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Numero d'incarto:
52.2001.307
Data decisione, Autorità:
11.01.2002, TRAM
n.
52.2001.00307
Lugano
11 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 settembre 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato
(n. 3797), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 18 giugno 2001 con cui l'Ufficio dei permessi (UP) gli ha vietato
di usare a scopo professionale e di lucro le camere dell'appartamento situato
sopra la trattoria __________ a __________;
viste le risposte:
-
14 settembre 2001 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
-
18 settembre 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________, titolare di un certificato di capacità per esercenti,
gestisce di fatto __________ di __________, situata al pianterreno di un
immobile che sorge lungo via __________. La relativa patente d'esercizio
pubblico, di categoria B2 (osteria senza alloggio), è intestata ad __________,
mentre titolare dell'autorizzazione a gestire è una società a garanzia
limitata, rappresentata dallo stesso insorgente.
Con rapporto 21 maggio 2001, la Polizia
cantonale ha segnalato all’Ufficio dei permessi (UP) del Dipartimento delle
istituzioni che in un appartamento di quattro stanze con servizi, situato al
primo piano dell'immobile in questione, soggiornavano abusivamente cittadine
straniere, che si prostituivano ai clienti adescati nel sottostante esercizio
pubblico. Due prostitute, interrogate dalla polizia, hanno asserito di versare
al ricorrente fr. 60.-- al giorno per la camera e fr. 20.-- per la cena,
precisando, fra l'altro, che il ricorrente procurava loro i preservativi al
prezzo di fr. 1.-- l'uno.
Ravvisando nella fattispecie un'estensione
abusiva dell'attività dell'esercizio pubblico, il 18 giugno 2001 l'UP ha
vietato al ricorrente di usare a scopo professionale e di lucro le camere in questione.
B. Con
decisione 22 agosto 2001, il Consiglio di Stato ha confermato il divieto, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________: il Governo si è essenzialmente
limitato a condividere l'assunto dell'UP.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente rileva in sostanza che il 27
ottobre 2000 il Dipartimento delle istituzioni ha aderito al ricorso interposto
contro una multa che gli aveva inflitto per aver messo le camere dell'appartamento
a disposizione delle clienti dell’esercizio pubblico dietro compenso.
Rimprovera pertanto all'autorità cantonale di aver assunto nei suoi confronti
un comportamento contraddittorio e lesivo del principio della buona fede.
D. Il
Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa senza formulare
osservazioni. L'UP rileva invece che il giudizio avversato non rientra nel
novero delle decisioni impugnabili secondo l'art. 71 LEsPubb. Interpellato in
merito all'applicabilità dell'art. 5 lett. n LesPub, recentemente entrato in
vigore, si è riservato ogni ulteriore decisione.
Considerato, in
diritto
- 1.1.
Notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è stabilita
per clausola enumerativa. Il ricorso ad esso è dato unicamente nei casi
previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2).
Giusta l'art. 71 cpv. 2 LEsPubb, davanti al
Tribunale cantonale amministrativo possono essere impugnate soltanto le
decisioni del Consiglio di Stato concernenti il rilascio, il rifiuto, la sospensione
o la revoca di patenti, di certificati di capacità e di autorizzazioni a
gestire esercizi pubblici. Gli altri giudizi resi dal Governo su ricorsi
proposti contro decisioni del Dipartimento delle istituzioni o dei municipi
sono invece definitivi.
1.2. Nella specie, oggetto del contendere è
una decisione mediante la quale il Consiglio di Stato conferma il divieto
impartito dall'UP al ricorrente di utilizzare a scopo professionale e di lucro
le camere dell'appartamento situato sopra l'esercizio pubblico, di cui, di
fatto, è gerente.
Non concernendo tale divieto il rilascio, il
rifiuto, la sospensione o la revoca di una patente d'esercizio pubblico, di un
certificato di capacità o di un'autorizzazione a gestire esercizi pubblici, la
decisione del Consiglio di Stato che lo conferma non rientra di per sé nel
novero delle decisioni impugnabili davanti al Tribunale cantonale
amministrativo. A dispetto dell'indicazione data dal Consiglio di Stato nel
giudizio censurato, il ricorso dovrebbe di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
1.3. Il controverso divieto limita tuttavia
il ricorrente nell'esercizio di un'attività lucrativa. La vertenza in esame si
configura pertanto come una contestazione di carattere civile ai sensi
dell'art. 6 CEDU (cfr. DTF 125 I 7, consid. 4; DTF
21.6.2000 in re B., in RDAT II-2000 N. 94; DTF 15. 7.1994
in re S., in RDAT I-1995 N. 11). Deve quindi essere data la possibilità di
sottoporla al sindacato di un'autorità giudiziaria indipendente. Non prevedendo
questa possibilità, la LEsPub non risponde alle esigenze minime poste dalla
succitata norma convenzionale.
Per porre rimedio all'insufficienza
dell'ordinamento giuridico cantonale, il Tribunale cantonale amministrativo non
può sostituirsi al legislatore arrogandosi competenze che la legge non gli
conferisce. Esso può tutt'al più dedurre la propria competenza da
un'interpretazione della legge conforme all'art. 6 CEDU (DTF 121 II 122; contra
Borghi/Corti, op. cit., ad art. 60 PAmm, n. 3 in fine).
Da questo profilo, considerato che il
divieto in esame scaturisce dall'esercizio abusivo di un'attività, che a mente
dell'autorità cantonale sarebbe soggetta a permesso (patente d'esercizio
pubblico ed autorizzazione a gestire), non appare lesivo del diritto ammettere
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non si limiti alle
vertenze relative al rilascio od al rifiuto di tali permessi, ma si estenda
alle contestazioni concernenti provvedimenti riconducibili al loro possesso od
alla loro mancanza.
Di fronte agli ormai intollerabili ritardi,
accumulati dal legislatore nell'adattare l'ordinamento giudiziario cantonale
alle esigenze poste dall'art. 6 CEDU, non si può invero pretendere che questo
tribunale continui a declinare la propria competenza, emanando giudizi di irricevibilità,
che possono essere impugnati con sicuro successo davanti al Tribunale federale
(cfr. RDAT II-2000 N. 94).
1.4. Il ricorso, tempestivamente proposto
dal diretto interessato, può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 3 cpv. 1 LEsPub, un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se
(a) il proprietario dell'immobile è in possesso della patente corrispondente,
rispettivamente (b) il gerente è in possesso del certificato di capacità
corrispondente e dell'autorizzazione a gestirlo di cui all'art. 28 della stessa
legge.
La patente d'esercizio pubblico è un atto
amministrativo, mediante il quale l'autorità accerta che un immobile o una
parte ben definita di esso è ritenuto idoneo all'apertura ed alla gestione del
tipo d'esercizio pubblico indicato (art. 4 cpv. 1 LEsPub).
L'autorizzazione a gestire un esercizio
pubblico si configura invece come un atto amministrativo, mediante il quale
l'autorità accerta che il gestore soddisfa i requisiti posti dall'art. 78 RLEs-Pub.
Per aprire e gestire un esercizio pubblico
il proprietario dell'immobile deve quindi essere in possesso della patente
corrispondente, mentre il gestore deve aver ottenuto la relativa autorizzazione
a gestirlo. Il gerente, che può identificarsi con il gestore, deve, dal canto
suo, essere titolare di un adeguato certificato di capacità.
I locali dell'esercizio pubblico non possono
essere utilizzati per scopi estranei all'attività dell'esercizio e devono
essere separati dei locali adibiti ad altro uso (art. 12 LEsPub). Da questo
profilo, non è in particolare ammesso abusare delle camere da letto degli
esercizi pubblici con alloggio allo scopo di praticarvi la prostituzione a titolo
professionale (cfr. DTF 22.9.98 in RDAT I-1999, N. 51; STA inedita 3.3.98 in re
B. e llcc).
- Con la
decisione in esame, l'UP ha vietato al ricorrente di usare a scopo professionale
e di lucro le camere dell'appartamento situato sopra l'osteria __________ di
__________ (cat. B 2).
In sostanza, l'autorità cantonale ha
ravvisato nella concessione di alloggio ad alcune particolari clienti
dell'esercizio pubblico un'attività abusiva, siccome travalicante i limiti
della patente (cat. B 2) e dell’autorizzazione a gestire il ritrovo;
autorizzazioni circoscritte ai locali del pianterreno dell'immobile ed al
servizio di cibi e bevande (art. 27 RLEsPub), senza possibilità di alloggio.
A torto. Alloggiando dietro compenso alcune
prostitute nell'appartamento sovrastante l'osteria, il ricorrente non ha abusivamente
esteso il campo d'attività dell'esercizio pubblico, dispensando un servizio non
autorizzato in locali non compresi nei permessi di cui dispone. Il fatto che
queste turiste del sesso siano nel contempo clienti dell'osteria non permette
di accreditare la tesi dell'autorità cantonale.
Anzitutto non è affatto provato che esse
fruiscano di quei servizi di camera che caratterizzano gli esercizi pubblici
con alloggio (cambio della biancheria e pulizia) e che permettono di distinguere
l'attività di questi stabilimenti commerciali dalla semplice locazione di
camere ammobiliate. Gli accertamenti esperiti dalla polizia hanno evidenziato
soltanto che il ricorrente procura loro gli strumenti del mestiere (profilattici).
Ma anche se fosse provato che oltre alla
messa a disposizione delle camere, la prestazione fornita dal ricorrente
comprende anche i servizi summenzionati, il controverso divieto non potrebbe
essere confermato, poiché l'attività imprenditoriale promossa nell'appartamento
non può essere configurata come un'estensione di quella praticata nella
sottostante osteria. Caratteristica principale di quest'attività, in effetti,
non è l'alloggio, ma la prostituzione, ossia un'attività mercantile sostanzialmente
estranea a quella di un esercizio pubblico. In sostanza, il ricorrente non ha esteso
l'attività dell'osteria, ma ha insediato un bordello al piano superiore.
Attività, questa, che in linea di massima non soggiace alla LEsPub.
Non per nulla il Dipartimento delle
istituzioni, dopo essere ripetutamente intervenuto nei confronti di esercizi
pubblici con alloggio (cat. A) utilizzati per praticarvi il meretricio, ha
ammesso che la patente fosse trasformata in patente per esercizio pubblico
senza alloggio (cat. B).
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando il
controverso divieto e la decisione del Consiglio di Stato che lo conferma.
Resta riservata l'applicazione dell'art. 5
lett. n LEsPub, entrato in vigore lo scorso 24 agosto (BU 2001, 269), che
subordina all'obbligo della patente d'esercizio pubblico anche "le
camere, gli appartamenti, le case o altre unità abitative locate o sublocate a
più di due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, se il soggiorno è
inferiore ai tre mesi". In questa sede il Dipartimento delle
istituzioni ha infatti rinunciato a prevalersi di tale norma per suffragare il
divieto in contestazione.
- Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili
vanno invece a carico dello Stato secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 3, 4, 5, 6, 71 LEsPubb; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 22 agosto 2001 del Consiglio
di Stato (n. 3797);
1.2. il divieto 18 giugno 2001 dell'Ufficio dei
permessi del Dipartimento delle istituzioni.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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