivi rami
(lett. d), operazioni di cambio eseguite a titolo principale (lett. e),
intermediazione e raccolta di fondi per investimenti in generale (lett. f).
- In primo luogo, l'insorgente pretende il rilascio del
controverso permesso in virtù dell'affidamento da lui riposto nella presa di
posizione 19 dicembre 2000 della Divisione della giustizia.
3.1. Il diritto
alla tutela della fiducia posta in assicurazioni dell'autorità, corollario del
principio generale della buona fede, presuppone, tra l'altro, che le
informazioni fornite suscitino precise aspettative nel destinatario, tali da
indurlo ad adottare disposizioni che non potrebbe più modificare, senza subire
un pregiudizio. Le aspettative appaiono meritevoli di protezione se il destinatario,
dando prova della diligenza ragionevolmente esigibile, non poteva rendersi
immediatamente conto dell'inesattezza dei ragguagli o dell'incompetenza
dell'autorità (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, N. 176 ss;
Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a ed., N. 525
ss).
3.2. In
concreto, considerato il tenore dello scritto dipartimentale 19 dicembre 2000,
il ricorrente non ne poteva ignorare la valenza di semplice preavviso non
vincolante. Del resto, lo stesso è stato redatto in risposta ad una "richiesta
preliminare", tendente ad ottenere un "preavviso
preliminare" e non una decisione formale che, come esposto, compete al
Consiglio di Stato (cfr. scritto GIC SA 24.7.2000, agli atti). La presa
di posizione del dipartimento non era pertanto suscettibile di dar adito a
legittime aspettative. D'altra parte, l'interessato non ha neppure sostanziato
l'asserito danno, che riconosce comunque contenuto e non irreparabile, patito a
seguito di altrettanto imprecisati provvedimenti adottati durante i due mesi
scarsi intercorsi tra l'avviso dipartimentale e la successiva rettifica. La
censura di violazione della buona fede va pertanto disattesa.
- È
incontestato che la laurea in scienze economiche e sociali conseguita dall'insorgente
costituisca un titolo di studio riconosciuto per l'ottenimento
dell'autorizzazione ad operare quale fiduciario finanziario (art. 12 lett. a
LFid). Controverso risulta per contro lo svolgimento del periodo di pratica di
due anni nello specifico settore di attività (art. 8 cpv. 1 lett. e LFid).
4.1. L'esigenza di un periodo di pratica è
una misura di polizia a tutela della collettività, giudicata legittima dal
Tribunale federale, affinché a sufficienti conoscenze teoriche sia abbinata
un'esperienza professionale diretta (cfr. STF inedita 4.12.1995 in re G.;
Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della Legge sull'esercizio
delle professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, p. 33 ss, p. 39). Benché la
normativa legale sia silente al riguardo, le sue stesse finalità impongono un
legame temporale ragionevole tra il momento di svolgimento della pratica e
quello in cui viene chiesta l'autorizzazione. In caso contrario, le garanzie di
competenza derivanti da un esercizio regolare dell'attività oggetto della
domanda verrebbero a mancare. Analogamente, l'acquisizione delle conoscenze
teoriche deve precedere la pratica professionale.
Nel caso di specie, è pertanto escluso che
si possa tener conto, quale periodo di pratica determinante, delle prime
esperienze professionali del ricorrente, maturate nel 1984-1985, prima di intraprendere
gli studi universitari. Ad ogni modo, l'attività svolta a quell'epoca presso la
fiduciaria di famiglia si caratterizza piuttosto come quella di un
commercialista, essendo incentrata sulla costituzione, la gestione dal profilo
contabile e fiscale, la sorveglianza e la revisione di società. Non può essere
per contro accreditato l'esercizio di una significativa esperienza lavorativa anche
nel ramo finanziario.
4.2. Nel 1989 l'insorgente ha lavorato
durante cinque mesi presso il __________ a __________ nel settore della
logistica. Nel 1991, per altri cinque mesi, è stato impiegato in studi
fiduciari della Svizzera romanda, occupandosi di contabilità, pagamenti e
revisione di società. Dal 1° settembre 1991 ha fatto parte, per un anno, del
servizio di revisione interna dell'allora __________ a __________, collaborando
alla revisione e alla verifica dei bilanci delle succursali della regione.
Durante i successivi quindici mesi è stato alle dipendenze della __________,
nuovamente con compiti di revisione interna nel settore amministrativo e in
quello dei crediti commerciali e internazionali. Mansioni sostanzialmente
analoghe nell'ambito finanziario e dei crediti commerciali e internazionali le
ha pure svolte, infine, presso la __________, dove ha lavorato dal 1° gennaio
1994 al 30 settembre 2000.
Come rettamente osservato dall'autorità di
prime cure, le attività testé descritte non rientrano tra quelle peculiari di
un fiduciario finanziario. Intanto l'insorgente non si è mai trovato nella condizione
di fungere da immediato supporto ad una cerchia indeterminata di clienti,
agendo, cioè, a favore di terzi, come impone il ruolo del fiduciario (art. 1.
cpv. 1 LFid; cfr. STA inedita 27.3.1992 in re G.). Egli, essendosi sostanzialmente
sempre occupato di revisione interna, ha per contro esercitato un'attività
orientata verso i colleghi, che, a loro volta, trattavano con l'utenza.
Inoltre, e soprattutto, dal profilo materiale il suo ruolo non consisteva nel
fornire a costoro consulenza in tema di strategie d'investimento, quanto
piuttosto nel verificare internamente agli istituti di credito l'osservanza
delle normative, delle raccomandazioni e dei mandati affidati. Ovviamente tale
compito lo ha portato ad acquisire, perlomeno presso la __________, una certa
conoscenza anche dell'attività dei gestori patrimoniali, ai quali, viste le
divergenze rilevate, non può tuttavia essere parificato.
Di conseguenza, anche queste esperienze
professionali non possono assurgere a pratica determinante per l'esercizio
della professione di fiduciario finanziario.
4.3. Resta da verificare la portata della
dichiarazione 16 febbraio 2001 del __________ (__________) di __________,
secondo cui l'insorgente avrebbe usufruito a titolo professionale dei servizi
di tale istituto sin dal 1998, in qualità di gestore patrimoniale indipendente.
Appare innanzitutto evidente che la pratica
imposta dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid debba assumere un certo grado di
professionalità e di assiduità, come del resto si evince, per analogia, dai
disposti degli art. 1 cpv. 1 e 7 LFid. Ora, per forza di cose, finché è stato
profuso contemporaneamente con l'esercizio dell'attività principale presso la
__________, l'impegno dell'insorgente nella fiduciaria di famiglia, di cui già
era vice-presidente, non ha sicuramente potuto raggiungere l'intensità
richiesta per valere quale esperienza pratica qualificante. Già per questo
motivo, perlomeno fino al 30 settembre 2002 non risulterebbe pertanto adempiuto
il requisito di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid.
D'altra parte, il concetto stesso di pratica
implica l'esercizio di un'attività in posizione subordinata, sotto la
sorveglianza e la responsabilità di un professionista autorizzato, garante
verso la clientela della competenza e dell'affidabilità richieste dalla legge,
fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4 LFid. Ammettere il contrario
comporterebbe un'insostenibile disparità di trattamento tra coloro che, privi
d'esperienza diretta, potrebbero esercitare quali fiduciari indipendenti per
due anni senza alcuna autorizzazione, e gli operatori del settore che,
trascorso tale periodo, benché più esperti, sarebbero astretti al regime
autorizzativo. Nella medesima ottica di subordinazione professionale va pure
inteso anche l'art. 12 lett. c LFid, giusta il quale l'autorizzazione ad
esercitare quale fiduciario commercialista abilita alla professione di fiduciario
finanziario dopo due anni d'attività in questo specifico ramo.
Di conseguenza, nella misura in cui
l'attività fiduciaria del ricorrente abbia assunto carattere di
professionalità, egli non era né rimane tuttora legittimato ad operare quale
fiduciario finanziario indipendente, prima di aver maturato due anni di esperienza
sotto la supervisione di un fiduciario finanziario al beneficio del relativo permesso.
A tale riguardo, nulla muta il rilascio dell'autorizzazione quale fiduciario
commercialista. In assenza di un siffatto rapporto di subordinazione,
potrebbero persino ricorrere gli estremi di un esercizio abusivo della
professione, ai sensi dell'art. 19 LFid. La questione esula evidentemente dal
presente procedimento. Toccherà semmai al dipartimento verificare la fondatezza
di tale ipotesi e pronunciare eventuali provvedimenti (art. 19 cpv. 4 LFid).
- Sulla
scorta di quanto precede, il gravame, infondato, deve dunque essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 7, 8, 8a, 12, 19 LFid; 1, 2 RLFid,
3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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